CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2020
Cassazione n. 31438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5341-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentanti e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente - avverso la sentenza n. 3879/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e UmbertoPilla propongono ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 61/2019 della Commissione tributaria provinciale di Benevento in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 29/9/2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di definizione transattiva della controversia con l’Agenzia delle entrate ex art. 1 commi 213— 218 Legge n. 197/2022, allegando allo scopo relativa documentazione. 1.2. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.3. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cort