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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 1974

Cassazione n. 04358/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di MASSA (giudice dell'esecuzione), con ordinanza in data 07/07/2025, rigettava l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata da quell'Ufficio in data 25/02/2025, depositata in data 1/04/2025, oltre il termine di gg. 15 stabilito dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato interposto appello in data 19/05/2025, a fronte di un avviso di deposito notificato in data 3/04/2025.

Propone ricorso per cassazione la condannata, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto passaggio in giudicato della sentenza poiché il termine per impugnare dovrebbe essere superiore ai 30 gg.

Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che "In tema di termini per l'impugnazione, quello di 45 giorni previsto dallo art. 585 comma primo lett. c) cod. proc. pen. si applica solo nel caso in cui la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa, per il numero delle parti o delle imputazioni, o per la gravità di queste ed il Giudice abbia, nel relativo dispositivo, indicato per il deposito della decisione, un termine più lungo di quello ordinario di 15 giorni preveduto dall'art.544 cod. proc. pen..

Nella diversa ipotesi in cui non sia stato rispettato il termine ordinario di deposito della sentenza, ma nel relativo dispositivo letto in udienza non sia stato fissato un maggior termine per esso, la impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notificazione all'imputato ed al difensore dell'avviso di deposito della stessa, a norma degli artt. 585 comma primo lett. b) e 2 lett. c) e 544 comma secondo cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 504 del 11/12/1995 - dep. 1996, Onesti, Rv. 203553 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di MASSA (giudice dell'esecuzione), con ordinanza in data 07/07/2025, rigettava l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata da quell'Ufficio in data 25/02/2025, depositata in data 1/04/2025, oltre il termine di gg. 15 stabilito dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato interposto appello in data 19/05/2025, a fronte di un avviso di deposito notificato in data 3/04/2025. Propone ricorso per cassazione la condannata, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto passaggio in giudicato della sentenza poiché il termine per impugnare dovrebbe essere superiore ai 30 gg. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che "In tema di termini per l'impugnazione, quello di 45 giorni previsto dallo art. 585 comma primo lett. c) cod. proc. pen. si applica solo nel caso in cui la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa, per il numero delle parti o delle imputazioni, o per la gravità di queste ed il Giudice abbia, nel relativo dispositivo, indicato per il deposito della decisione, un termine più lungo di quello ordinario di 15 giorni preveduto dall'art.544 cod. proc. pen.. Nella diversa ipotesi in cui non sia stato rispettato il termine ordinario di deposito della sentenza, ma nel relativo dispositivo letto in udienza non sia stato fissato un maggior termine per esso, la impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notificazione all'imputato ed al difensore dell'avviso di deposito della stessa, a norma degli artt. 585 comma primo lett. b) e 2 lett. c) e 544 comma secondo cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 504 del 11/12/1995 - dep. 1996, Onesti, Rv. 203553 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così
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