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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 27914/2026

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o [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 04/06/2026, il Tribunale per i minorenni di L’Aquilarigettava la richiesta di riesame che era stata presentata daXXXXXXXXXXXXXXXXX contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunaleper i minorenni di L’Aquila con la quale era stata applicata al sunnominato lamisura della custodia cautelare per essere egli gravemente indiziato del reato dirapina pluriaggravata (dall’essere state la violenza e la minaccia commesse conarmi e da persone travisate) in concorso (con gli altri tre minorenniXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXXX) ai danni di unsupermercato di Pescara e per essere sussistente il pericolo che commettessedelitti della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.2.

Avverso tale ordinanza del 04/06/2026 del Tribunale per i minorenni diL’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 64, 65, 178, comma1, lett. c), 180, 294 e 302 dello stesso codice, nonché dell’art. 24 Cost. e dell’art.5 CEDU, con riguardo alla «[n]ullità dell’interrogatorio di garanzia e conseguenteinefficacia della misura cautelare».Il XXXXXXXXX denuncia che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebberitenuto immune da vizi l’interrogatorio di garanzia al quale egli era statosottoposto il 21/05/2026 nonostante tale interrogatorio si fosse svolto mediantecollegamento audiovisivo al quale erano contemporaneamente presenti ereciprocamente visibili tutti i coindagati minorenni con i rispettivi difensori egenitori.Il ricorrente deduce che la contestuale presenza dei coindagati e dei lororispettivi difensori e genitori aveva determinato una situazione incompatibile conl’esigenza di assicurare «l’assoluta libertà di autodeterminazione dell’indagato ela piena esplicazione dello ius tacendi», soprattutto in un procedimentoriguardante minorenni – «inevitabilmente esposti a dinamiche di influenzareciproca, condizionamento psicologico e timore di possibili conseguenzederivanti dalle dichiarazioni rese» –, con la conseguenza che l’interrogatorio digaranzia sarebbe stato svolto in violazione delle garanzie difensive previste dagliartt. 64 e 65 cod. proc. pen., ciò che integrerebbe una nullità concernentel’assistenza e l’intervento dell’imputato, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., «tempestivamente dedotta».Secondo il ricorrente, non sarebbe condivisibile l’asserita tesi del Tribunaleper i minorenni di L’Aquila secondo cui l’indicata violazione di norme processualisarebbe stata sanata dalla partecipazione dell’indagato all’udienza davanti allostesso Tribunale per i minorenni, atteso che l’«inosservanza delle modalitàessenziali previste per l’interrogatorio non può essere recuperata attraversoTribunale per i minorenni era stata celebrata alla contemporanea presenza inaula sia di lui stesso sia di XXXXXXXXXXXXXX, oltre che dei rispettivi genitori.Il mancato valido adempimento dell’obbligo dell’interrogatorio di cui all’art.294 cod. proc. pen. avrebbe pertanto determinato l’estinzione della custodiacautelare a norma dell’art. 302 dello stesso codice.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24 e 27 Cost., dell’art.6 CEDU e dell’art. 274 cod. proc. pen., con riguardo all’«[i]illegittimavalorizzazione dello ius tacendi quale indice di pericolosità sociale».Il XXXXXXXXX contesta che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila,nell’escludere di potere applicare misure cautelari meno gravi valorizzandol’assenza di presa di coscienza del disvalore della condotta delittuosa, avrebbe«collega[to] tale valutazione alla scelta dell’indagato di avvalersi della facoltà dinon rispondere».Tale motivazione si porrebbe in «contrasto con i princìpi costituzionali econvenzionali che presidiano il diritto al silenzio», dai quali conseguirebbe chel’esercizio di tale diritto «non può essere utilizzato né come elemento indiziantené come parametro prognostico per desumere l’assenza di ravvedimento, lapersistenza di inclinazioni criminali o il pericolo di reiterazione».2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’apparenza e la manifesta illogicità dellamotivazione «in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento alcontestato concorso morale».Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbe fondato l’affermazione dellasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «sulla mera esistenza di rapporti difrequentazione e contiguità logistica tra il ricorrente e gli autori materiali dellarapina», senza indicare «nessun elemento […] a dimostrazione della preventivaadesione del minore al programma criminoso» e «confonde[ndo] la prova dellafrequentazione con la prova della compartecipazione».L’attribuzione del ruolo di concorrente nella rapina si fonderebbe «suformule generiche e stereotipate» e nella motivazione mancherebbe «unaconcreta dimostrazione del contributo causale fornito dal minore allarealizzazione del reato».2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 292 e309 cod. proc. pen.

«per illegittima integrazione ex post del quadro fattualeposto a fondamento della misura cautelare».Contesta che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbe «valorizzato, aifini della prognosi di pericolosità, il rinvenimento presso l’abitazione del minore diuna modesta quantità di hashish e di un bilancino di precisione», cioè delle«circostanze [che] non risultavano tuttavia poste a fondamento dell’ordinanzagenetica».Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbe «così introdotto elementinuovi utilizzati per sostenere l’inadeguatezza del domicilio familiare e la necessitàdella custodia in carcere», così «ecced[ndo] i limiti del controllo demandato algiudice del riesame, alterando il perimetro fattuale del provvedimento cautelareoriginario».2.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 19 e23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.,nonché la manifesta illogicità della motivazione «in ordine all’attualità delleesigenze cautelari e alla mancata valutazione dell’evoluzione della personalità delminore».L’ordinanza impugnata si fonderebbe «su una valutazione esclusivamentestatica della personalità dell’indagato».Ciò in quanto il Tribunale per i minorenni di L’Aquila non si sarebbeconfrontato «con gli elementi sopravvenuti attestanti il percorso evolutivointrapreso dal minore durante la permanenza presso l’Istituto Penale per iMinorenni» di L’Aquila, quali risultavano dalla relazione che era stata trasmessadalla direttrice di tale Istituto, dalla quale sarebbero emersi: «la pienacorrettezza comportamentale; la costante partecipazione alle attivitàtrattamentali; l’adesione al percorso psicologico; l’inserimento nel laboratorioprofessionale di barberia».Nonostante tali elementi si dovessero ritenere «decisivi nella valutazionedell’attualità del pericolo di recidiva», tanto più nell’ambito del sistema cautelareminorile, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, pur avendo richiamato lamenzionata relazione della direttrice dell’Istituto penale per i minorenni diL’Aquila, l’avrebbe «espun[ta] completamente dal percorso valutativo», con iconseguenti «travisamento per omissione» e apparenza della motivazione «circal’effettiva necessità della misura custodiale intramuraria».2.6.

Il ricorrente formula, infine, delle «considerazioni conclusive in tema ditutela della libertà personale del minore e di funzione del controllo di legittimità»,con le quali ribadisce che, per le ragioni prospettate nei cinque motivi di ricorso,la motivazione dell’ordinanza impugnata, «nel suo complesso, non consente diverificare se il sacrificio della libertà personale del ricorrente costituiscaeffettivamente l’unica risposta cautelare praticabile e proporzionata».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo non è fondato.Si deve anzitutto ritenere che il compimento di un interrogatorio di garanziadi più coindagati contemporaneamente, anche quando tale atto, come nel caso dispecie, venga compiuto a distanza mediante collegamento audiovisivo, integriuna nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma1, lett. c), cod. proc. pen.Una siffatta modalità di svolgimento dell’interrogatorio appare infatti tale daincidere, come è stato rappresentato nel ricorso, sulla libertà diautodeterminazione dell’indagato, il quale si trova a essere privato dellanecessaria riservatezza e può subire la pressione che deriva dalla presenza deglialtri coindagati, con la conseguente violazione del diritto all’intervento dellostesso indagato.

Diritto, questo, che deve essere inteso non nel senso ristretto dipresenza fisica ma di partecipazione con la garanzia effettiva dei diritti di cuil’indagato (o l’imputato) è titolare (cfr., Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv.281152-01; v. anche, Sez. 1, n. 25662 del 20/05/2004, Calabrò, Rv. 228129-01,in cui si è riconosciuta la validità dell'interrogatorio reso a distanza dall'imputatodetenuto, mediante il sistema della videoconferenza, alla presenza di un agentedi custodia e non di un ausiliario del giudice, in quanto la norma che prevede lapossibilità della partecipazione al dibattimento a distanza dell'imputato detenutoha lo scopo di garantire che egli possa assistere all'udienza in stato di libertà esenza condizionamenti e, in ogni caso, non è assistita da espressa sanzione incaso di inosservanza).Ciò posto, si deve in secondo luogo ritenere che la nullità dell’interrogatoriodi garanzia di più coindagati contemporaneamente debba essere eccepita dallaparte alla quale l’eccezione è rimessa – e che, evidentemente, assiste all’atto –prima del compimento dello stesso interrogatorio, a norma dell’art. 182, comma2, primo periodo, cod. proc. pen., restando altrimenti sanata a norma del comma3 dello stesso art. 182.A supporto di tale conclusione, è possibile richiamare l’indicazione cheproviene dall’orientamento della Corte di cassazione in tema di interrogatoriopreliminare all’emissione della misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio diun pubblico ufficio o servizio, secondo cui la nullità a regime intermedio di taleinterrogatorio e del conseguente provvedimento cautelare dell’interdizionedall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio – determinata dal rifiuto opposto dalgiudice procedente all’istanza del difensore o dell’indagato di estrarre copia deglieccepita prima dell’interrogatorio stesso (Sez. 5, n. 8977 del 01/12/2021, dep.2022, Mazzone, Rv. 282901-01).Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha rilevato come,in sede di interrogatorio, il difensore del XXXXXXXXX non avesse eccepito lanullità di tale atto, con la conseguenza che, come è stato correttamente ritenutodallo stesso Tribunale per i minorenni (punto

4.1. della quarta paginadell’ordinanza impugnata), la suddetta nullità si doveva ritenere sanata e nonpoteva pertanto più essere dedotta (né rilevata di ufficio) in sede di riesame.2.

In ordine logico, deve essere ora esaminato il terzo motivo.Esso è manifestamente infondato.Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha dato adeguatamente conto delleragioni che l’hanno indotto a ritenere la gravità del quadro indiziario in ordinealla consapevole partecipazione del XXXXXXXXX alla rapina.

Il Tribunale per iminorenni ha infatti specificamente evidenziato come deponessero in tale sensogli elementi indiziari costituiti: dalle registrazioni delle telecamere collocate nelsupermercato e nelle strade a esso adiacenti, le quali avevano ripreso ilXXXXXXXXX sia mentre effettuava un sopralluogo prima della rapina sia mentre,dopo la commissione della stessa, consegnava al XXXXXXXXXX e al XXXXXXXX labicicletta elettrica con la quale i due si erano poi dati alla fuga; dall’esame deltelefono cellulare del XXXXXXXXX, dal quale risultava che, durante il menzionatosopralluogo, egli si era tenuto costantemente in contatto con il XXXXXXXXXX;dall’esame delle chat e dei video che erano contenuti nel telefono cellulare delXXXXXXXXXX, chat nelle quali il XXXXXXXXXX, il giorno prima della rapina,aveva comunicato al XXXXXXXX il ruolo che avrebbe svolto il XXXXXXXXXlasciando aperto il portone di casa sua, e video che ritraevano il XXXXXXXXXfesteggiare nella sua camera dopo la rapina insieme al XXXXXXXX e alXXXXXXXX e che mostravano il denaro nascosto sotto il copriletto e lo zaino cheera stato usato dal XXXXXXXXXX e dal XXXXXXXX nel corso della rapina perriporre il medesimo denaro; dal ritrovamento, nel corso della perquisizionedell’abitazione del XXXXXXXXX, della chiave di una bicicletta elettrica e degliindumenti indossati la sera della rapina (punto

5.1. della quinta paginadell’ordinanza impugnata).Come risulta evidente da quanto si è appena esposto, diversamente daquanto è sostenuto dal ricorrente, tale motivazione non è fondata «sulla meraesistenza di rapporti di frequentazione e contiguità logistica tra il ricorrente e gliautori materiali della rapina», ma indica gli elementi dimostrativi dell’adesionedel XXXXXXXXX al programma delittuoso, non si basa «su formule generiche estereotipate» e dà la «concreta dimostrazione del contributo fornito dal minorealla realizzazione del reato».La stessa motivazione non è pertanto né apparente né manifestamenteillogica – dovendosi ritenere, piuttosto, del tutto logica –, con la conseguenzache essa si sottrae alle censure del ricorrente, il quale ha peraltro anchecompletamente omesso di confrontarsi compiutamente con la medesima.3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Dalla lettura dei punti 6., 6.1., 6.1.1,

6.2. e

6.3. dell’ordinanza impugnata –nei quali il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha affrontato i punti relativi alleesigenze cautelari e alla scelta della misura – risulta esclusivamente (al punto6.1.1.), che lo stesso Tribunale per i minorenni ha indicato che, «[n]ell’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], come detto, il XXXXXXXXX si è avvalso della facoltà di nonrispondere in ordine al reato commesso» (proseguendo poi con le indicazioniche: «a domanda ha dichiarato di avere lasciato la scuola da alcuni mesi, divivere con la madre e un fratello minore, di non svolgere allo stato nessunaconoscenza a Pescara»).Pertanto, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il Tribunale peri minorenni di L’Aquila non ha «valorizza[to] come indice di pericolosità sociale»il fatto che il XXXXXXXXX si era avvalso della facoltà di non rispondere.In particolare, nel punto 6 dell’ordinanza impugnata, dove figura ilriferimento, richiamato dal ricorrente, «all’assenza di una sia pure embrionalepresa di coscienza del disvalore sociale e della deriva personale che lapartecipazione al reato comportava», non figura alcuna menzione del fatto che ilXXXXXXXXX si era avvalso della facoltà di non rispondere, con la conseguenzache la valutazione circa l’assenza della suddetta «presa di coscienza», semprediversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non è stata «collega[ta] allascelta dell’indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere».Da ciò la manifesta infondatezza del motivo, atteso che, con esso, ilricorrente ha attribuito al Tribunale per i minorenni di L’Aquilaun’argomentazione che lo stesso Tribunale, in realtà, non ha utilizzato.4.

Il quarto motivo non è fondato.L’art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc. pen., consente alTribunale del riesame di confermare il provvedimento impugnato «per ragionidiverse da quelle indicate nel provvedimento stesso».Se è vero che ciò trova un limite nell’impossibilità di sostituire o integrare ifatti posti a fondamento della misura cautelare con ipotesi accusatorieautonomamente formulate in base a dati di fatto diversi (Sez. 2, n. 10255 del26/02/2019, Mezzini, Rv. 275776-02; Sez. 3, n. 24602 del 26/05/2015, Errico,Rv. 263883-01; Sez. 2, n. 47443 del 17/10/2014, Crugliano, Rv. 260829-01;Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015-01), si deve inveceritenere che, a norma del citato art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc.pen., il Tribunale del riesame, ferma restando l’ipotesi accusatoria, possasenz’altro confermare il provvedimento impugnato in punto di sussistenza delleesigenze cautelari e di scelta della misura anche valorizzando dati di fatto,emergenti dagli atti, che il provvedimento impugnato non aveva posto afondamento della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta dellamisura.Tale conclusione trova un decisivo supporto nell’orientamento della Corte dicassazione secondo cui, in sede di riesame, è possibile confermare una misuracautelare per esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della suaapplicazione, in quanto l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., consente appunto alTribunale di annullare o riformare in senso favorevole all’imputato ilprovvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto diimpugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nellamotivazione del provvedimento (Sez. 6, n. 26317 del 29/03/2007, Caboni, Rv.237567-01; Sez. 1, n. 51 del 10/01/2000, Pata, Rv. 215359-01).Ne discende che, col confermare l’inadeguatezza della misura dellapermanenza in casa anche per il fatto che, in sede di perquisizione dell’abitazionefamiliare del XXXXXXXXX, era «stata reperita anche sostanza stupefacente ditipo hashish, un bilancino e una scheda sporca di stupefacenti», il Tribunale per iminorenni di L’Aquila non ha violato gli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.5.

Il quinto motivo non è fondato.Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha argomentato che la gravità delfatto, anche in quanto tale da comprovare la capacità criminale del gruppoorganizzato di adolescenti che avevano commesso la rapina, insieme conl’assenza di una neppure embrionale presa di coscienza del disvalore sociale dellostesso fatto e della deriva personale che comportava la partecipazione allasuddetta rapina, inducevano a ritenere la sussistenza del pericolo di reiterazionedi delitti della stessa specie e l’idoneità a fronteggiare tale pericolo, allo stato,della sola custodia cautelare, tenuto anche conto che si doveva escluderel’idoneità: a) sia della permanenza in casa, atteso che l’abitazione delXXXXXXXXX era stata utilizzata come covo dei correi e che, come si è detto, insede di perquisizione della stessa, era stata reperita anche sostanzastupefacente di tipo hashish, un bilancino e una scheda sporca di stupefacenti, ilche comprovava sia l’assenza di un’adeguata vigilanza da parte dei genitori delXXXXXXXXX sia che egli era inserito in un contesto di rapporti devianti; b) sia delcollocamento in comunità, considerata la totale assenza di consapevolezza dellagravità del fatto commesso e l’assenza una positiva progettualità delXXXXXXXXX per il suo futuro.Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha dato atto del contenuto dellarelazione che era stata trasmessa dalla direttrice dell’Istituto penale per iminorenni di L’Aquila, ritenendo tuttavia che, allo stato, essa non consentisse dimodificare le conclusioni sopra raggiunte, nell’auspicio che, attraverso i percorsiche erano stati proposti nell’ambito dello stesso Istituto (e che erano statiindicati nella menzionata relazione) e un rinnovato supporto della famiglia, ilXXXXXXXXX potesse acquisire consapevolezza di sé e dei propri agiti, prendendole distanze dalla propria precedente condotta di vita e avviando un percorsoefficace di rieducazione, così che fosse possibile sostituire la misura dellacustodia cautelare con un’altra meno grave.Tale motivazione non viola norme di legge e non è né apparente némanifestamente illogica, con la conseguenza che essa si sottrae a censure inquesta sede, atteso che la Corte di cassazione non può sostituire alla valutazionedel giudice del merito una propria valutazione di circostanze che lo stesso giudicedel merito ha già esaminato argomentando in ordine alle stesse in modo nonmanifestamente illogico.6.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Trattandosi di procedimento a carico di minorenne è esclusa la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria infavore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv.216704-01).

P.Q.MRigetta il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 04/06/2026, il Tribunale per i minorenni di L’Aquilarigettava la richiesta di riesame che era stata presentata daXXXXXXXXXXXXXXXXX contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunaleper i minorenni di L’Aquila con la quale era stata applicata al sunnominato lamisura della custodia cautelare per essere egli gravemente indiziato del reato dirapina pluriaggravata (dall’essere state la violenza e la minaccia commesse conarmi e da persone travisate) in concorso (con gli altri tre minorenniXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXXX) ai danni di unsupermercato di Pescara e per essere sussistente il pericolo che commettessedelitti della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.2. Avverso tale ordinanza del 04/06/2026 del Tribunale per i minorenni diL’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 64, 65, 178, comma1, lett. c), 180, 294 e 302 dello stesso codice, nonché dell’art. 24 Cost. e dell’art.5 CEDU, con riguardo alla «[n]ullità dell’interrogatorio di garanzia e conseguenteinefficacia della misura cautelare».Il XXXXXXXXX denuncia che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebberitenuto immune da vizi l’interrogatorio di garanzia al quale egli era statosottoposto il 21/05/2026 nonostante tale interrogatorio si fosse svolto mediantecollegamento audiovisivo al quale erano contemporaneamente presenti ereciprocamente visibili tutti i coindagati minorenni con i rispettivi difensori egenitori.Il ricorrente deduce che la contestuale presenza dei coindagati e dei lororispettivi difensori e genitori aveva determinato una situazione incompatibile conl’esigenza di assicurare «l’assoluta libertà di autodeterminazione dell’indagato ela piena esplicazione dello ius tacendi», soprattutto in un procedimentoriguardante minorenni – «inevitabilmente esposti a dinamiche di influenzareciproca, condizionamento psicologico e timore di possibili conseguenzederivanti dalle dichiarazioni rese» –, con la conseguenza che l’interrogatorio digaranzia sarebbe stato svolto in violazione delle garanzie difensive previste dagliartt. 64 e 65 cod. proc. pen., ciò che integrerebbe una nullità concernentel’assistenza e l’intervento dell’imputato, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., «tempestivamente dedotta».Secondo il ricorrente, non sarebbe condivisibile l’asserita tesi del Tribunaleper i minorenni di L’Aquila secondo cui l’indicata violazione di norme processualisarebbe stata sanata dalla partecipazione dell’indagato all’udienza davanti allostesso Tribunale per i minorenni, atteso che l’«inosservanza delle modalitàessenziali previste per l’interrogatorio non può essere recuperata attraversoTribunale per i minorenni era stata celebrata alla contemporanea presenza inaula sia di lui stesso sia di XXXXXXXXXXXXXX, oltre che dei rispettivi genitori.Il mancato valido adempimento dell’obbligo dell’interrogatorio di cui all’art.294 cod. proc. pen. avrebbe pertanto determinato l’estinzione della custodiacautelare a norma dell’art. 302 dello stesso codice.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24 e 27 Cost., dell’art.6 CEDU e dell’art. 274 cod. proc. pen., con riguardo all’«[i]illegittimavalorizzazione dello ius tacendi quale indice di pericolosità sociale».Il XXXXXXXXX contesta che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila,nell’escludere di potere applicare misure cautelari meno gravi valorizzandol’assenza di presa di coscienza del disvalore della condotta delittuosa, avrebbe«collega[to] tale valutazione alla scelta dell’indagato di avvalersi della facoltà dinon rispondere».Tale motivazione si porrebbe in «contrasto con i princìpi costituzionali econvenzionali che presidiano il diritto al silenzio», dai quali conseguirebbe chel’esercizio di tale diritto «non può essere utilizzato né come elemento indiziantené come parametro prognostico per desumere l’assenza di ravvedimento, lapersistenza di inclinazioni criminali o il pericolo di reiterazione».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’apparenza e la manifesta illogicità dellamotivazione «in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento alcontestato concorso morale».Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbe fondato l’affermazione dellasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «sulla mera esistenza di rapporti difrequentazione e contiguità logistica tra il ricorrente e gli autori materiali dellarapina», senza indicare «nessun elemento […] a dimostrazione della preventivaadesione del minore al programma criminoso» e «confonde[ndo] la prova dellafrequentazione con la prova della compartecipazione».L’attribuzione del ruolo di concorrente nella rapina si fonderebbe «suformule generiche e stereotipate» e nella motivazione mancherebbe «unaconcreta dimostrazione del contributo causale fornito dal minore allarealizzazione del reato».2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 292 e309 cod. proc. pen. «per illegittima integrazione ex post del quadro fattualeposto a fondamento della misura cautelare».Contesta che il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbe «valorizzato, aifini della prognosi di pericolosità, il rinvenimento presso l’abitazione del minore diuna modesta quantità di hashish e di un bilancino di precisione», cioè delle«circostanze [che] non risultavano tuttavia poste a fondamento dell’ordinanzagenetica».Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila avrebbe «così introdotto elementinuovi utilizzati per sostenere l’inadeguatezza del domicilio familiare e la necessitàdella custodia in carcere», così «ecced[ndo] i limiti del controllo demandato algiudice del riesame, alterando il perimetro fattuale del provvedimento cautelareoriginario».2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 19 e23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.,nonché la manifesta illogicità della motivazione «in ordine all’attualità delleesigenze cautelari e alla mancata valutazione dell’evoluzione della personalità delminore».L’ordinanza impugnata si fonderebbe «su una valutazione esclusivamentestatica della personalità dell’indagato».Ciò in quanto il Tribunale per i minorenni di L’Aquila non si sarebbeconfrontato «con gli elementi sopravvenuti attestanti il percorso evolutivointrapreso dal minore durante la permanenza presso l’Istituto Penale per iMinorenni» di L’Aquila, quali risultavano dalla relazione che era stata trasmessadalla direttrice di tale Istituto, dalla quale sarebbero emersi: «la pienacorrettezza comportamentale; la costante partecipazione alle attivitàtrattamentali; l’adesione al percorso psicologico; l’inserimento nel laboratorioprofessionale di barberia».Nonostante tali elementi si dovessero ritenere «decisivi nella valutazionedell’attualità del pericolo di recidiva», tanto più nell’ambito del sistema cautelareminorile, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, pur avendo richiamato lamenzionata relazione della direttrice dell’Istituto penale per i minorenni diL’Aquila, l’avrebbe «espun[ta] completamente dal percorso valutativo», con iconseguenti «travisamento per omissione» e apparenza della motivazione «circal’effettiva necessità della misura custodiale intramuraria».2.6. Il ricorrente formula, infine, delle «considerazioni conclusive in tema ditutela della libertà personale del minore e di funzione del controllo di legittimità»,con le quali ribadisce che, per le ragioni prospettate nei cinque motivi di ricorso,la motivazione dell’ordinanza impugnata, «nel suo complesso, non consente diverificare se il sacrificio della libertà personale del ricorrente costituiscaeffettivamente l’unica risposta cautelare praticabile e proporzionata».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è fondato.Si deve anzitutto ritenere che il compimento di un interrogatorio di garanziadi più coindagati contemporaneamente, anche quando tale atto, come nel caso dispecie, venga compiuto a distanza mediante collegamento audiovisivo, integriuna nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma1, lett. c), cod. proc. pen.Una siffatta modalità di svolgimento dell’interrogatorio appare infatti tale daincidere, come è stato rappresentato nel ricorso, sulla libertà diautodeterminazione dell’indagato, il quale si trova a essere privato dellanecessaria riservatezza e può subire la pressione che deriva dalla presenza deglialtri coindagati, con la conseguente violazione del diritto all’intervento dellostesso indagato. Diritto, questo, che deve essere inteso non nel senso ristretto dipresenza fisica ma di partecipazione con la garanzia effettiva dei diritti di cuil’indagato (o l’imputato) è titolare (cfr., Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv.281152-01; v. anche, Sez. 1, n. 25662 del 20/05/2004, Calabrò, Rv. 228129-01,in cui si è riconosciuta la validità dell'interrogatorio reso a distanza dall'imputatodetenuto, mediante il sistema della videoconferenza, alla presenza di un agentedi custodia e non di un ausiliario del giudice, in quanto la norma che prevede lapossibilità della partecipazione al dibattimento a distanza dell'imputato detenutoha lo scopo di garantire che egli possa assistere all'udienza in stato di libertà esenza condizionamenti e, in ogni caso, non è assistita da espressa sanzione incaso di inosservanza).Ciò posto, si deve in secondo luogo ritenere che la nullità dell’interrogatoriodi garanzia di più coindagati contemporaneamente debba essere eccepita dallaparte alla quale l’eccezione è rimessa – e che, evidentemente, assiste all’atto –prima del compimento dello stesso interrogatorio, a norma dell’art. 182, comma2, primo periodo, cod. proc. pen., restando altrimenti sanata a norma del comma3 dello stesso art. 182.A supporto di tale conclusione, è possibile richiamare l’indicazione cheproviene dall’orientamento della Corte di cassazione in tema di interrogatoriopreliminare all’emissione della misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio diun pubblico ufficio o servizio, secondo cui la nullità a regime intermedio di taleinterrogatorio e del conseguente provvedimento cautelare dell’interdizionedall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio – determinata dal rifiuto opposto dalgiudice procedente all’istanza del difensore o dell’indagato di estrarre copia deglieccepita prima dell’interrogatorio stesso (Sez. 5, n. 8977 del 01/12/2021, dep.2022, Mazzone, Rv. 282901-01).Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha rilevato come,in sede di interrogatorio, il difensore del XXXXXXXXX non avesse eccepito lanullità di tale atto, con la conseguenza che, come è stato correttamente ritenutodallo stesso Tribunale per i minorenni (punto 4.1. della quarta paginadell’ordinanza impugnata), la suddetta nullità si doveva ritenere sanata e nonpoteva pertanto più essere dedotta (né rilevata di ufficio) in sede di riesame.2. In ordine logico, deve essere ora esaminato il terzo motivo.Esso è manifestamente infondato.Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha dato adeguatamente conto delleragioni che l’hanno indotto a ritenere la gravità del quadro indiziario in ordinealla consapevole partecipazione del XXXXXXXXX alla rapina. Il Tribunale per iminorenni ha infatti specificamente evidenziato come deponessero in tale sensogli elementi indiziari costituiti: dalle registrazioni delle telecamere collocate nelsupermercato e nelle strade a esso adiacenti, le quali avevano ripreso ilXXXXXXXXX sia mentre effettuava un sopralluogo prima della rapina sia mentre,dopo la commissione della stessa, consegnava al XXXXXXXXXX e al XXXXXXXX labicicletta elettrica con la quale i due si erano poi dati alla fuga; dall’esame deltelefono cellulare del XXXXXXXXX, dal quale risultava che, durante il menzionatosopralluogo, egli si era tenuto costantemente in contatto con il XXXXXXXXXX;dall’esame delle chat e dei video che erano contenuti nel telefono cellulare delXXXXXXXXXX, chat nelle quali il XXXXXXXXXX, il giorno prima della rapina,aveva comunicato al XXXXXXXX il ruolo che avrebbe svolto il XXXXXXXXXlasciando aperto il portone di casa sua, e video che ritraevano il XXXXXXXXXfesteggiare nella sua camera dopo la rapina insieme al XXXXXXXX e alXXXXXXXX e che mostravano il denaro nascosto sotto il copriletto e lo zaino cheera stato usato dal XXXXXXXXXX e dal XXXXXXXX nel corso della rapina perriporre il medesimo denaro; dal ritrovamento, nel corso della perquisizionedell’abitazione del XXXXXXXXX, della chiave di una bicicletta elettrica e degliindumenti indossati la sera della rapina (punto 5.1. della quinta paginadell’ordinanza impugnata).Come risulta evidente da quanto si è appena esposto, diversamente daquanto è sostenuto dal ricorrente, tale motivazione non è fondata «sulla meraesistenza di rapporti di frequentazione e contiguità logistica tra il ricorrente e gliautori materiali della rapina», ma indica gli elementi dimostrativi dell’adesionedel XXXXXXXXX al programma delittuoso, non si basa «su formule generiche estereotipate» e dà la «concreta dimostrazione del contributo fornito dal minorealla realizzazione del reato».La stessa motivazione non è pertanto né apparente né manifestamenteillogica – dovendosi ritenere, piuttosto, del tutto logica –, con la conseguenzache essa si sottrae alle censure del ricorrente, il quale ha peraltro anchecompletamente omesso di confrontarsi compiutamente con la medesima.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Dalla lettura dei punti 6., 6.1., 6.1.1, 6.2. e 6.3. dell’ordinanza impugnata –nei quali il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha affrontato i punti relativi alleesigenze cautelari e alla scelta della misura – risulta esclusivamente (al punto6.1.1.), che lo stesso Tribunale per i minorenni ha indicato che, «[n]ell’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], come detto, il XXXXXXXXX si è avvalso della facoltà di nonrispondere in ordine al reato commesso» (proseguendo poi con le indicazioniche: «a domanda ha dichiarato di avere lasciato la scuola da alcuni mesi, divivere con la madre e un fratello minore, di non svolgere allo stato nessunaconoscenza a Pescara»).Pertanto, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il Tribunale peri minorenni di L’Aquila non ha «valorizza[to] come indice di pericolosità sociale»il fatto che il XXXXXXXXX si era avvalso della facoltà di non rispondere.In particolare, nel punto 6 dell’ordinanza impugnata, dove figura ilriferimento, richiamato dal ricorrente, «all’assenza di una sia pure embrionalepresa di coscienza del disvalore sociale e della deriva personale che lapartecipazione al reato comportava», non figura alcuna menzione del fatto che ilXXXXXXXXX si era avvalso della facoltà di non rispondere, con la conseguenzache la valutazione circa l’assenza della suddetta «presa di coscienza», semprediversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non è stata «collega[ta] allascelta dell’indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere».Da ciò la manifesta infondatezza del motivo, atteso che, con esso, ilricorrente ha attribuito al Tribunale per i minorenni di L’Aquilaun’argomentazione che lo stesso Tribunale, in realtà, non ha utilizzato.4. Il quarto motivo non è fondato.L’art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc. pen., consente alTribunale del riesame di confermare il provvedimento impugnato «per ragionidiverse da quelle indicate nel provvedimento stesso».Se è vero che ciò trova un limite nell’impossibilità di sostituire o integrare ifatti posti a fondamento della misura cautelare con ipotesi accusatorieautonomamente formulate in base a dati di fatto diversi (Sez. 2, n. 10255 del26/02/2019, Mezzini, Rv. 275776-02; Sez. 3, n. 24602 del 26/05/2015, Errico,Rv. 263883-01; Sez. 2, n. 47443 del 17/10/2014, Crugliano, Rv. 260829-01;Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015-01), si deve inveceritenere che, a norma del citato art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc.pen., il Tribunale del riesame, ferma restando l’ipotesi accusatoria, possasenz’altro confermare il provvedimento impugnato in punto di sussistenza delleesigenze cautelari e di scelta della misura anche valorizzando dati di fatto,emergenti dagli atti, che il provvedimento impugnato non aveva posto afondamento della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta dellamisura.Tale conclusione trova un decisivo supporto nell’orientamento della Corte dicassazione secondo cui, in sede di riesame, è possibile confermare una misuracautelare per esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della suaapplicazione, in quanto l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., consente appunto alTribunale di annullare o riformare in senso favorevole all’imputato ilprovvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto diimpugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nellamotivazione del provvedimento (Sez. 6, n. 26317 del 29/03/2007, Caboni, Rv.237567-01; Sez. 1, n. 51 del 10/01/2000, Pata, Rv. 215359-01).Ne discende che, col confermare l’inadeguatezza della misura dellapermanenza in casa anche per il fatto che, in sede di perquisizione dell’abitazionefamiliare del XXXXXXXXX, era «stata reperita anche sostanza stupefacente ditipo hashish, un bilancino e una scheda sporca di stupefacenti», il Tribunale per iminorenni di L’Aquila non ha violato gli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.5. Il quinto motivo non è fondato.Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha argomentato che la gravità delfatto, anche in quanto tale da comprovare la capacità criminale del gruppoorganizzato di adolescenti che avevano commesso la rapina, insieme conl’assenza di una neppure embrionale presa di coscienza del disvalore sociale dellostesso fatto e della deriva personale che comportava la partecipazione allasuddetta rapina, inducevano a ritenere la sussistenza del pericolo di reiterazionedi delitti della stessa specie e l’idoneità a fronteggiare tale pericolo, allo stato,della sola custodia cautelare, tenuto anche conto che si doveva escluderel’idoneità: a) sia della permanenza in casa, atteso che l’abitazione delXXXXXXXXX era stata utilizzata come covo dei correi e che, come si è detto, insede di perquisizione della stessa, era stata reperita anche sostanzastupefacente di tipo hashish, un bilancino e una scheda sporca di stupefacenti, ilche comprovava sia l’assenza di un’adeguata vigilanza da parte dei genitori delXXXXXXXXX sia che egli era inserito in un contesto di rapporti devianti; b) sia delcollocamento in comunità, considerata la totale assenza di consapevolezza dellagravità del fatto commesso e l’assenza una positiva progettualità delXXXXXXXXX per il suo futuro.Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha dato atto del contenuto dellarelazione che era stata trasmessa dalla direttrice dell’Istituto penale per iminorenni di L’Aquila, ritenendo tuttavia che, allo stato, essa non consentisse dimodificare le conclusioni sopra raggiunte, nell’auspicio che, attraverso i percorsiche erano stati proposti nell’ambito dello stesso Istituto (e che erano statiindicati nella menzionata relazione) e un rinnovato supporto della famiglia, ilXXXXXXXXX potesse acquisire consapevolezza di sé e dei propri agiti, prendendole distanze dalla propria precedente condotta di vita e avviando un percorsoefficace di rieducazione, così che fosse possibile sostituire la misura dellacustodia cautelare con un’altra meno grave.Tale motivazione non viola norme di legge e non è né apparente némanifestamente illogica, con la conseguenza che essa si sottrae a censure inquesta sede, atteso che la Corte di cassazione non può sostituire alla valutazionedel giudice del merito una propria valutazione di circostanze che lo stesso giudicedel merito ha già esaminato argomentando in ordine alle stesse in modo nonmanifestamente illogico.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Trattandosi di procedimento a carico di minorenne è esclusa la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria infavore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv.216704-01). P.Q.MRigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 27914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris