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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48765/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 di reclusione per il delitto di lesioni personali.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto detta Corte non avrebbe fornito adeguata giustificazione in ordine all'irrogazione di una pena non prossima al minimo edittale.

Rilevato che tale unico motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto, oltre ad essere aspecifico, risulta manifestamente infondato.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di <graduazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito, al fine di assolvere all'obbligo di motivazione, soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'appello, nonostante sia stata irrogata una pena al di sotto della soglia della media edittale, ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione sulla scorta dei criteri indicati all'art. 133 cod. pen. e dunque non censurabile in sede di legittimità (p. 2 del provvedimento impugnato).

Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 di reclusione per il delitto di lesioni personali. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto detta Corte non avrebbe fornito adeguata giustificazione in ordine all'irrogazione di una pena non prossima al minimo edittale. Rilevato che tale unico motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto, oltre ad essere aspecifico, risulta manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di <graduazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito, al fine di assolvere all'obbligo di motivazione, soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'appello, nonostante sia stata irrogata una pena al di sotto della soglia della media edittale, ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione sulla scorta dei criteri indicati all'art. 133 cod. pen. e dunque non censurabile in sede di legittimità (p. 2 del provvedimento impugnato). Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris