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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 23036/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, posto che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato vizio della motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Dunque, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, posto che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato vizio della motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dunque, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23036/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris