CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 21741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19993/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 570/2021 depositata il15/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con separati ricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato due avvisi di accertamento emessi per l’anno 2015 (T93062N00492-2019) e 2016 (T93062N00495 - 2019) e due conseguenti di atti di contestazione sanzioni, n. CO2N00381-2019 e n. C02N00382- 2019. [OSCURATO:PERSONA] ( CT P) di Varese con sentenza n. 549/04/19 ha accolto i ricorsi riuniti e la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto in parte il gravame erariale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate che ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. Considerato che In data 18.1.2024 la ricorrente ha depositato n. 4 domande di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. , della Legge n. 197/2022, depositate in data 29/09/2023, che prevede il versamento degli importi dovuti in forma rateale, allegando le ricevute di versamento della prima rata per ciascuna domanda. Conseguentemente, ai sensi dell’art.1 comma 196 l. n. 197/2022 il processo deve essere dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha a