Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 settembre 2026

Cassazione n. 25581/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che lenotifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento siano effet-tuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indica2to .2287-7 r2i8c7o/r2r0e1n9te -controR.G.N. 11368/2017Regione Basilicata, in persona del Presidente e legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa come da procura speciale in calce al con-troricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di voler ri-cevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica cer-tificata, elettivamente domiciliata in Roma, presso l'ufficio di rappresen-tanza dell'Ente, [OSCURATO:PERSONA], n. 56- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 329/2024, deposi-tata in data 25/7/2024.1 RG n. 5599/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5599/2025Numero sezionale 3268/2026Numero di raccolta generale 25581/2026Data pubblicazione 20/09/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato nominato dallaRegione Basilicata componente della Commissione giudicatrice dellalicitazione privata per l'affidamento del contratto di concessione, co-struzione e gestione dell'[OSCURATO:PERSONA] per Acuti dell'A.S.

USL diLagonegro (PZ) e di non aver ricevuto il pagamento del compenso,otteneva decreto ingiuntivo contro l'Ente territoriale per euro37.388,13.2.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta dall'ingiunta econ la sentenza menzionata in epigrafe la Corte d'appello di Potenzaconfermava la decisione del primo giudice.Osservava la Corte che la Delibera di conferimento dell'incaricon° 759/2007 non era conforme all'art. 84, ottavo comma, del d.lgs.n° 163/2006, che prevede la possibilità di nomina di professionistiesterni solo quando sia stata accertata la carenza in organico di ade-guate professionalità e negli altri casi previsti dal regolamento in cuiricorrono esigenze oggettive e comprovate (nella fattispecie del tuttopretermesse nella motivazione della Delibera).Inoltre, l'Ufficio controllo interno di regolarità amministrativadell'Ente aveva negato il visto di regolarità e legittimità amministra-tiva sulla determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2007, con laquale era stata liquidata la spesa relativa all'incarico conferito.Con la decisione n° 3278/2020 questa Suprema Corte, in fatti-specie perfettamente sovrapponibile (in quanto concernente la me-desima Delibera n° 759/2007), aveva rigettato il ricorso proposto daaltro Commissario avverso la sentenza n° 526/2013, affermando che«l'atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuri-2 RG n. 5599/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5599/2025Numero sezionale 3268/2026Numero di raccolta generale 25581/2026Data pubblicazione 20/09/2026dica soggettiva in capo al dipendente, occorrendo anche la confor-mità alle previsioni della legge» e che «l'illegittimità della delibera n.759/2007» era «ostativa all'accoglimento della domanda» di paga-mento del compenso.Quanto alla domanda subordinata, formulata dall'opposto, dicondanna dell'Ente conferente al pagamento dell'indennizzo per in-giustificato arricchimento, la Corte la dichiarava inammissibile, inquanto tardivamente formulata nella comparsa di risposta depositataundici (anziché venti) giorni prima dell'udienza di prima compari-zione.3.

Ricorre per cassazione l'Amendola.4.

Resiste la Regione, che conclude per l'inammissibilità dell'im-pugnazione e, comunque, per la sua infondatezza.5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato proposta di definizioneanticipata.6.

Il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis.1 c.p.c.,depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «Violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3, della legge n. 2248/1865 All.

E, artt. 4 e 5, errata disapplicazione dell'atto amministra-tivo in una causa in cui è parte la [OSCURATO:PERSONA] e l'attonon è di cognizione incidentale».La Corte territoriale avrebbe disapplicato la Delibera della Giuntaregionale n° 759/2007 pur non potendolo fare.2.

La proposta di definizione anticipata va confermata.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto contrario aquanto già deciso da questa Corte nel citato precedente di Cass.,sez.

L, 11 febbraio 2020, n° 3278 in fattispecie identica.3 RG n. 5599/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5599/2025Numero sezionale 3268/2026Numero di raccolta generale 25581/2026Data pubblicazione 20/09/2026In quella sede, infatti, si è ben chiarito che l'atto con il quale ildatore di lavoro pubblico assegna al dipendente un incarico, stabi-lendone il compenso, in quanto attinente alla gestione del rapporto,ha natura privatistica e, conseguentemente, rispetto allo stesso nonpuò essere esercitato il potere di autotutela, né quello di disapplica-zione degli atti amministrativi presupposti.Nondimeno, qualora detto atto risulti in contrasto con norma im-perativa, l'ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria con-dotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., benpuò sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni chetrovano titolo nell'atto illegittimo, ed in tal caso, al di là dello stru-mento formalmente utilizzato e dell'autoqualificazione, la condottadella P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi ilcontratto stipulato, ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.A tale orientamento si è attenuta la Corte territoriale e il motivoin esame si fonda sulla deduzione di non invocabilità della disappli-cazione, tralasciando di prendere in considerazione l'ulteriore snodologico della decisione, secondo il quale l'illegittimità e dunque la nul-lità dell'atto amministrativo non osta all'eccezione di inadempi-mento, che la PA ben può sollevare.3.

Con il secondo motivo si prospetta la «Violazione di legge, art.360 n. 3 c.p.c., errata applicazione dell'art. 24, D.Lgs. n. 165/2011,e dell'art. 84, c. 8, D.Lgs. 165/2011».Il ricorrente non sarebbe dipendente della Regione Basilicata, madi altra [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non sa-rebbe invocabile il principio di onnicomprensività della retribuzione.4.

Anche a tale riguardo, va confermata la proposta di definizioneanticipata.Il motivo è inammissibile, poiché non considera l'intera ratio de-cidendi della sentenza gravata, come sopra già riassunta.4 RG n. 5599/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5599/2025Numero sezionale 3268/2026Numero di raccolta generale 25581/2026Data pubblicazione 20/09/20265.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte abbiadichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalloopposto, in quanto contenuta nella comparsa di risposta tardiva-mente depositata undici (anziché venti) giorni prima dell'udienza diprima comparizione.6.

Va confermata la proposta di definizione anticipata.Il motivo è manifestamente infondato.Va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata pro-posta nel 2008, ossia prima di Cass., Sez.

Un., 19246/2010 e primadella legge 29 dicembre 2011 n° 218.Tanto premesso, la Corte territoriale è pervenuta alla decisionedi inammissibilità rilevando che l'opponente non aveva affatto asse-gnato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, con laconseguenza che la costituzione dell'opposto sarebbe comunque do-vuta avvenire entro i venti giorni antecedenti l'udienza di prima com-parizione, donde la completa irrilevanza della questione di retroatti-vità della legge n° 218/2011.7.

Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezzadel provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria perconfermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta pre-visione legale.8.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente, e si liquidano come dadispositivo.9.

Il ricorrente soccombente va condannato al pagamento, in fa-vore della controricorrente, della somma di euro 4.000,00, valutataequitativamente.10.

Va disposto il pagamento, in favore della Cassa delle am-mende, della somma di euro 2.500,00.5 RG n. 5599/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5599/2025Numero sezionale 3268/2026Numero di raccolta generale 25581/2026Data pubblicazione 20/09/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricor-rente della ulteriore somma di euro 4.000,00, nonché al pagamentoin favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 settembre2026Il PresidenteGuido Mercolino6 RG n. 5599/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che lenotifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento siano effet-tuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indica2to .2287-7 r2i8c7o/r2r0e1n9te -controR.G.N. 11368/2017Regione Basilicata, in persona del Presidente e legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa come da procura speciale in calce al con-troricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di voler ri-cevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica cer-tificata, elettivamente domiciliata in Roma, presso l'ufficio di rappresen-tanza dell'Ente, [OSCURATO:PERSONA], n. 56- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 329/2024, deposi-tata in data 25/7/2024.1 RG n. 5599/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5599/2025Numero sezionale 3268/2026Numero di raccolta generale 25581/2026Data pubblicazione 20/09/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato nominato dallaRegione Basilicata componente della Commissione giudicatrice dellalicitazione privata per l'affidamento del contratto di concessione, co-struzione e gestione dell'[OSCURATO:PERSONA] per Acuti dell'A.S. USL diLagonegro (PZ) e di non aver ricevuto il pagamento del compenso,otteneva decreto ingiuntivo contro l'Ente territoriale per euro37.388,13.2. Il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta dall'ingiunta econ la sentenza menzionata in epigrafe la Corte d'appello di Potenzaconfermava la decisione del primo giudice.Osservava la Corte che la Delibera di conferimento dell'incaricon° 759/2007 non era conforme all'art. 84, ottavo comma, del d.lgs.n° 163/2006, che prevede la possibilità di nomina di professionistiesterni solo quando sia stata accertata la carenza in organico di ade-guate professionalità e negli altri casi previsti dal regolamento in cuiricorrono esigenze oggettive e comprovate (nella fattispecie del tuttopretermesse nella motivazione della Delibera).Inoltre, l'Ufficio controllo interno di regolarità amministrativadell'Ente aveva negato il visto di regolarità e legittimità amministra-tiva sulla determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2007, con laquale era stata liquidata la spesa relativa all'incarico conferito.Con la decisione n° 3278/2020 questa Suprema Corte, in fatti-specie perfettamente sovrapponibile (in quanto concernente la me-desima Delibera n° 759/2007), aveva rigettato il ricorso proposto daaltro Commissario avverso la sentenza n° 526/2013, affermando che«l'atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuri-2 RG n. 5599/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5599/2025Numero sezionale 3268/2026Numero di raccolta generale 25581/2026Data pubblicazione 20/09/2026dica soggettiva in capo al dipendente, occorrendo anche la confor-mità alle previsioni della legge» e che «l'illegittimità della delibera n.759/2007» era «ostativa all'accoglimento della domanda» di paga-mento del compenso.Quanto alla domanda subordinata, formulata dall'opposto, dicondanna dell'Ente conferente al pagamento dell'indennizzo per in-giustificato arricchimento, la Corte la dichiarava inammissibile, inquanto tardivamente formulata nella comparsa di risposta depositataundici (anziché venti) giorni prima dell'udienza di prima compari-zione.3. Ricorre per cassazione l'Amendola.4. Resiste la Regione, che conclude per l'inammissibilità dell'im-pugnazione e, comunque, per la sua infondatezza.5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato proposta di definizioneanticipata.6. Il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis.1 c.p.c.,depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «Violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3, della legge n. 2248/1865 All. E, artt. 4 e 5, errata disapplicazione dell'atto amministra-tivo in una causa in cui è parte la [OSCURATO:PERSONA] e l'attonon è di cognizione incidentale».La Corte territoriale avrebbe disapplicato la Delibera della Giuntaregionale n° 759/2007 pur non potendolo fare.2. La proposta di definizione anticipata va confermata.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto contrario aquanto già deciso da questa Corte nel citato precedente di Cass.,sez. L, 11 febbraio 2020, n° 3278 in fattispecie identica.3 RG n. 5599/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5599/2025Numero sezionale 3268/2026Numero di raccolta generale 25581/2026Data pubblicazione 20/09/2026In quella sede, infatti, si è ben chiarito che l'atto con il quale ildatore di lavoro pubblico assegna al dipendente un incarico, stabi-lendone il compenso, in quanto attinente alla gestione del rapporto,ha natura privatistica e, conseguentemente, rispetto allo stesso nonpuò essere esercitato il potere di autotutela, né quello di disapplica-zione degli atti amministrativi presupposti.Nondimeno, qualora detto atto risulti in contrasto con norma im-perativa, l'ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria con-dotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., benpuò sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni chetrovano titolo nell'atto illegittimo, ed in tal caso, al di là dello stru-mento formalmente utilizzato e dell'autoqualificazione, la condottadella P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi ilcontratto stipulato, ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.A tale orientamento si è attenuta la Corte territoriale e il motivoin esame si fonda sulla deduzione di non invocabilità della disappli-cazione, tralasciando di prendere in considerazione l'ulteriore snodologico della decisione, secondo il quale l'illegittimità e dunque la nul-lità dell'atto amministrativo non osta all'eccezione di inadempi-mento, che la PA ben può sollevare.3. Con il secondo motivo si prospetta la «Violazione di legge, art.360 n. 3 c.p.c., errata applicazione dell'art. 24, D.Lgs. n. 165/2011,e dell'art. 84, c. 8, D.Lgs. 165/2011».Il ricorrente non sarebbe dipendente della Regione Basilicata, madi altra [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non sa-rebbe invocabile il principio di onnicomprensività della retribuzione.4. Anche a tale riguardo, va confermata la proposta di definizioneanticipata.Il motivo è inammissibile, poiché non considera l'intera ratio de-cidendi della sentenza gravata, come sopra già riassunta.4 RG n. 5599/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5599/2025Numero sezionale 3268/2026Numero di raccolta generale 25581/2026Data pubblicazione 20/09/20265. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte abbiadichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalloopposto, in quanto contenuta nella comparsa di risposta tardiva-mente depositata undici (anziché venti) giorni prima dell'udienza diprima comparizione.6. Va confermata la proposta di definizione anticipata.Il motivo è manifestamente infondato.Va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata pro-posta nel 2008, ossia prima di Cass., Sez. Un., 19246/2010 e primadella legge 29 dicembre 2011 n° 218.Tanto premesso, la Corte territoriale è pervenuta alla decisionedi inammissibilità rilevando che l'opponente non aveva affatto asse-gnato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, con laconseguenza che la costituzione dell'opposto sarebbe comunque do-vuta avvenire entro i venti giorni antecedenti l'udienza di prima com-parizione, donde la completa irrilevanza della questione di retroatti-vità della legge n° 218/2011.7. Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezzadel provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria perconfermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta pre-visione legale.8. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente, e si liquidano come dadispositivo.9. Il ricorrente soccombente va condannato al pagamento, in fa-vore della controricorrente, della somma di euro 4.000,00, valutataequitativamente.10. Va disposto il pagamento, in favore della Cassa delle am-mende, della somma di euro 2.500,00.5 RG n. 5599/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5599/2025Numero sezionale 3268/2026Numero di raccolta generale 25581/2026Data pubblicazione 20/09/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricor-rente della ulteriore somma di euro 4.000,00, nonché al pagamentoin favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 settembre2026Il PresidenteGuido Mercolino6 RG n. 5599/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Decreto Cassazione n. 25581/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris