CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 18792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19332-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3086/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accolto il ricorso dei dirigenti medici indicati in epigrafe e condannato l'Azienda al pagamento dell'indennità di pronta disponibilità, per il periodo 8 maggio 2008/7 marzo 2014) nella misura di C 41,32 per turno in luogo del minor importo di C 20,66 previsto dalla contrattazione nazionale; 3. il giudice d'appello ha richiamato i CCNL succedutisi nel tempo, rilevando che alla contrattazione integrativa aziendale era stato consentito di rideterminare l'importo unitario dell'indennità in parola, sicché ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle norme di settore nel ritenere efficace e vincolante la delibera n. 1873/1999 che aveva elevato l'importo unitario dell'indennità; 4. ha aggiunto che la ASL, sulla quale gravava il relativo onere, non aveva provato l'asserita indisponibilità del fondo non essendo idonea a tal fine la documentazione depositata nel giudizio di primo grado; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone sulla base un unico motivo, al quale hanno opposto difese [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe con controricorso, illustrato da memoria; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 55 del CCNL per la dirigenza medica del [OSCURATO:PERSONA] quadriennio 2002-2005 nonché dell'art. 51 del CCNL 1998-2001 e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di non avere considerato che l'erogazione dell'indennità di pronta Ric. 2020 n. 19332 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- disponibilità in misura superiore al minimo fissato dalla contrattazione nazionale resta condizionata dall'esistenza di un accordo collettivo decentrato che preveda l'aumento e tenga conto dei limiti di capienza del fondo sul quale l'emolumento grava; 1.1 aggiunge l'Azienda ricorrente che il regolamento aziendale, divenuto comunque inefficace, aveva condizionato il trattamento di miglior favore alla disponibilità del fondo annuale e pertanto nessun diritto soggettivo poteva essere riconosciuto in capo al dirigente medico ove detta condizione non si fosse verificata; 2. è infondata l'eccezione, sollevata dai controricorrenti, di inammissibilità del ricorso; 2.1. le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che l'onere della specificità imposto dall'art. 366 n. 4 c.p.c. non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, comportando solo l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità, sostanzialmente ed in modo non equivoco, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931); 2.2. il ricorso, seppure non indica nella rubrica il vizio di cui al n. 3 del richiamato art. 360 cod. proc. civ., è chiaro nell'addebitare alla Corte territoriale la violazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro, che limitano il potere del datore di lavoro pubblico di attribuzione unilaterale di trattamenti economici e consentono la deroga in melius solo alle condizioni e nei casi espressamente previsti; 3. il ricorso è fondato, giacché il Collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte che, a partire da Cass. n. 5417/2020 (negli stessi termini Cass. nn. 69, 2408, 3172 e 3417 del 2022) ha ritenuto infondate analoghe domande di adeguamento dell'indennità di pronta disponibilità proposte da dirigenti medici in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone; / gi Ric. 2020 n. 19332 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- 4. con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato ricostruito il quadro contrattuale ed è stato, in sintesi, affermato che: a) il contratto collettivo 3.11.2005 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. non ha superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l'importo dell'indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l'esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere; b) la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell'importo dell'indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un'efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3.11.2005; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL 5.12.1996), contrattazione che, secondo la previsione dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione; c) il diritto a percepire l'indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, non può, pertanto, essere fondato su un atto deliberativo risalente all'anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell'atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili; d) nell'impiego pubblico contrattualizzato l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste sicché l'adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 32367/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); e) qualora l'acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al Ric. 2020 n. 19332 sez. ML - ud. 24 -02 -2022 -4- comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l'adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l'onere di provare l'avveramento dell'evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., grava su colui che intende far valere quel diritto (Cass.n.25597/2016); 5. i controricorrenti non prospettano nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso perché, nel sottolineare che solo con il Regolamento adottato dall'Azienda con delibera n. 604/2015, pretendono di conferire ultrattività al precedente atto deliberativo risalente all'anno 1999, pur nel mutato contesto della contrattazione nazionale vigente ratione temporis ed in assenza di intervento della contrattazione aziendale; 5.1. i principi richiamati nel punto che precede alle lettere da b) a d) sono assorbenti e portano ad escludere ogni rilevanza dell'ulteriore questione, pure prospettata dai controricorrenti, inerente all'asserita prova della disponibilità del fondo, che sarebbe stata raggiunta per effetto della non contestazione delle circostanze allegate nell'originario atto introduttivo del giudizio; 5.2. non si ravvisano, pertanto, ragioni per l'invocata rimessione all'udienza pubblica ex art. 380 bis, terzo comma, cod. proc. civ.; 6. in via conclusiva il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originaria domanda di pagamento dell'indennità di pronta disponibilità nell'importo fissato dalla richiamata delibera n. 1873/1999; 7. la complessità della questione giuridica, sulla quale i giudici di merito hanno espresso opinioni difformi e questa Corte si è pronunciata solo dopo la notifica del ricorso, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo; 8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228 per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Ric. 2020 n. 19332 sez. ML - ud. 24-02-2022 -5- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso nella Adunanza camerale