CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 11706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27076/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] n. 102, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 205/10/12, depositata il 5 ottobre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe, che, confermando la F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 27076/2013 Numero sezionale 626/2022 Numero di raccolta generale 11706/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per gli anni 2004 e 2005 ai fini Iva, con cui erano stati disconosciuti costi per difetto di inerenza. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del giudizio le contribuenti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata delle cartelle esattoriali relativa all’avviso di accertamento di cui al giudizio e, con memoria del 17 febbraio 2020, hanno dichiarato di rinunziare al ricorso per aver adempiuto integralmente alla procedura in questione, instando per la cessazione della materia del contendere a spese compensate. 2. Agli atti, inoltre, risulta l’attestazione dell’Ufficio dell’avvenuta integrale definizione del debito fiscale, con contestuale richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. 3. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese. Trattandosi di intervenuta declaratoria di estinzione, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a