Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35305/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16123/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato contestato, lamentando la genericità e l'asserita indeterminatezza della condotta incriminata, si risolve in doglianze generiche e prive di specificità, atteso che la Corte territoriale ha puntualmente individuato la condotta ascritta al ricorrente, consistita tanto in espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale quanto in un atto di violenza nei confronti dello stesso (v. p. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16123/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato contestato, lamentando la genericità e l'asserita indeterminatezza della condotta incriminata, si risolve in doglianze generiche e prive di specificità, atteso che la Corte territoriale ha puntualmente individuato la condotta ascritta al ricorrente, consistita tanto in espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale quanto in un atto di violenza nei confronti dello stesso (v. p. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 35305/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris