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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05004/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é.stata confermata la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna a pena ritenuta equa per il reato di concorso in furto aggravato, é inammissibile.

Invero, ci si duole che la Corte di appello abbia ritenuto consumato il delitto nonostante gli autori del fatto si siano dati alla fuga, mentre caricavano sull'autovettura la merce che intendevano sottrarre, per l'arrivo delle forze dell'ordine.

I beni non erano quindi entrati nella disponibilità dei rei, che non li avrebbero potuto utilizzare uti domini.

Né incide in senso diverso la circostanza che parte della refurtiva fosse stata caricata sull'autovettura perché comunque non si era conseguita la piena disponibilità della stessa.

Orbene, una simile prospettazione è manifestamente infondata.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, il discrimine tra tentativo di furto e furto consumato si coglie nel conseguimento o meno di una piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01).

Tale disponibilità si verifica anche quando l'azione delittuosa venga eseguita sotto l'osservazione delle forze dell'ordine (Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266).

Mentre quando il fatto venga commesso in un luogo chiuso, ove sia attivo un sistema di monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale e si determini l'intervento difensivo "in continenti", si resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.

U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01).

Alla luce di tali premesse, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l'aver posto all'interno di un'autovettura parcheggiata nei pressi dell'esercizio gli scatoloni di merce da questo sottratti dimostra il conseguimento da parte del Cadar e dei suoi correi della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva trasferita sul veicolo.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. )( P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é.stata confermata la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna a pena ritenuta equa per il reato di concorso in furto aggravato, é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di appello abbia ritenuto consumato il delitto nonostante gli autori del fatto si siano dati alla fuga, mentre caricavano sull'autovettura la merce che intendevano sottrarre, per l'arrivo delle forze dell'ordine. I beni non erano quindi entrati nella disponibilità dei rei, che non li avrebbero potuto utilizzare uti domini. Né incide in senso diverso la circostanza che parte della refurtiva fosse stata caricata sull'autovettura perché comunque non si era conseguita la piena disponibilità della stessa. Orbene, una simile prospettazione è manifestamente infondata. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, il discrimine tra tentativo di furto e furto consumato si coglie nel conseguimento o meno di una piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01). Tale disponibilità si verifica anche quando l'azione delittuosa venga eseguita sotto l'osservazione delle forze dell'ordine (Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266). Mentre quando il fatto venga commesso in un luogo chiuso, ove sia attivo un sistema di monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale e si determini l'intervento difensivo "in continenti", si resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01). Alla luce di tali premesse, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l'aver posto all'interno di un'autovettura parcheggiata nei pressi dell'esercizio gli scatoloni di merce da questo sottratti dimostra il conseguimento da parte del Cadar e dei suoi correi della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva trasferita sul veicolo. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. )( P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere
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