CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntonino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 ottobre 1970;avverso la sentenza del 16 ottobre 2025 del Tribunale di Catania;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata;lette le memorie depositate nell’interesse dell’imputato il 2 maggio e il 12 maggio2026 dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali, anche inreplica alle conclusioni del Pubblico Ministero, è stato chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale diCatania, esclusa la circostanza aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen.(per essere destinata la cosa sottratta al pubblico servizio), ha dichiarato nondoversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],per il reato di furto aggravato di energia elettrica, ritenendo che la manomissionedel contatore dell’energia elettrica, ex se, non integrasse l’aggravante contestata,essendo il contatore strumento finalizzato alla sola misurazione dei consumi e, conessa, alla quantificazione del prezzo della prestazione contrattuale.2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale, articolando ununico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione di legge (inrelazione all’art. 625 n. 7 del cod. pen.), nella parte in cui il Tribunale non avrebbeconsiderato che l’energia elettrica conserva la sua connotazione pubblicistica aprescindere dal sistema attraverso il quale si è realizzato l’allaccio abusivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La natura pubblicistica del servizio di fornitura dell’energia elettrica èpacifica ed è espressamente riconosciuta da una pluralità di fonti normative e nonviene meno né per il fatto che il suo consumo viene misurato da un contatore, néper la previsione di un corrispettivo, né per le modalità della sottrazione, essendorilevante, ai fini della configurabilità dell’aggravante, solo la destinazione del benesottratto a un pubblico servizio o a una pubblica utilità (Sez. 5, n. 15652 del27/01/2026, n.m.; Sez. 5, n. 15400 del 26/02/2026, n.m.; Sez. 5, n. 27646 del21/05/2025, Cilia, n.m.; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422;Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543).Sicché non può essere condiviso quanto osservato dalla motivazione delladecisione impugnata, che pare fondare il discrimen di sussistenza, o meno,dell’aggravante in base al “sito” nel quale l’asportazione dell’energia elettrica siastata realizzata dal soggetto attivo, al punto da escluderne la destinazione aservizio pubblico in quanto “ormai” convogliata, alla fine del flusso, nell’ambito“domestico” della proprietà privata, circostanza che può rilevare solo sotto ildiverso profilo della ricorrenza della circostanza aggravante dell’esposizione dellacosa alla pubblica fede.D’altronde, la res che adempie (ed è destinata) al “servizio pubblico” eall’utilità pubblica, oggetto del furto, non è il contatore del condominio odell’alloggio della proprietà privata (che pure è di proprietà dell’ente didistribuzione dell’energia), sul quale è stata effettuata la manomissione(strumentale ad alterare il conteggio del consumo), ma l’energia elettrica inquanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio vienerecapitata ai singoli cittadini (Sez. 5, n. 15400 cit.).3. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania, in diversa persona fisica.Così deciso il 19 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]