CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 17866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLA183 PATTERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 577/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/02/2020 R.G.N. 3563/2010;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28974/20201. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibileN umero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 17866/2026l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di rigettDoat a pubblicazione 04/06/2026del ricorso volto a conseguire la rivalutazione ed interessi suiratei della prestazione pensionistica liquidata in ritardo dall’INPSin favore del proprio dante causa ([OSCURATO:PERSONA]) per un importocomplessivo di Euro 2.243,08; dedotta dall’appellato istituto lanullità della procura alle liti rilasciata da soggetto residenteall’estero, ammesso dalla Corte di merito l’interrogatorioformale dell’appellante sulla circostanza relativa al luogo dirilascio della procura, non espletato per mancata comparizionedell’interrogando alla fissata udienza del 16/5/2012, noncomparse le parti all’udienza del 19/6/13 rinviata ex art. 309c.p.c. al 18/6/14, e dichiarata l’interruzione del giudizio per lasospensione dall’Albo degli avvocati del difensoredell’appellante, il processo veniva riassunto con ricorso del13/8/19 da nuovo difensore e deciso il 19/2/2020.La Corte di appello non ha ravvisato impedimenti allatempestività della riassunzione avvenuta dopo 5 anni dalladichiarata interruzione, il cui termine decorre dallacomunicazione all’altra parte; e comunque ha dichiaratoinammissibile l’appello in quanto introdotto da un difensore chenon era munito di idonea procura alle liti; ha ritenuto infatti che,quando l’autentica della sottoscrizione è effettuata da undifensore esercente in Italia si presume che il rilascio dellaprocura e l’autentica siano avvenuti nel territorio nazionale, indifetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità(11549/98 e 10485/01); nel caso in esame la Corte di meritoha rilevato che non era stato indicato il luogo in cui la procuraera stata rilasciata ma riteneva provato che non fosse statarilasciata in Italia perché è incontestato che l’assistito fosseresidente all’estero e la parte non è comparsa a rendereNumero registro generale 28974/2020l’interrogatorio sul punto specifico del luogo di rilascio. HaN umero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 17866/2026ritenuto la Corte territoriale che allo straniero che agisca davanDtait a pubblicazione 04/06/2026al giudice italiano è consentito il rilascio di un mandato ad litemnella forma dell’art. 83 c.p.c. dovendosi presumere la suapresenza nel territorio italiano, quale presupposto di validitàdella procura medesima, dalla attestazione del procuratore chene autentica la sottoscrizione. All’uopo, la Corte d’appello harichiamato due pronunce di legittimità, l’una sull’onere da partedi chi ha interesse a fornire prova contraria, di deferire allacontroparte interrogatorio formale sull’avvenuto rilascio dellaprocura non in Italia (Cass. 665/2011) e l’altra sul superamentodella presunzione di rilascio della procura ad litem in Italiadesunta da vari elementi, quali l’assenza di ogni indicazione delluogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabileresidenza della parte in un paese non della Comunità europea,o la mancata dimostrazione del suo ingresso in Italia, nonchédal comportamento processuale e, in particolare, dalla mancatarisposta all’interrogatorio formale deferito dalla contropartesulla circostanza del luogo in cui la procura è stata sottoscritta(Cass. n.13482/2016). In presenza dei predetti elementicontrari al rilascio della procura in Italia, la Corte territoriale hadichiarato inammissibile l’appello in quanto introdotto dadifensore che non era munito di idonea procura alla lite.2. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a due motivi. INPS resiste con controricorso.3. All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattata edecisa in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 28974/20201.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.N umero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 17866/2026360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 324 e 100 c.p.cDa.t a pubblicazione 04/06/2026perché il Tribunale, nel pronunciare nel merito con rigetto delleeccezioni preliminari in rito (inammissibilità della domanda,decadenza, nullità della procura), non aveva rilevato alcundifetto di rappresentanza e decidendo nel merito aveva poiconfermato, con efficacia di giudicato, la validità del mandato dicui al libello introduttivo. L’atto difensivo impugnatorioriproduce fotograficamente il frontespizio del ricorso di primogrado con procura a margine ed il ricorrente rileva che l’INPSnon aveva proposto appello incidentale; questi, costituitositardivamente in appello, aveva soltanto ribadito l’eccezione diprescrizione sollevata in primo grado, sicché la sua eccezione divalidità del mandato doveva ritenersi superata dal giudicato.Sostiene il ricorrente che la decisione nel merito preclude lasuccessiva decisione delle questioni processuali rilevabilid’ufficio: invero, le decadenze processuali sono sottratte alladisponibilità delle parti e sono rilevabili d’ufficio salvo il limitedel giudicato che ricorre tutte le volte in cui la causa sia statadecisa nel merito e le parti abbiano prestato acquiescenza noncontestando la sentenza sotto tale profilo (all’uopo richiamaalcuni precedenti di legittimità Cass. n.3990/20, 18528/11,27531/08, 19498/17, 206/18, 12265/19); in sostanza, nonavendo l’INPS proposto appello incidentale, aveva in tal modorinunciato a far valere l’eccezione ed il tribunale aveva giàritenuto valida la procura alle liti.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3c.p.c., la violazione degli artt. 83, 112, 182 c.p.c.: una voltarilevata la nullità della procura il giudice deve promuovere lasanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio assegnando untermine ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti daNumero registro generale 28974/2020decadenze processuali (richiama Cass. n. 9217/10 e 26988/16).N umero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 17866/2026E per la procura conferita all’estero, non è un caso di inesistenzDaat a pubblicazione 04/06/2026ma di invalidità sanabile. Prima di pronunciare sulla nullità delmandato alle liti, la Corte d’appello aveva omesso dipromuoverne la sanatoria. Riporta, infine, in allegato al ricorso,una procura notarile croata del 19/4/2019 nella quale la partedichiara che “con il presente atto ratifica l’operato dei precedentidifensori svolto nei giudizi incardinati in ogni circondario e/odistretto della Repubblica Italiana”.2. Nel controricorso l’INPS evidenzia di non avere avuto alcuninteresse ad impugnare la pronuncia di primo grado perché erarisultato vittorioso in giudizio e non era tenuto a proporreappello incidentale; in primo grado il tribunale aveva deciso, pereconomia processuale, la questione più liquida, avendo risoltola controversia sulla base della maturata prescrizione senzaaffrontare questioni di rito. Sul secondo motivo, poi, rileva chela ratifica non opera con effetti retroattivi salvo che nel casodell’art. 125 II co. c.p.c. (richiama Cass. sent. Sez. Un. n.13431/2014 e, nel vigore della nuova norma, Cass. n.19100/2017 e 2437/2020) e comunque il ricorso originario fudepositato prima della riforma del 2009, in data 3/6/2008. Varielementi lasciano desumere la prova contraria alla presunzionedi rilascio in Italia, fra cui il mancato interrogatorio formale e laresidenza in un Paese (all’epoca) non rientrante in UnioneEuropea (v. cass. 13482/16); quanto al valore delle convenzionie la mancanza di “apostille” sulla procura relativa al ricorsointroduttivo, richiama la pronuncia della Suprema Corte n.19100/17 in base alla quale resta viziata la procura relativa alricorso introduttivo posto che la “apostille” lungi dal risultare,Numero registro generale 28974/2020come avrebbe dovuto, apposta sull’atto stesso, o su un foglio diN umero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 17866/2026allungamento, non era mai stata prodotta. Data pubblicazione 04/06/20263. Il ricorso è infondato e va respinto.4. Occorre rilevare in primo luogo che dalla consultazione deglinel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso daCvetan Aldo aveva eccepito la nullità della procura alle liti inquanto, in caso di mandato alle liti conferito a difensore italianoda parte di soggetto straniero, è rilevante l’autentica della firmada parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo diresidenza del soggetto straniero, non avendo il difensoreitaliano potere di certificazione dell’autenticità della firmaall’estero. Dal testo della sentenza di appello si apprende, poi,che l’INPS costituendosi in giudizio aveva dedotto la nullità dellaprocura alle liti rilasciata da soggetto residente all’esteroinsistendo nelle altre deduzioni di primo grado, e chel’inammissibilità dell’appello è stata pronunciata “in quantointrodotto da difensore che non era munito di idonea procuraalla lite”.5. Non si ravvisa, dunque, alcuna preclusione della questione dirito, sulla quale il primo giudice non si era pronunciatorivolgendo la soluzione della controversia verso una questionepiù liquida inerente alla maturata prescrizione della attoreapretesa, né la formazione di alcun giudicato, tant’è chel’eccezione di nullità della procura alle liti era stata riproposta insecondo grado adducendo, peraltro, l’inidoneità della procuradell’atto introduttivo dell’appello. Non risulta integrato,pertanto, né il presupposto della cosa giudicata formale sullaespressa deduzione in appello della medesima questione di rito,né il presupposto della carenza di interesse ad agire per nonNumero registro generale 28974/2020aver proposto, INPS, appello incidentale su un’asseritaN umero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 17866/2026affermazione implicita di validità della procura. Data pubblicazione 04/06/20266. È stato osservato da questa Corte (ord. n. 33649/2023) chela parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, inipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'oneredi proporre appello incidentale in relazione alle propriedomande o eccezioni non accolte (perché superate o nonesaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporleespressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare lapresunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, nonessendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle"eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado digiudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico lavolontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.Trattasi di principio anche di recente affermato (sent. n.19755/2025: la parte pienamente vittoriosa in primo grado, inipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'oneredi proporre appello incidentale in relazione alle proprie domandeo eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loroespressa riproposizione nel giudizio di impugnazione).7. Non si è formato alcun giudicato se il giudice di primo gradoha superato la questione della invalidità della procura alle litiaffrontando, nel merito, solo la questione di prescrizione. NéINPS ha prestato acquiescenza sulla questione di rito, anzi neha fatto specifico motivo di appello, tant’è che aveva richiestoesplicitamente l’interrogatorio formale dell’appellante sullacircostanza decisiva del luogo di sottoscrizione della procurarilasciata al proprio difensore.8. Di rilievo è quanto affermato in altra pronuncia di questaCorte (sent. n. 29244/2021: “In tema di rappresentanza nelNumero registro generale 28974/2020processo, qualora una parte sollevi tempestivamenteN umero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 17866/2026l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale Doat a pubblicazione 04/06/2026processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è oneredella controparte interessata produrre immediatamente, con laprima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare ildifetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazionedel termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per il casodi rilievo officioso.9. Nel caso in esame, premesso che il ricorso di primo grado èstato instaurato in epoca antecedente alla riforma dell’art. 182c.p.c. (in vigore dal 4/7/2009 a fronte di una sentenza di primogrado del 23/4/2009 come riportato nella gravata pronuncia diappello -su un giudizio instaurato in primo grado nell’anno2008-), con conseguente applicazione del regime previgentesecondo il quale quando rileva un difetto di rappresentanza, diassistenza o di autorizzazione, il giudice “può” assegnare alleparti un termine per la costituzione della persona alla qualespetta la rappresentanza o l’assistenza (di contro al nuovo testonel quale è previsto che il giudice verifica d’ufficio la regolarecostituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completareo a mettere in regola gli atti o i documenti che riconoscedifettosi, e quando rileva la mancanza di procura al difensoreoppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o diautorizzazione che ne determina la nullità, il giudice “assegnaalle parti un termine perentorio” per la costituzione della partealla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, ovvero ilrilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa,con sanatoria dei vizi fin dal momento della prima notificazione),è stato anche affermato in giurisprudenza di legittimità (Cass.ord. n. 12868/2025) che nel caso in cui l'eccezione di difetto dirappresentanza di una parte sia stata tempestivamenteNumero registro generale 28974/2020proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsiN umero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 17866/2026producendo immediatamente la documentazione all'uopDoat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]necessaria, non rilevando l’assegnazione, ai sensi dell'art. 182c.p.c. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sulrilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsiper conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullitàdiviene insanabile.10. Si introduce, pertanto, il secondo motivo di ricorso,anch’esso infondato, vuoi per la mancanza di un obbligo delgiudice di promuovere la sanatoria ex 182.2 quando la parte siè già doluta della mancanza di regolare procura (in sentenza sidava atto che tale era la ragione ed il contenuto delle deduzionidifensive in appello dell’INPS) e quindi spetta alla contropartefornire documenti idonei a ritenere valida la procura (v.29244/21); vuoi perché non è ratificabile ex post attraverso laprocura alle liti in cassazione (che peraltro nella suaformulazione contenutistica si appalesa generica, riferita alla“totalità delle controversie aventi ad oggetto materia diprevidenza ed assistenza obbligatoria con l’INPS, l’INAIL, …” esenza indicazione specifica del n. RG del fascicolo di riferimentoo della sentenza impugnata, o con timbri di congiunzione all’attoa cui si riferisce) perché l’unica possibilità di ratifica è nel casoprevisto dall’art. 125 co.2; sul punto si veda Cass. ord. n.20562/25 (il principio secondo cui gli atti posti in essere dasoggetto privo, anche parzialmente, del potere dirappresentanza possono essere ratificati con efficaciaretroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campoprocessuale, ove la procura alle liti costituisce il presuppostodella valida instaurazione del rapporto processuale e può essereconferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posterioreNumero registro generale 28974/2020alla notificazione dell'atto, purché anteriormente allaN umero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 17866/2026costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'attDoat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale,restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, lapossibilità di sanatoria e ratifica).11. Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto lapresunzione del rilascio di una procura ad litem nel territorioitaliano ad un difensore abilitato in Italia da parte di un assistitoresidente all’estero (cfr. Cass. 3823/2024) presumendosi chel’autentica di sottoscrizione effettuata da un difensore esercentein Italia, sia avvenuta nel territorio italiano anche qualora ilmandante risieda all’estero, in difetto di prova contraria da partedi chi ne contesti la validità.12. Ma nel caso di specie, INPS ha contestato la validità dellaprocura alle liti sulla base di indici presuntivi, quali la mancanzadi indicazione di data e luogo di rilascio del rilascio della procura,la residenza dell’assistito [OSCURATO:PERSONA] in un Paese che all’epocadei fatti non faceva parte dell’Unione Europea (la Croazia èentrata nel luglio 2013) e la mancanza di dati dimostratividell’ingresso dell’assistito nel territorio nazionale.13. In particolare, questa Corte ha affermato (Cass. sent. n.13482/2016) che in caso di mandante residente all'estero, laprova contraria, idonea a superare la presunzione di rilasciodella procura "ad litem" in Italia, può essere desunta da varielementi (quali l'assenza di ogni indicazione del luogo e delladata di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza dellaparte in un paese non della Comunità europea o la mancatadimostrazione di un suo ingresso in Italia), nonché dalcomportamento processuale della parte e, in particolare, dallamancata risposta all'interrogatorio formale deferito dallaNumero registro generale 28974/2020controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venneN umero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 17866/2026sottoscritta, cui il giudice, secondo la sua prudente valutazioneDa,t a pubblicazione 04/06/2026può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti. Lavicenda in questione è sovrapponibile al caso in esame, e allasoluzione in quella sede pervenuta deve darsi continuità, propriocome precisamente richiamato nel corpo della sentenza diappello.14. Si aggiunga che, nel caso di specie, i giudici di merito hannocompiuto un accertamento in fatto sulla prova contraria, propriorilevando le anzidette condizioni dal concordante valoreindiziario, cui si aggiunge l’esito valutativo legalmente previstodella mancata risposta all’interrogatorio formale, ex art. 232c.p.c.15. Infine, sul tema della “apostille” va egualmente confermatol’indirizzo espresso con ord. n. 19100/2017 richiamato nellamemoria difensiva di INPS, non ricorrendo le condizioni per ladispensa dalla legalizzazione né risultando prodotta, come sievince dalla data di rilascio del 25/3/2019, all’epoca dellaeccepita carenza di formalizzazione della procura in seguito alladeduzione di parte appellata.16. In conclusione, la pronuncia impugnata, che si è attenuta aisuddetti principi, è immune da censure di violazione di legge eva confermata. Segue la condanna del ricorrente soccombenteal pagamento delle spese processuali liquidate come indispositivo, ed al versamento del doppio contributo unificato,ove dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di NuEmuerroo re gistro generale 28974/2020Numero sezionale 183/20261.800,00 per spese processuali, oltre accessori di rito. Numero di raccolta generale 17866/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito