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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01819/2025

Testo disponibile della fonte

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10/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2737/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 759/11/20 depositata il 15/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 759/11/20 del 15/06/2020, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 605/01/16 della Commissione tributaria provinciale di Modena (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi in liquidazione, di seguito Coloritalia) avverso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa ad una serie di atti negoziali (contratto di affitto di azienda con preliminare di vendita, contratto estimatorio e contratto di cessione d’azienda), interpretati nel loro complesso come un’unica operazione di cessione di azienda. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) «il contratto di affitto comprensivo di preliminare di vendita, il contratto estimatorio e il contratto di cessione appa[rivano] come condotte che depo[nevano] per la cessione d’azienda ab origine», dovendo essere considerata l’operazione nel suo complesso; b) l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. sull’imposta di registro) vincolava l’interprete «a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati, e perciò il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali»; c) ne conseguiva che «una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, [andava] considerata come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva», dovendo attribuirsi «rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate». 2.Avverso la sentenza di appello Coloritalia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, come dedotto e documentato in controricorso da AE, l’obbligazione tributaria per cui è causa è stata integralmente assolta da [OSCURATO:SOCIETA]., società con la quale Coloritalia ha posto in essere gli atti negoziali oggetto del presente giudizio e, dunque, coobbligata solidale della odierna ricorrente. 2.La circostanza è riconosciuta anche da Coloritalia con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., sicché, essendo stata estinta da [OSCURATO:SOCIETA]. l’obbligazione tributaria oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato, deve ritenersi cessata la materia del contendere, non avendo la società contribuente interesse all’esame dei motivi proposti. 3.La peculiarità della materia trattata, che ha visto succedersi numerosi e, spesso, non univoci interventi della giurisprudenza di questa Corte e, da ultimo, anche della Corte di giustizia della UE, nonché le modalità di definizione del presente procedimento giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2737/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 759/11/20 depositata il 15/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 759/11/20 del 15/06/2020, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 605/01/16 della Commissione tributaria provinciale di Modena (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi in liquidazione, di seguito Coloritalia) avverso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa ad una serie di atti negoziali (contratto di affitto di azienda con preliminare di vendita, contratto estimatorio e contratto di cessione d’azienda), interpretati nel loro complesso come un’unica operazione di cessione di azienda. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) «il contratto di affitto comprensivo di preliminare di vendita, il contratto estimatorio e il contratto di cessione appa[rivano] come condotte che depo[nevano] per la cessione d’azienda ab origine», dovendo essere considerata l’operazione nel suo complesso; b) l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. sull’imposta di registro) vincolava l’interprete «a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati, e perciò il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali»; c) ne conseguiva che «una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, [andava] considerata come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva», dovendo attribuirsi «rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate». 2.Avverso la sentenza di appello Coloritalia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, come dedotto e documentato in controricorso da AE, l’obbligazione tributaria per cui è causa è stata integralmente assolta da [OSCURATO:SOCIETA]., società con la quale Coloritalia ha posto in essere gli atti negoziali oggetto del presente giudizio e, dunque, coobbligata solidale della odierna ricorrente. 2.La circostanza è riconosciuta anche da Coloritalia con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., sicché, essendo stata estinta da [OSCURATO:SOCIETA]. l’obbligazione tributaria oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato, deve ritenersi cessata la materia del contendere, non avendo la società contribuente interesse all’esame dei motivi proposti. 3.La peculiarità della materia trattata, che ha visto succedersi numerosi e, spesso, non univoci interventi della giurisprudenza di questa Corte e, da ultimo, anche della Corte di giustizia della UE, nonché le modalità di definizione del presente procedimento giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e com
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