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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 giugno 2020

Cassazione n. 02294/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20954-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te donn.to in [OSCURATO:PERSONA] (OT), alla VIA L. [OSCURATO:PERSONA], snc, presso lo studio del DR. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 248/08/20 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, sez. st . di SASSARI, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F ed I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2003, conseguenti ad un maggior reddito da lavoro autonomo imputato allo stesso; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Sassari che, con sentenza n. 31/2011, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Sardegna, la quale, con sentenza n. 248/08/20, depositata il 18/06/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'atto impositivo possa essere emesso a seguito di accertamento parziale, ex art. 41- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, solo ove ricorrano "dati ed elementi particolarmente affidabili e concreti o su elementi dai quali è ictu oculi possibile trarre un giudizio circa la completezza, la veridicità e la fedeltà della dichiarazione presentata", elementi non dettagliatamente indicati dall'Amministrazione nella specie, tanto più considerando che "nello specifico era stata fatta una verifica accerta tiva generale e non su un singolo o più documenti certi"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 20954 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione di norme di diritto in riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41-bis d.p.r. 600/73" (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la ricorrenza, nella specie, degli estremi per procedere ad accertamento parziale, per essere stato l'atto impositivo emesso, seguendo tale modalità, nonostante (a) si trattasse di risultanze emerse a seguito di una verifica generale e (b) l'accertamento non potesse fondarsi su elementi induttivi/indiziari ma solo su elementi certi; che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente richiamare gli insegnamenti di questa Corte, all'evidenza disattesi dalla C.T.R. (cfr. supra), per cui l'accertamento parziale: a) non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva (Cass., Sez. 6-5, 4.4.2018, n. 8406, Rv. 647574-01; Cass., Sez. 5, 7.11.2019, n. 28681, Rv. 655548-01); b) essendo uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla

I. n. 311 del 2004, può essere fondato pure su una verifica generale, che abbia dato luogo ad un processo verbale di constatazione, in quanto la segnalazione degli organi indicati costituisce un semplice atto di comunicazione, distinto Ric. 2021 n. 20954 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- dall'attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta (Cass., Sez. 5, 5.3.2020, n. 6243, Rv. 657384-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria dì secondo grado della Sardegna, sez. st. di Sassari, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. st . di Sassari, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20954-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te donn.to in [OSCURATO:PERSONA] (OT), alla VIA L. [OSCURATO:PERSONA], snc, presso lo studio del DR. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 248/08/20 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, sez. st . di SASSARI, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F ed I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2003, conseguenti ad un maggior reddito da lavoro autonomo imputato allo stesso; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Sassari che, con sentenza n. 31/2011, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Sardegna, la quale, con sentenza n. 248/08/20, depositata il 18/06/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'atto impositivo possa essere emesso a seguito di accertamento parziale, ex art. 41- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, solo ove ricorrano "dati ed elementi particolarmente affidabili e concreti o su elementi dai quali è ictu oculi possibile trarre un giudizio circa la completezza, la veridicità e la fedeltà della dichiarazione presentata", elementi non dettagliatamente indicati dall'Amministrazione nella specie, tanto più considerando che "nello specifico era stata fatta una verifica accerta tiva generale e non su un singolo o più documenti certi"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 20954 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione di norme di diritto in riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41-bis d.p.r. 600/73" (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la ricorrenza, nella specie, degli estremi per procedere ad accertamento parziale, per essere stato l'atto impositivo emesso, seguendo tale modalità, nonostante (a) si trattasse di risultanze emerse a seguito di una verifica generale e (b) l'accertamento non potesse fondarsi su elementi induttivi/indiziari ma solo su elementi certi; che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente richiamare gli insegnamenti di questa Corte, all'evidenza disattesi dalla C.T.R. (cfr. supra), per cui l'accertamento parziale: a) non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva (Cass., Sez. 6-5, 4.4.2018, n. 8406, Rv. 647574-01; Cass., Sez. 5, 7.11.2019, n. 28681, Rv. 655548-01); b) essendo uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 311 del 2004, può essere fondato pure su una verifica generale, che abbia dato luogo ad un processo verbale di constatazione, in quanto la segnalazione degli organi indicati costituisce un semplice atto di comunicazione, distinto Ric. 2021 n. 20954 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- dall'attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta (Cass., Sez. 5, 5.3.2020, n. 6243, Rv. 657384-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria dì secondo grado della Sardegna, sez. st. di Sassari, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. st . di Sassari, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di
Sentenza Cassazione n. 02294/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris