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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46443/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui viene eccepita la illogicità della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 74 del 2000 sul rilievo che non sarebbe stato fatto alcun approfondimento investigativo, affermandosi l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottostanti le fatture emesse in base a mere presunzioni tributarie - è manifestamente infondato, oltre che non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non scandito da accurata critica argomentativa della doppia decisione conforme e meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, mirandosi ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, totalmente avulsa da qualsiasi travisamento di emergenze processuali e anzi basata su una ricostruzione alternativa dei fatti neppure agganciata a concreti elementi attestati in sentenza; Considerato, in particolare, che nelle due conformi decisioni l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate è stata non illogicamente affermata in base ad una serie (non già di presunzioni tributarie, ma) di indizi gravi, precisi e concordanti (a partire dalla genericità della descrizione delle prestazioni contenute nelle fatture ed all'assenza di qualsiasi documentazione contabile a supporto per giungere alle modalità dì pagamento, suggestive dell'immediata restituzione delle somme versate con bonifico per simulare l'apparente pagamento) che attestavano la natura di mera "cartiera" della società amministrata dall'imputato (la società, coinvolta in altre analoghe indagini, era priva d'ufficio, mezzi e strutture idonee a fornire le prestazioni indicate nelle fatture e non aveva mai assolto agli obblighi fiscali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui viene eccepita la illogicità della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 74 del 2000 sul rilievo che non sarebbe stato fatto alcun approfondimento investigativo, affermandosi l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottostanti le fatture emesse in base a mere presunzioni tributarie - è manifestamente infondato, oltre che non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non scandito da accurata critica argomentativa della doppia decisione conforme e meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, mirandosi ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, totalmente avulsa da qualsiasi travisamento di emergenze processuali e anzi basata su una ricostruzione alternativa dei fatti neppure agganciata a concreti elementi attestati in sentenza; Considerato, in particolare, che nelle due conformi decisioni l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate è stata non illogicamente affermata in base ad una serie (non già di presunzioni tributarie, ma) di indizi gravi, precisi e concordanti (a partire dalla genericità della descrizione delle prestazioni contenute nelle fatture ed all'assenza di qualsiasi documentazione contabile a supporto per giungere alle modalità dì pagamento, suggestive dell'immediata restituzione delle somme versate con bonifico per simulare l'apparente pagamento) che attestavano la natura di mera "cartiera" della società amministrata dall'imputato (la società, coinvolta in altre analoghe indagini, era priva d'ufficio, mezzi e strutture idonee a fornire le prestazioni indicate nelle fatture e non aveva mai assolto agli obblighi fiscali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre
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