CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 novembre 2019
Cassazione n. 22140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8756/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., INCO S.P.A., IMPRIVER S.R.L., GEIM S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] E GALLERIE S.P.A., FINVER S.P.A . , VERSERVICE S.R.L., ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell’avvoc ato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] MIRABELLOn. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro VERGAS S.R.L., VECOGE S.R.L.; -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1060/2019,pubblicata i l 21/11/2019 , R.G.N. 733/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Palermo, pronunciando con sentenza n. 1060/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 14100/2018, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite ([OSCURATO:PERSONA] da un lato, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Inco s.p.a., Impriver s.r.l., Geim s.p.a, [OSCURATO:PERSONA] e Gallerie s.p.a., Finver s.p.a., Verservice s.r.l., dall’altro), in parziale riforma della sentenza n. 28/2011 del 12/1/2011 emessa dal Tribunale G.L. di Patti, ha ordinato alle società resistenti la reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro ricoperto all'atto del licenziamento, con le medesime qualifica e mansioni già possedute; ha condannato in solido le resistenti al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale; ha confermato nel resto la sentenza; ha condannato le resistenti il solido al rimborso in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di appello e del giudizio di rinvio; ha dichiarato compensate le spese del giudizio di legittimità; 2.la Corte di Palermo, in particolare, ha osservato che: - il Tribunale di Patti (con sentenza n. 28/2011) aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] il 26/1/2008 ed applicato la tutela obbligatoria;- la Corte d’Appello di Messina (con sentenza n. 1682/2013) aveva accolto l'appello del lavoratore diretto ad ottenere, ferma restando la deliberazione sull’illegittimità del licenziamento, l'accertamento dell'unicità del gruppo imprenditoriale facente capo alla famiglia Versaci e la tutela reintegratoria; - questa Corte aveva cassato la sentenza predetta, affermando il principio per cui la morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente e non al domicilio fuori circondario del procuratore costituito; tuttavia, la notifica così eseguita non è affetta da inesistenza, ma da nullità, sanabile con la costituzione del destinatario ovvero mediante la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; - in sede di rinvio si era correttamente instaurato il contraddittorio con la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (cioè con la società in relazione alla quale la Corte remittente aveva rilevato la nullità della notifica dell’appello); - era da escludere l'improcedibilità dell'appello, avendo parte appellante provveduto all'onere di rinnovazione delle notifiche (nulle e non inesistenti); - nel merito era da confermare l'autorità di cosa giudicata dell'accertamento compiuto con sentenza n. 1193/2011 del Tribunale di Patti in altra controversia tra le parti, che aveva accertato che il rapporto di lavoro si era esternato dall'assunzione fino al licenziamento a beneficio indistintamente di tutte le società del gruppo, aventi unicità di struttura organizzativa e produttiva; - era da respingere l'istanza di sospensione del giudizio fondata sulla pendenza del giudizio di revocazione della sentenza presupposta; 3.avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione (con unico atto) le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Inco s.p.a., Impriver s.r.l., Geim s.p.a, [OSCURATO:PERSONA] e Gallerie s.p.a., Finver s.p.a., Verservice s.r.l con 4 motivi: ha resistito il lavoratore con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, viene dedotta nullità della sentenza impugnata per mancata notifica dell’appello alle società ricorrenti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, nullità della sentenza per violazione del procedimento, nullità della sentenza di primo grado, mancata integrazione del contradditorio, error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e violazione art. 384, comma 2, c.p.c. per mancata applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione; si sostiene che l’errore in cui è incorsa la Corte d’Appello di Palermo consiste nell’aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio, la sola riassunzione della causa senza invece procedere, come avrebbe dovuto in ossequio a quanto statuito dalla S.C. con la pronuncia n. 14100/18, allo scrutinio delle plurime nullità delle notifiche effettuate ed alla rimessione in termini sia rispetto al giudizio di primo grado che della proposizione dell’appello incidentale; 2.con il secondo, nullità della sentenza impugnata per mancata notifica dell’appello alle società ricorrenti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, nullità della sentenza per violazione del procedimento, passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, mancata integrazione del contradditorio, error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e violazione art. 384, comma 2, c.p.c. per mancata applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione; si sostiene che, non avendo controparte provveduto a notificare alle controparti l'atto di appello entro il termine concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., e stante la sollevata eccezione da parte delle odierne società ricorrenti, il giudice del rinvio avrebbe dovuto emettere una pronuncia di improcedibilità dell'appello; 3. con il terzo, violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia; si contesta la mancata sospensione del giudizio di rinvio in pendenza del giudizio di revocazione della sentenza presupposta (sentenza n. 1193/2011 del Tribunale di Patti); 4.con il quarto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia; si contesta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità operata in sede di rinvio; 5.il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto prospettano entrambi nullità procedurali e violazione dell’art. 384 c.p.c., ossia la mancata uniformazione da parte del giudice del rinvio al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente e comunque a quanto statuito dalla stessa, non sono fondati; 6.la sentenza rescindente ha chiarito (§§ 20-22), accogliendo il primo motivo di ricorso della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], che , n ella fattispecieconcreta, la notifica del gravame avrebbe dovuto essere effettuata presso la parte personalmente; che si verte, tuttavia, in un caso di nullità della notifica, e non di inesistenza, perché, in quanto effettuata in un luogo che aveva pur sempre un collegamento con il destinatario, era sanabile o con la costituzione in giudizio (che non vi era stata in sede di appello) ovvero mediante la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; che la nullità della notifica determina la nullità della sentenza impugnata per violazione del procedimento (corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del condannato in primo grado); 7.la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Messina in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, individuata quale giudice di rinvio, è stata finalizzata alla rinnovazione della notificazione sopra indicata e alle valutazioni conseguenziali in ordine alle notifiche delle altre appellate; 8.in conformità al principio enunciato dalla sentenza rescindente, in sede di rinvio la Corte di Palermo ha valutato l'integrità del contraddittorio in tale fase, verificandone la regolarità e procedendo, in un certo senso, a rinnovare il giudizio di appello, dopo che quello innanzi alla Corte di Appello di Messina si era concluso con una sentenza dichiarata nulla per difetto di integrità del contraddittorio; 9.così procedendo, la Corte di Palermo ha dato attuazione al principio di diritto e a quanto statuito nella sentenza rescindente che, appunto, ha escluso una situazione di inesistenza delle notifiche, ma ha ricondotto i vizi delle stesse alla diversa categoria della nullità, sanabile con rinnovazione; 10.se, al contrario, fosse stata accolta la tesi, propugnata e qui ribadita delle società ricorrenti, dell'improcedibilità dell'appello per inesistenza delle notifiche, la sentenza della Corte di Messina sarebbe stata cassata senza rinvio, il che non è avvenuto proprio per la valutazione della situazione in termini di applicabilità dell'art.291 c.p.c.; invece, verificata l’integrità del contraddittorio in sede di giudizio di rinvio, la Corte di Palermo ha deciso, come le era stato demandato con la sentenza rescindente di questa Corte, la causa nel merito, valutando le prove, anche atipiche, acquisite agli atti; 11.le censure contenute nei motivi in esame, collegate al giudizio di appello invece che a quello di rinvio, sono pertanto fuori bersaglio, perché il processo è tornato nella fase di appello, dove potevano essere esercitate le facoltà difensive correlate alla fase in cui il procedimento era regredito, e dove è stata verificata la conoscenza o conoscibilità del gravame da parte delle società interessate; sicché non vi è spazio per riproporre questioni di inesistenza delle notifiche relative alla prima fase di appello, proprio perché la sentenza rescindente tale configurazione ha escluso, con riconduzione del vizio di notifica riscontrato alla categoria della nullità sanabile con rinnovazione, e la Corte di Palermo ha proceduto nel contraddittorio delle parti costituite, coincidenti con le odierne 7 società ricorrenti, con conseguente sanatoria delle nullità verificatesi in precedenza, ovvero riscontro della loro regolarità; né risulta se sia stato proposto (o chiesto di essere messi in termini per proporre) appello incidentale a seguito del ricorso in riassunzione; 12.il terzo motivo di ricorso non è, parimenti, fondato; 13.sulla base di una delibazione sommaria, ma non per questo non precisa, la Corte di Palermo ha escluso che la pendenza del giudizio di revocazione della sentenza presupposta integrasse una giustificazione della richiesta di sospensione del giudizio di rinvio, in considerazione delle autorità di cosa giudicata della sentenza presupposta; autorità di cosa giudicata che non rimane scalfita necessariamente dalla mera proposizione o pendenza di ricorso per revocazione, che altrimenti risulterebbe meramente strumentale ad aggirare intervenute decadenze o soccombenze nel merito; si osserva, inoltre, che parte controricorrente ha documentato, in sede di memoria conclusiva il rigetto dell’istanza di revocazione in doppio grado, passato anch’esso in giudicato; 14.neppure è fondato il quarto motivo; 15.questa Corte ha chiarito che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass n. 15506/2018, conf. Cass. n. 28698/2019); 16.segnatamente, Cass. S.U. n. 32906/2022 (cfr. anche Cass. n. 20289/2015) ha precisato che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma,in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte; 17.le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza deipresupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti,