Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 308/1988
ECLI:IT:COST:1988:308
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza in data 29 novembre 1983 il Tribunale di Milano
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 70
del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (cosiddetto "codice postale",
erroneamente indicato nel dispositivo come d.P.R. 14 febbraio 1975 n.
37), in riferimento all'art. 3 Cost. Più precisamente è impugnato
il terzo comma del citato art. 70, in quanto prevede una disparità
di trattamento del mittente di un pacco postale assicurato in caso di
perdita o avaria parziale rispetto al caso di perdita o avaria
totale. L'incidente di costituzionalità è insorto nel corso di un
giudizio promosso in base all'art. 1916 cod. civ. dalla T.S.M.
Compagnie d'[OSCURATO:PERSONA] contro la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA],
operante in regime di concessione postale, per il risarcimento dei
danni derivati dalla perdita parziale di un pacco assicurato
contenente uno stock di orologi spedito a mezzo di concessionario
postale, in quanto di peso inferiore a 20 kg.
Il giudice a quo ha ritenuto applicabile l'art. 70, terzo comma,
del d.P.R. n. 156 del 1973, il quale, nel caso di perdita o avaria
parziale del pacco, esclude la responsabilità dell'Amministrazione o
del concessionario postale (art. 6, secondo comma, d.P.R. cit.) per
il pieno risarcimento dei danni e prevede solo il pagamento
dell'indennità stabilita per i pacchi ordinari (pari al decuplo
della tassa di spedizione ai sensi dell'art. 28). Di conseguenza ha
sospeso il giudizio per sottoporre la norma a scrutinio di
costituzionalità, sembrandogli priva di fondamento razionale, e
quindi contraria all'art. 3 Cost., la diversità di trattamento del
mittente a seconda che la perdita sia totale o parziale, "dal momento
che in entrambi i casi egli ha pagato una somma suppletiva per
l'assicurazione delle merci, ricevendone una logica contropartita,
pari all'integrale risarcimento, solo in caso di perdita totale e non
anche in quello di perdita parziale".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private, mentre è intervenuta la Presidenza del Consiglio,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Ad avviso dell'Avvocatura, una interpretazione sistematica
dell'art. 70, coordinato con l'art. 84, chiarisce che per i pacchi
con assicurazione "obbligatoria" il pieno risarcimento dei danni, nei
limiti del valore dichiarato, spetta sia in caso di perdita totale
sia in caso di perdita parziale, mentre la differenza di trattamento
rilevata nell'ordinanza di rimessione riguarda soltanto
l'assicurazione "convenzionale", cioè facoltativa. Per quest'ultima
la differenza è giustificata in ragione della "pratica
impossibilità di stabilire in che misura la perdita o avaria
parziale abbiano inciso sul valore per cui l'invio è stato
assicurato e dunque quale sia stato il danno effettivo".
L'interveniente conclude chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile per irrilevanza ovvero, qualora sia ritenuto
applicabile nella specie il terzo comma dell'art. 70, infondata.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, terzo
comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal Tribunale di Milano,
è inammissibile per difetto di rilevanza.
Il terzo comma citato continua il discorso del comma precedente,
riferito esclusivamente all'assicurazione "convenzionale", e lo
completa introducendo in questa ipotesi, e soltanto in essa, la
distinzione tra perdita totale e perdita parziale del pacco. Tale
distinzione non è applicabile nel caso di specie, posto che la
spedizione del pacco di orologi in causa, definito nell'ordinanza di
rimessione come "merce di ingente valore", rientrava nell'ipotesi di
assicurazione "obbligatoria". Invero, secondo l'interpretazione
dell'Avvocatura dello Stato, condivisa dalla Corte, l'elenco
contenuto nel primo comma dell'art. 84 del d.P.R. cit. è
rappresentativo di una categoria generale comprendente "carte e
oggetti aventi un valore oggettivamente misurabile e verificabile",
mentre l'assicurazione "convenzionale" riguarda il "caso in cui il
mittente annetta una particolare importanza al contenuto del pacco
sì da volerlo assicurare, ma il valore e conseguentemente il danno
suscettibile di derivare dalla sua perdita non è altrettanto
oggettivamente misurabile".
Poiché il valore degli orologi in questione era "oggettivamente
misurabile e verificabile" in base al listino dei prezzi all'ingrosso
della ditta che aveva spedito il pacco assicurato, il risarcimento
dei danni, nei limiti del valore dichiarato, è dovuto anche in caso
di perdita parziale, a norma del primo comma dell'art. 70.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 70 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni") sollevata dal Tribunale di Milano, in riferimento
all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI