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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 25586/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06833/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via A. Torlonia n. 33 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in atti ; –controricorrente – Oggetto: buoni fruttiferi postali AC –01/06/2023 r.g. n. 06833/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avellino , seconda sezione civile, n. 1250/2020,del 25 agosto 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° giugno2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza con cui il locale Giudice di pace l’aveva condannato al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 3 . 449 , 47 , maturati in relazione al buono fruttifero postalen. 000.652, emesso nel dicembre 1986, del valore di 500.000 Lire.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso con il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità e comunque pronunciarsi il rigetto dell'avversa impugnazione.

3. Il giudice di secondo grado , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che il buono fruttifero postale per cui è causa , sottoscritto in epoca successiva alla variazione in peius dei tassi, intervenuta per effetto dei decreti attuativi della previsione dell’art. 173 del codice postale, doveva comunque ritenersi assoggettato alla disciplina risultante dal titolo, a nulla valendo che in quel momento vigessero pe decreto condizioni diverse, come affermato sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13979/07; b) che , pertanto, il tasso applicabile andava individuato esclusivamente in quello app osito a tergo del titolo , a nulla valendo la diversa determinazione generale del medesimo prevista dal decreto ministeriale vigente all’ epoca dell’emissione e da quelli successivamente sopravvenuti.

4. Le parti hanno depositato memoria.r.g. n. 06833/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.«Primo motivo: ai sensi dell’art. 360 cpc I comma 3 per violazionee falsa applicazione dell'art . 173 del D .

P .

R . 29/3/1973 n. 156/1973, modificato con d.l. n. 460/1974, convertito con l. 588/1974; d. lgs. n. 284/99 e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro e del Bilancio e della programmazione Economicadel 19.12.2000; artt. 5 e 6 del decreto ministeriale n. 148 del 13.6.1986», d educendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che il buono appartenesse alla seria P, laddove, come agevolmente riscontabile dall’esame del titolo, esso apparteneva alla serie Q, in quanto emesso dopo il giugno 1986 allorquando, in applicazione del dm 13.6.1986, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostituito la vecchia serie P provvedendo ad appore sui titoli ancora recanti tale dizione un timbro con la stampigliatura della nuova serie Q, annullando con ciò l’indicazioneP riportata a tergo del buono; tanto determinava un erroneo presupposto interpretativo , con conseguente erroneità delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, che aveva ritenu to che il buono non fosse stato variato e fosse appartenentea una seria diversa da quella effettiva. b.«Secondo motivo: Inapplicabilità dell’art. 360 bis primo comma n. 1 cpc: relativamente alla erronea interpretazione e conseguente applicazione alla fattispecie della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione SS.

UU.

15.06. 2007, n. 13979 da parte di entrambe le sentenze di primo e secondo grado (c.d. doppia conforme); inapplicabilità dell'articolo 6, II° r.g. n. 06833/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] co. legge 17 febbraio 1992 , n. 154 » , deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione sulla ritenuta applicazione della sentenza n. 13979 del 2007 della Corte di Cassazione che riguarderebbe invece una fattispecie completamente diversa, in assenza di qualsiasi possibilità di ritenere violato il illegittimo affidamento del risparmiatore che era ben consapevole di aver sottoscritto un buono della serie Q.

2. Il ricorso è inammissibile , in quanto tardivo.

3. Il controricorrente ha allegato al proprio fascicolo telematico tanto una prima notificazione della sen ten za di appello, avvenuta all’indirizzo pec del l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., estratto dal Reginde, ai sensi della legge n. 53 del 1994, avvenutain data 26.08.2020, con esito: “mancata consegna con errore cod.

5.2.2. – [OSCURATO:SOCIETA]. - POSTECERT - casella piena”; quanto una seconda notificazione , avvenuta a mezzo [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di Avellino, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, ove l’avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava domiciliata, mediante consegna di copia al sig. [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi addetto alla ricezione.

4. In tale contesto, anche a voler prescindere dall’imputabilità della mancata ricezione al destinatario di indirizzo pec con “casella piena” – questione sulla quale , a dispetto dell’opinione del controricorrente , si registra n o oscillazioni all’interno di questa Corte (per l’imputabilità rilevante: Sez.

L, Sentenza n. 13532 del 20/05/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020; per la non imputabilità rilevante, ove il destinatariosia domiciliato anche fisicamente : Sez. 3, Sentenza n. 40758 del 20/12/2021)- il controricorrente ha documenta to anche r.g. n. 06833/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] una seconda notifica all’indirizzofisico eletto , effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario e andata a buon fine in data 22 ottobre 2020, in relazione alla quale non sussiste alcuna “equivocità”, come la ricorrenteassume nella memoria conclusiva del presente giudizio, sì da non poter invocare nella specie il precedente di questa Corte n. 20866/20, essendo in questo processo chiara e inequivocabile la volontà del notificante di provocare – tramite la notificazione al procuratore costituito di P oste I taliane S.p.A. (espressamente citato nella richiesta di notificazione)l’abbreviazione del termine di impugnazione della sentenza oggetto di notificazione.

Ne deriva a far data dal 22 ottobre 2020è iniziato a decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione;termine che, alla data del 1° marzo 2021, quando la ricorrente ha notificato via pec il ricorso introduttivo del p resente giudizio , era ampiamente scaduto, con conseguentedeclaratoria di tardi vi tà del ricorso e sua conseguente inammissibilità.

5. La soccombenza reg ola le spese, liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’ inammissibilità del ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a ri fondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite della presente fase dilegittimità, che liquida in complessivi euro 1.700,00 , r.g. n. 06833/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06833/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via A. Torlonia n. 33 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in atti ; –controricorrente – Oggetto: buoni fruttiferi postali AC –01/06/2023 r.g. n. 06833/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avellino , seconda sezione civile, n. 1250/2020,del 25 agosto 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° giugno2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza con cui il locale Giudice di pace l’aveva condannato al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 3 . 449 , 47 , maturati in relazione al buono fruttifero postalen. 000.652, emesso nel dicembre 1986, del valore di 500.000 Lire. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso con il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità e comunque pronunciarsi il rigetto dell'avversa impugnazione. 3. Il giudice di secondo grado , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che il buono fruttifero postale per cui è causa , sottoscritto in epoca successiva alla variazione in peius dei tassi, intervenuta per effetto dei decreti attuativi della previsione dell’art. 173 del codice postale, doveva comunque ritenersi assoggettato alla disciplina risultante dal titolo, a nulla valendo che in quel momento vigessero pe decreto condizioni diverse, come affermato sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13979/07; b) che , pertanto, il tasso applicabile andava individuato esclusivamente in quello app osito a tergo del titolo , a nulla valendo la diversa determinazione generale del medesimo prevista dal decreto ministeriale vigente all’ epoca dell’emissione e da quelli successivamente sopravvenuti. 4. Le parti hanno depositato memoria.r.g. n. 06833/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a.«Primo motivo: ai sensi dell’art. 360 cpc I comma 3 per violazionee falsa applicazione dell'art . 173 del D . P . R . 29/3/1973 n. 156/1973, modificato con d.l. n. 460/1974, convertito con l. 588/1974; d. lgs. n. 284/99 e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro e del Bilancio e della programmazione Economicadel 19.12.2000; artt. 5 e 6 del decreto ministeriale n. 148 del 13.6.1986», d educendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che il buono appartenesse alla seria P, laddove, come agevolmente riscontabile dall’esame del titolo, esso apparteneva alla serie Q, in quanto emesso dopo il giugno 1986 allorquando, in applicazione del dm 13.6.1986, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostituito la vecchia serie P provvedendo ad appore sui titoli ancora recanti tale dizione un timbro con la stampigliatura della nuova serie Q, annullando con ciò l’indicazioneP riportata a tergo del buono; tanto determinava un erroneo presupposto interpretativo , con conseguente erroneità delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, che aveva ritenu to che il buono non fosse stato variato e fosse appartenentea una seria diversa da quella effettiva. b.«Secondo motivo: Inapplicabilità dell’art. 360 bis primo comma n. 1 cpc: relativamente alla erronea interpretazione e conseguente applicazione alla fattispecie della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione SS. UU. 15.06. 2007, n. 13979 da parte di entrambe le sentenze di primo e secondo grado (c.d. doppia conforme); inapplicabilità dell'articolo 6, II° r.g. n. 06833/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] co. legge 17 febbraio 1992 , n. 154 » , deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione sulla ritenuta applicazione della sentenza n. 13979 del 2007 della Corte di Cassazione che riguarderebbe invece una fattispecie completamente diversa, in assenza di qualsiasi possibilità di ritenere violato il illegittimo affidamento del risparmiatore che era ben consapevole di aver sottoscritto un buono della serie Q. 2. Il ricorso è inammissibile , in quanto tardivo. 3. Il controricorrente ha allegato al proprio fascicolo telematico tanto una prima notificazione della sen ten za di appello, avvenuta all’indirizzo pec del l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., estratto dal Reginde, ai sensi della legge n. 53 del 1994, avvenutain data 26.08.2020, con esito: “mancata consegna con errore cod. 5.2.2. – [OSCURATO:SOCIETA]. - POSTECERT - casella piena”; quanto una seconda notificazione , avvenuta a mezzo [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di Avellino, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, ove l’avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava domiciliata, mediante consegna di copia al sig. [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi addetto alla ricezione. 4. In tale contesto, anche a voler prescindere dall’imputabilità della mancata ricezione al destinatario di indirizzo pec con “casella piena” – questione sulla quale , a dispetto dell’opinione del controricorrente , si registra n o oscillazioni all’interno di questa Corte (per l’imputabilità rilevante: Sez. L, Sentenza n. 13532 del 20/05/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020; per la non imputabilità rilevante, ove il destinatariosia domiciliato anche fisicamente : Sez. 3, Sentenza n. 40758 del 20/12/2021)- il controricorrente ha documenta to anche r.g. n. 06833/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] una seconda notifica all’indirizzofisico eletto , effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario e andata a buon fine in data 22 ottobre 2020, in relazione alla quale non sussiste alcuna “equivocità”, come la ricorrenteassume nella memoria conclusiva del presente giudizio, sì da non poter invocare nella specie il precedente di questa Corte n. 20866/20, essendo in questo processo chiara e inequivocabile la volontà del notificante di provocare – tramite la notificazione al procuratore costituito di P oste I taliane S.p.A. (espressamente citato nella richiesta di notificazione)l’abbreviazione del termine di impugnazione della sentenza oggetto di notificazione. Ne deriva a far data dal 22 ottobre 2020è iniziato a decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione;termine che, alla data del 1° marzo 2021, quando la ricorrente ha notificato via pec il ricorso introduttivo del p resente giudizio , era ampiamente scaduto, con conseguentedeclaratoria di tardi vi tà del ricorso e sua conseguente inammissibilità. 5. La soccombenza reg ola le spese, liquidate come in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara l’ inammissibilità del ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a ri fondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite della presente fase dilegittimità, che liquida in complessivi euro 1.700,00 , r.g. n. 06833/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello
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