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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 41488/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA].

MILITARE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminato il ricorso ed il provvedimento impugnato.

1. Rilevato che il difensore del ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto telematicamente depositato in data 11 luglio 2023.

Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]. MILITARE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso ed il provvedimento impugnato. 1. Rilevato che il difensore del ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto telematicamente depositato in data 11 luglio 2023. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41488/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris