CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 1995
Cassazione n. 29837/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04P6H28 ) nato il 23/04/1995 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 582 e 585, cod. pen.. Il ricorso denuncia violazione di legge in tema di commisurazione della pena, poiché superiore al minimo edittale. 2. Il ricorso è inammissibile. La doglianza si risolve in una semplice manifestazione di dissenso. Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen., potendo essere censurata nel giudizio di cassazione soltanto laddove sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o immotivato. Il relativo obbligo può dunque ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Nello specifico, invece, la pena è solo di poco superiore al minimo e la sentenza motiva adeguatamente (pluralità delle persone offese, intensità del dolo, presenza di plurimi, specifici e recenti precedenti). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, i