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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 24234/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 28/02/2019 dal Tribunale di Asti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2 del d.lgs 74/2000 commesso in data 28.09.2012 e condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed alle correlate pene accessorie con disposizione della confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell'imputato sino alla concorrenza della somma di euro 3.170,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 179 n. 1 cod.proc.pen. e 23- bis 1.176/2020, eccependo che il reato contestato si era estinto per prescrizione alla data della celebrazione dell'udienza innanzi alla Corte di appello ed in tal senso erano rassegnate le conclusioni scritte trasmesse a mezzo PEC in data 30.09.2022, accettate dal sistema e consegnate nella mail del destinatario in pari data; le predette conclusioni non erano state prese, però in considerazione dalla Corte territoriale, che non le aveva menzionate in sentenza e non aveva rilevato l'estinzione del reato per prescrizione.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2 cod.pen., argomentando che, nella specie, doveva trovare applicazione la nuova previsione normativa di cui al comma 2 bis dell'art. 2 d.lgs 74/2000 relativa alle ipotesi lievi per le quali l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila.

Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 cod.pen. e 17 d.lgs 74/2000, argomentando che, tenendo conto della pena massima di cui al comma 2 bis dell'art. 2 d.lgs 74/2000 il reato contestato, commesso in data 28/09/2012, si era prescritto in data 28/09/2022, non trovando applicazione la sospensione determinata dalla emergenza sanitaria, in quanto il procedimento non aveva subito alcun rinvio nell'anno 2020, essendo stato depositato l'appello nel mese di aprile 2019 e celebratasi l'udienza del giudizio di appello il 06/10/2022.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.

2. Deve rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 28/09/2012, si è estinto per prescrizione in data 28/09/2022, essendo a tale data spirato il termine massimo decennale di prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e tenuto conto del disposto dell'art. 17 d.lgs 74/2000, nel testo novellato entrato in il 14/09/2011.

Non trova applicazione la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez.5 n. 2647 del 29/09/2021, dep.24/01/2022, Rv.282431 - 01).

Nella specie, invece, come risulta dagli atti, nel periodo di interesse per l'applicazione della normativa emergenziale richiamata - dopo la proposizione del gravame con atto depositato il 15.4.2019 è stato emesso in data 2.8.2022 il decreto di citazione per il giudizio di appello, con il quale è stata fissata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della quale veniva emessa la sentenza impugnata.

Dunque, non vi era alcun termine pendente nel senso indicato dal primo comma dell'art.172 cod. proc. pen., atteso che l'unico atto da adottarsi (e in effetti adottato) era il decreto presidenziale di citazione, da emettersi «senza ritardo» (art. 601, comma 1, cod. proc. pen.), e non entro un termine posto dalla legge a ore, giorni, mesi o anni (cfr. pure Sez. 6, n. 18457 del 19/03/2007, Orlandi.

Rv. 236501 - 01, che - sia pure con riferimento al disposto dell'art. 347 cod. proc. pen., ha rilevato che «la locuzione "senza ritardo"», cosi come l'avverbio «"immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo» dell'articolo appena citato, «non impongono termini precisi e determinati», pur indicando «attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro»).

3. Al momento della decisione impugnata, pertanto, il reato si era estinto per decorso del termine massimo prescrizionale e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Quanto alla disposta confisca per equivalente, va osservato che, nella specie, tale forma di confisca in relazione a reati dichiarati estinti per prescrizione sarebbe applicabile solo in forza di quanto previsto dall'art. 578-bis cod. proc. pen., atteso che, in precedenza, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, vigeva il principio in forza del quale il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (il riferimento è a Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435- 01).

Secondo la recente decisione delle Sezioni Unite, però, la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01, che ha affermato il seguente principio di diritto: "La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione".).

La statuizione sulla confisca, pertanto, è eliminata, ipso iure, per effetto della pronuncia di annullamento per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui alla sentenza di condanna, che la confisca di valore aveva disposto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 28/02/2019 dal Tribunale di Asti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2 del d.lgs 74/2000 commesso in data 28.09.2012 e condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed alle correlate pene accessorie con disposizione della confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell'imputato sino alla concorrenza della somma di euro 3.170,00. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 179 n. 1 cod.proc.pen. e 23- bis 1.176/2020, eccependo che il reato contestato si era estinto per prescrizione alla data della celebrazione dell'udienza innanzi alla Corte di appello ed in tal senso erano rassegnate le conclusioni scritte trasmesse a mezzo PEC in data 30.09.2022, accettate dal sistema e consegnate nella mail del destinatario in pari data; le predette conclusioni non erano state prese, però in considerazione dalla Corte territoriale, che non le aveva menzionate in sentenza e non aveva rilevato l'estinzione del reato per prescrizione. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2 cod.pen., argomentando che, nella specie, doveva trovare applicazione la nuova previsione normativa di cui al comma 2 bis dell'art. 2 d.lgs 74/2000 relativa alle ipotesi lievi per le quali l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 cod.pen. e 17 d.lgs 74/2000, argomentando che, tenendo conto della pena massima di cui al comma 2 bis dell'art. 2 d.lgs 74/2000 il reato contestato, commesso in data 28/09/2012, si era prescritto in data 28/09/2022, non trovando applicazione la sospensione determinata dalla emergenza sanitaria, in quanto il procedimento non aveva subito alcun rinvio nell'anno 2020, essendo stato depositato l'appello nel mese di aprile 2019 e celebratasi l'udienza del giudizio di appello il 06/10/2022. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. 2. Deve rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 28/09/2012, si è estinto per prescrizione in data 28/09/2022, essendo a tale data spirato il termine massimo decennale di prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e tenuto conto del disposto dell'art. 17 d.lgs 74/2000, nel testo novellato entrato in il 14/09/2011. Non trova applicazione la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez.5 n. 2647 del 29/09/2021, dep.24/01/2022, Rv.282431 - 01). Nella specie, invece, come risulta dagli atti, nel periodo di interesse per l'applicazione della normativa emergenziale richiamata - dopo la proposizione del gravame con atto depositato il 15.4.2019 è stato emesso in data 2.8.2022 il decreto di citazione per il giudizio di appello, con il quale è stata fissata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della quale veniva emessa la sentenza impugnata. Dunque, non vi era alcun termine pendente nel senso indicato dal primo comma dell'art.172 cod. proc. pen., atteso che l'unico atto da adottarsi (e in effetti adottato) era il decreto presidenziale di citazione, da emettersi «senza ritardo» (art. 601, comma 1, cod. proc. pen.), e non entro un termine posto dalla legge a ore, giorni, mesi o anni (cfr. pure Sez. 6, n. 18457 del 19/03/2007, Orlandi. Rv. 236501 - 01, che - sia pure con riferimento al disposto dell'art. 347 cod. proc. pen., ha rilevato che «la locuzione "senza ritardo"», cosi come l'avverbio «"immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo» dell'articolo appena citato, «non impongono termini precisi e determinati», pur indicando «attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro»). 3. Al momento della decisione impugnata, pertanto, il reato si era estinto per decorso del termine massimo prescrizionale e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Quanto alla disposta confisca per equivalente, va osservato che, nella specie, tale forma di confisca in relazione a reati dichiarati estinti per prescrizione sarebbe applicabile solo in forza di quanto previsto dall'art. 578-bis cod. proc. pen., atteso che, in precedenza, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, vigeva il principio in forza del quale il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (il riferimento è a Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435- 01). Secondo la recente decisione delle Sezioni Unite, però, la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01, che ha affermato il seguente principio di diritto: "La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione".). La statuizione sulla confisca, pertanto, è eliminata, ipso iure, per effetto della pronuncia di annullamento per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui alla sentenza di condanna, che la confisca di valore aveva disposto. P.Q.M. Annulla senza rinvio
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