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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 19600/2025

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fatto, ex art. 391 bis, 394, 4, cpc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron.

R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

LUIGI D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.16125/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadagli avv.ti France- sco Fabiano e [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e di feso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] i s e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso l’ordinanza n. 12692/2023 della Suprema Corte di Cassazione, pub- blicata indata 10 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 31.01.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la moglieFrancesca [OSCURATO:PERSONA] per essersi impos- sessata indebitamente di somme depositate in conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] e presso il [OSCURATO:PERSONA], somme costituenti provento dell’attività di lavoro dell'attore, quale funzionario di Ambasciata all'estero, che la convenuta avrebbe dovuto semplicemente amministrare in forza di specifico mandato, chiedendoaccertarsi la esclusiva sua proprietà delle somme versate in conto e, considerata la mala gestio da pa rte della moglie, che la stessa fosse condannata a restituire il dovuto.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza del 2.2.2017, accolse la domanda solo parzialmente, reputando non assolto l'onere della prova teso a superare la presunzione di uguaglianza delle quote prevista per i contitolari dei conti correnti dall'art. 1854 cod. civ, condannò quindi la convenuta a restituire la metà della somma di 385.000,00 EUR che la stessa aveva ammesso di aver prelevato da uno dei conti in questione per finalità diverse dai bisogni della famiglia.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 29.1.2021, riformòla sentenza impugnata, accogliendo l'impugnazione incidentale delDe Sanctis e respin- gendo di conseguenza quella principale della Bottari, ritenendo che il primo giudice non avesse considerato le prove documentali, essendosi basato solo sulla dichiarazione confessoriain ordine al prelievo di € 358.000,00.

Eseguita una c.t.u. contabílesulla base della documentazione bancaria pro- dotta in giudizio, la Corte territoriale stabilì che quasi tutte le rimesse sui conti correnti avevano costituito proventi dell'attività di lavoro dell'attore, e ritenne conseguentemente che le giacenze indicate nei saldi dovessero es- sere attribuite in prevalenza a lui, unico titolare di redditi da lavoro dipen- dente,condannando la Bottari all a restituzione di quanto prelevato indebi- tamente, quantificandol'importo in 1.195.926 euro, previa compensazione con quanto di esclusiva spettanza della moglie.

Avverso la suddetta sentenza d’appello, la Bottari proponeva ricorso per cassazione,articolato in tre motivi.

Con ordinanza del 10.5.2023, la Cassazione dichiarava inammissibile il ri- corso, osservando che: la ricorrente aveva lamentato che la Corte d'appello avesse trascurato che i contendenti erano marito e moglie, e che proprio l'attività del primo (alto funzionario d'Ambasciata in missione permanente all'estero) aveva comportato una precisa ripartizione di ruoli, tradottasi nella rinuncia della moglie all'attività lavorativa esterna, nella concentra- zione dei proventi sui conti correnti da essa gestiti nell'interesse dell'intero gruppo familiare (compresi l'acquisto di un prestigioso immobile in Roma, il continuativo pagamento delle onerose rate di mutuo, l'iscrizione dei figli adolescenti in prestigiose scuole private, i ricorrenti viaggi Roma-[OSCURATO:PERSONA]);la stessa ricorrente aveva addebita to alla C orte territoriale di avere falsamente applicato l'art. 1298 cod. civ., avendo giudicato come se le parti non fossero uniteda vincolo coniugale e genitori di due figli all'epoca prea- dolescenti; ad avviso della ricorrente, di "titolarità esclusiva" delle somme avrebbe potuto discorrersi nel rapporto interno tra coniugi-correntisti solo con riferimento all'eventuale saldo residuato al termine del rapporto matri- moniale; nella dinamica familiare - a differenza che nei comun i rapporti di debito/credito tra soggetti non legati da rapporto di coniugio- sarebbe stato irrilevante chi aveva alimentato i conti correnti familiari perché le risorse messe a disposizione dall'uno o dall'altro coniuge erano pur sempre desti- nate a far fronte ai "bisogni della famiglia" e perché la contribuzione al mé- nage familiare non si estrinsecava solo nel conferimento delle risorse eco- nomiche frutto del proprio "lavoro professionale", ma anche attraverso la contribuzione fattiva e quotidiana alle necessità casalinghe; sennonché era risolutivo osservare che codesta serie di argomentazioni, tesa a sussumere la vicenda in esame in un ambito di gestione del patrimonio unicamente endofamiliare, senza rilevanza del nesso con la disciplina del contratto di conto corrente in sé considerato, non risultava esser stata prospettata né in primo grado né in appello; sicché la censura era inammissibile, poiché presupponeva una completa rivisitazione della materia del contendere in funzione dell'accertamento dell'impiego delle somme confluite nei conti uni- camente per esigenze familiari; al riguardo, vanamente peraltro la ricor- rente aveva richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale du- rante il matrimonio ciascun coniuge era tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, cod. civ; in forza di tale regola laCorte aveva sì affermato che, in tema di separa zione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese soste- nute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimo- nio, ma, per l'appunto ciò valeva in un ben distinto contesto, qual è quello conseguente alla separazione, nel quale unicamente si discorredelle singole spese sostenute dall'uno o dall'altro dei coniugi; tale principio non intercet- tava la fattispecie che qui rileva, per la quale andava ribadito che la cointe- stazione di un conto corrente tra coniugi attribuisceagli stessi, ex art. 1854 cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inversione dell'o- nere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v.

Cass, Sez.

L n. 8777-2015, Cass. Sez. 3 n.4496-20 10); d'altro canto, solo alla prova in questione risultavaesser stato consegnato - come detto - il gra- vame di merito della Bottari, nel rilievo che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente considerato -tale era la tesi - i "singoli passaggi di denaro avvenuti negli anni in detti conti"; cosa tanto vera da legittimare l'affermazione della Corte territoriale - non censurata - per cui l'accerta- mento (previa c.t,u.) della provenienza delle somme confluite in conto aveva determinato "l'assorbimento del motivo di appello principale" con cui la Bottari aveva lamentato "l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tri- bunale, con particolare riferimento alla somma di propria esclusiva spet- tanza prelevata dal conto n.4165 e versata nel conto n. 16961"; la censura fondata sull’art. 115 c.p.c. era chiaramente rivolta a sindacare l'esito della valutazione probatoria, in violazione del principio secondo cui il citato arti- colo consente di denunciare soltanto che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fonda- mento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua ini- ziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio; dalla sentenza si evinceva che l'attore, appellante incidentale, non aveva affatto contenuto la domanda nell'orbita della restituzione della sola somma di 395.000,00 EUR; la sentenza davaatto di una pretesa di ben diverso valore, mutuata dalla necessità di rideterminare l'ammontare complessivo del dovuto per essersi la convenuta appropriata di una parte rilevante delle giacenze "pari ad almeno € 395,000,00", così da condannarla alla restituzione "delle somme che risulteranno dovute, oltre interessi e rivalutazione"; l'impiego dell'avverbio “almeno" era chiaro indice di una pretesa indicata in termini solo minimali e orientativi, fermo restando il petitumfunzionale a ottenere la restituzione di tutto quanto accertabile (e concretamente accertato) all'e- sito dell'istruttoria.

Avverso la citata ordinanza, FrancescaBottari propone ricorso per revoca- zione, di cui agli artt. 391-bise 295, n. 4, c.p.c. , affidato ad un unico mo- tivo, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illu- strato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia con- siderato la dimensione endofamiliare, in una vicenda tra «un marito e una moglie», in relazione a «conti correnti che, per espressa ammissione del [OSCURATO:PERSONA], sono stati alimentati con somme destinate a “provvedere alle necessarie spese domestiche e della famiglia” (pag. 2, atto di citazione I grado di parte [OSCURATO:PERSONA]»; così si precisava nel ricorso per cassazione, p. 8).

Secondo la ricorrente, in tale rilievo s’annidal’errore di mero fatto in cui la Corte di Cassazione sarebbe incorsa, in quanto non è affatto vero che la dimensione familiare della lite non fosse mai «stataprospettata né in primo grado né in appello»,lamentando d i conseguenza che la censura non era inammissibile appunto in quanto non presupponeva «una completa rivisita- zione della materia del contendere in funzione dell’accertamento dell’im- piego delle sommeconfluite nei conti unicamente per esigenze familiari».

Al riguardo, la ricorrente osserva che: la dimensione familiare dell’intera vicenda era stata dedotta proprio da [OSCURATO:PERSONA] nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dove si riferiva del matrimonio, della nascita dei due figli, del suo trasferimento in Ambasciata all’estero, dei conti correnti che dovevano costituire «la fonte per il mantenimento della famiglia» e per «l’accantonamento dei suoi risparmi» (doc. 4, pp. 1-2); [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, oltre a dedurre l’impegno profuso «nel mantenimento, educazione ed istruzione dei figli e nella gestione delle ri- sorse economiche e dei risparmi comuni dei coniugi», aveva precisatoche le sommedepositate sui conti erano «state per la gran parte utilizzate […] per sostenere spese familiari (scuole private dei figli, spese per viaggi da e per Mosca e quant’altro necessario ad un ménage familiare elevato)» (doc. 5, pp. 2-3); tanto è vero che il Tribunale – accogliendo le deduzioni d ella contropartein punto di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti in costanza dimatrimonio – aveva respinto l’azione di rendiconto formulata dal marito per tutto quantorelativo alla gestione dei conti in costanza di matrimonio, accogliendola solo perquanto relativo al saldo residuo, prele- vato dalla moglie senza prova di destinazione aibisogni della famiglia; dun- que, l’errore di fatto denunciato emergeva con immediatezza dalconfronto tra quanto si legge nella pronuncia impugnata (laddove si dice che la di- mensione endofamiliare della lite «non risulta esser stata prospettata né in primo grado né in appello») e nella decisione di primo grado (laddove si dice che «le somme versate ed utilizzate per i bisogni della famiglia non possonoessere certamente oggetto della domanda di proprietà esclusiva»); con l’appello principale si richiedeva infatti la riforma della sentenzaimpu- gnata sia con riguardo all’accertamento della provenienza del «saldo resi- duo» (appello principale, doc. 7, p. 5) sia con riguardo alla destinazione endofamiliare chequella somma, almeno in larga misura, aveva avuto (ap- pello principale, doc. 7, pp. 6-7);gli atti del giudizio smentiva no così, nuo- vamente, che la dimensione endofamiliaredella vicenda non era stata pr o- spettata «né in primo grado né in appello»; la Corte del merito – acco- gliendo l’appello incidentale formulato da controparte, anteposto per ragioni logico-giuridiche all’appello principale e senzaconsiderare ogni diversa di- fesa su questo punto – ha ritenuto che l’intervenuto utilizzo delle somme depositate sui conti correnti per i bisogni della famiglia fosse irrilevante e rilevante fosse invece unicamente la loro provenienza; ma il fatto che la Corte di Appelloabbia ritenuto di non occuparsi affatto dell’intervenuta de- stinazione delle sommedepositate sui conti correnti ai bisogni della fami- glia, nonostante le specifichededuzioni operate dall’una e da ll’altra parte su questo punto,di certo non implicava che la questione non fosse mai stata dedotta «né in primo grado né in appello»; pertanto,l’errore di fatto in cui la Corte era incorsa, affermando la mancata prospettazione della dimen- sione endofamiliare della vicenda «né in primo grado né in appello», non trovava alcun possibile fondamento negli atti del processo.

Per quanto esposto, la ricorrente conclude che l’errore revocatorio risulta chiaramente dagli atti di primo e di secondo grado, posto che: i) la que- stione della dimensione endofamiliare della lite aveva formato oggetto di deduzione da entrambe le parti in primo grado ([OSCURATO:PERSONA] aveva agitoper ottenere la restituzione delle somme transitate sui conti in quanto a suo avviso eccedenti quelle necessarie al mantenimento della famiglia, nonché dei saldi residui, non utilizzati per i bisogni della famiglia) ed il Tri- bunale – proprio in ragione di essa – aveva respinto la domanda relativa alle somme comunque utilizzate per i bisognidella famiglia e l’aveva accolta per i soli saldi residui; ii) la questione della dimensione endofamiliare della lite era stata dedotta da entrambe le parti anche nel giudizio di secondo grado: nell’appello principale si era dedotto che, anche con riguardo al «saldo residuo», doveva considerarsi la destinazione endofamiliare che, al- meno in parte, anche quelle somme avevano trovato; nell’appello inciden- tale, si ammetteva che –almeno in parte – le somme avevano trovato de- stinazione endofamiliare, ma si chiedeva, nella sostanza, di prescindere da tale destinazione; iii) la rilettura degli atti del giudizio confermava entrambi i passaggi: in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto che le somme depositate sui conti erano destinate ai «bisogni della famiglia» e solo la parte eccedente ai suoi risparmi; la destinazione ai «bisogni della famiglia» veniva dedotta altresì da [OSCURATO:PERSONA],ed in appello, entrambe le parti tornavano a parlare della questione; iv) la sentenza di secondo grado erastata impugnata con il primo motivo di ricorso per cas- sazione proprio in quantodella destinazione delle somme ai «bisogni della famiglia» avevaomesso del tutto di occuparsi: ma il fatt o che la Corte di Appello avessetrascurato la questione non consentiva certo di affermare – come invece la cassazione ha fatto –che di essa non si fosse discusso «né in primo grado né in appello» ; trova pertanto conferma la sussistenza dell’errore revocatorio,certamente sussistente e facilmente rilevabile dagli atti e sicuramente rilevante; se il primo motivo di ricorso non fosse stato dichiarato inammissibile, sarebbe stato accolto appunto in quanto, come già ritenuto dal Tribunale, l’azione di rendiconto non poteva essere accolta senza considerare la destinazione di quei conti correnti «alle necessarie spesedomestiche e della famiglia» (così l’atto di ci tazione in primo grado, doc. 4, p. 2; così anche comp. cost. in primo grado, doc. 5, pp. 5-6; così sentenza di primo grado, doc. 6, p. 4); dunque, se la Cassazione non fosse stata fuorviata dall’errore di fatto denunciato,ed avesse ritenuto che il con- testo della lite era proprio quello relativo a «spese sostenute in modo indif- ferenziato per i bisogni della famiglia duranteil matrimonio», non avrebbe avuto dubbi sullasicura fondatezza del ricorso; inoltre, era ugualmente am- missibile e fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Il ricorsoè inammissibile sotto due profili.

Anzitutto, il ricorso non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa; invero, la ricorrente, prima di esplicitare le ragioni a sostegno dell’unico motivo, si è limitata ad esporre la motivazione dell’ordinanza impugnata.

Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte se- condo la quale la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cas- sazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della que- stione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordina- mento con il contenuto della sentenza impugnata(Cass., n. 30720/2022; n. 14126/2018;SU, n. 13863/2015) Inoltre, è stato evidenziato che il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve esporre a pena d'inam- missibilità i fatti rilevanti per la decisione revocatoria, non essendo invece necessaria l'esposizione dei fatti di cui all'originario ricorso per cassazione (Cass., n. 23528/2015).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, ex art. 366, c.1, n.3, c.p.c., con- siderando che l’esposizione dei fatti non può dirsi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al ricorso per cassazione (v.

Cass, cit. n. 14126/ 2018).

Inoltre, l’unico motivo del ricorso è inammissibile.

Giova premettere che, in tema direvocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consi- ste nell'erronea percezione deifatti di causa che abbia indotto la supposi- zione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontesta- bilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che ilfatto oggetto dell'asseritoerrore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa; c) deve posse- dere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giu- dizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (SU, n. 20013/2024: nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziareun errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso percassazione).

In tema direvocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configu- rabilità dell'errorerevocatorio di cui all'art. 391 - bis c.p.c. presuppone un erroredi fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'afferma- zione di esistenza od inesistenza di unfatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle ri- sultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sin- dacabilità dierrori di giudizio formatis i sulla base di una valutazione (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'e- sistenza di un giudicato interno, non trattandosi di unerrore di fatto rile- vante ai fini dell'art. 395, comma 4, cpc:Cass., n. 10040/2022; n. 20635/ 2017).

Nella specie, la ricorrente assume che l’errore di fatto consisterebbe nello aver la Cassazioneaffermato la mancata prospettazione della dimensione endofamiliaredella vicenda «né in primo grado né in appello», argomen- tando che:“… era risolutivo osservare che codesta serie di argomentazioni, tesa a sussumere la vicenda in esame in un ambito di gestione del patrimo- nio unicamente endofamiliare, senza rilevanza del nesso con la disciplina del contratto di conto corrente in sé considerato, non risulta esser stata prospettata né in primo grado né in appello; sicché la censura era inammis- sibile poiché presupponeva una completa rivisitazione della materia del con- tendere in funzione dell'accertamento dell'impiego delle somme confluite nei conti unicamente per esigenze familiari; al riguardo, vanamente peraltro la ricorrente richiamava il principio giurisprudenziale secondo il quale du- rante il matrimonio ciascun coniuge era tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, cod. civ; in forza di tale regola la corte ha sì affermato che, in tema di separazione, non sussisteva il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese soste- nute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimo- nio, ma, per l'appunto ciò valeva in un ben distinto contesto, qual è quello conseguente alla separazione, nel quale unicamente si discorra delle singole spese sostenute dall'uno o dall'altro dei coniugi; tale principio non intercet- tava la fattispecie che qui rileva, per la quale va di contro ribadito che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art.1854 cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la conti- tolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inver- sione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici -purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazionestessa (v.

Cass.Sez.

L n. 8777-15, Cass. Sez. 3 n. 4496 - 10); d'altro canto, solo alla prova in questione risulta esser stato consegnato -come detto - il gra- vame di merito della Bottari, nel rilievo che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente considerato -tale era la tesi - i "singoli passaggi di denaro avvenuti negli anni in detti conti"; cosa tanto vera da legittimare l'affermazione della corte territoriale - non censurata - per cui l'accerta- mento (previa c.t.u.) della provenienza delle somme confluite in conto aveva determinato "l'assorbimento del motivo di appello principale" con cui la Bottari aveva lamentato "l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del tri- bunale, con particolare riferimento alla somma di propria esclusiva spet- tanza prelevata dal conto n.4165 e versata nel conto n. 16961”.

Il riferimento alla mancata prospettazione della dimensione familiare da parte della Cassazione non può dunque integrare l’errore di fatto invocato.

Non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impu- gnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass., n. 10184/2018) In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configura- bile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sen- tenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso rite- nendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni conte- nute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata consi- derazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass., n. 3760/2018).

Nel caso concreto, invero, la suddetta “mancata prospettazione della di- mensione endofamiliare”, come detto, configura una doglianza tendente a criticare la valutazione di un motivo del ricorso per cassazione fondata sull’omesso esame delle ragioni espresse dall’impugnazione, considerando che, secondo la ricorrente, la citata prospettazione sarebbe stata più volte esposta nel medesimo ricorso.

Inoltre, la ricorrente si duole di quanto argomentato sul punto della cointe- stazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inversione dell'o- nere probatorio.Al riguardo, l’errore di fatto in questione concerne fatti che sono stati oggetto di discussione tra le parti, come peraltro ribadisce la stessa ricorrente nell’evidenziare che la predetta questione della dimen- sione familiare in cui si colloca il rapporto cointestato di conto corrente è stata oggetto dibattuto nei gradi di merito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controri- corrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 12.200,00 di cui 200,00 per esborsi,oltre alla maggiorazione del 15% quale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fatto, ex art. 391 bis, 394, 4, cpc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. LUIGI D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.16125/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadagli avv.ti France- sco Fabiano e [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e di feso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] i s e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso l’ordinanza n. 12692/2023 della Suprema Corte di Cassazione, pub- blicata indata 10 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 31.01.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la moglieFrancesca [OSCURATO:PERSONA] per essersi impos- sessata indebitamente di somme depositate in conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] e presso il [OSCURATO:PERSONA], somme costituenti provento dell’attività di lavoro dell'attore, quale funzionario di Ambasciata all'estero, che la convenuta avrebbe dovuto semplicemente amministrare in forza di specifico mandato, chiedendoaccertarsi la esclusiva sua proprietà delle somme versate in conto e, considerata la mala gestio da pa rte della moglie, che la stessa fosse condannata a restituire il dovuto. Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza del 2.2.2017, accolse la domanda solo parzialmente, reputando non assolto l'onere della prova teso a superare la presunzione di uguaglianza delle quote prevista per i contitolari dei conti correnti dall'art. 1854 cod. civ, condannò quindi la convenuta a restituire la metà della somma di 385.000,00 EUR che la stessa aveva ammesso di aver prelevato da uno dei conti in questione per finalità diverse dai bisogni della famiglia. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 29.1.2021, riformòla sentenza impugnata, accogliendo l'impugnazione incidentale delDe Sanctis e respin- gendo di conseguenza quella principale della Bottari, ritenendo che il primo giudice non avesse considerato le prove documentali, essendosi basato solo sulla dichiarazione confessoriain ordine al prelievo di € 358.000,00. Eseguita una c.t.u. contabílesulla base della documentazione bancaria pro- dotta in giudizio, la Corte territoriale stabilì che quasi tutte le rimesse sui conti correnti avevano costituito proventi dell'attività di lavoro dell'attore, e ritenne conseguentemente che le giacenze indicate nei saldi dovessero es- sere attribuite in prevalenza a lui, unico titolare di redditi da lavoro dipen- dente,condannando la Bottari all a restituzione di quanto prelevato indebi- tamente, quantificandol'importo in 1.195.926 euro, previa compensazione con quanto di esclusiva spettanza della moglie. Avverso la suddetta sentenza d’appello, la Bottari proponeva ricorso per cassazione,articolato in tre motivi. Con ordinanza del 10.5.2023, la Cassazione dichiarava inammissibile il ri- corso, osservando che: la ricorrente aveva lamentato che la Corte d'appello avesse trascurato che i contendenti erano marito e moglie, e che proprio l'attività del primo (alto funzionario d'Ambasciata in missione permanente all'estero) aveva comportato una precisa ripartizione di ruoli, tradottasi nella rinuncia della moglie all'attività lavorativa esterna, nella concentra- zione dei proventi sui conti correnti da essa gestiti nell'interesse dell'intero gruppo familiare (compresi l'acquisto di un prestigioso immobile in Roma, il continuativo pagamento delle onerose rate di mutuo, l'iscrizione dei figli adolescenti in prestigiose scuole private, i ricorrenti viaggi Roma-[OSCURATO:PERSONA]);la stessa ricorrente aveva addebita to alla C orte territoriale di avere falsamente applicato l'art. 1298 cod. civ., avendo giudicato come se le parti non fossero uniteda vincolo coniugale e genitori di due figli all'epoca prea- dolescenti; ad avviso della ricorrente, di "titolarità esclusiva" delle somme avrebbe potuto discorrersi nel rapporto interno tra coniugi-correntisti solo con riferimento all'eventuale saldo residuato al termine del rapporto matri- moniale; nella dinamica familiare - a differenza che nei comun i rapporti di debito/credito tra soggetti non legati da rapporto di coniugio- sarebbe stato irrilevante chi aveva alimentato i conti correnti familiari perché le risorse messe a disposizione dall'uno o dall'altro coniuge erano pur sempre desti- nate a far fronte ai "bisogni della famiglia" e perché la contribuzione al mé- nage familiare non si estrinsecava solo nel conferimento delle risorse eco- nomiche frutto del proprio "lavoro professionale", ma anche attraverso la contribuzione fattiva e quotidiana alle necessità casalinghe; sennonché era risolutivo osservare che codesta serie di argomentazioni, tesa a sussumere la vicenda in esame in un ambito di gestione del patrimonio unicamente endofamiliare, senza rilevanza del nesso con la disciplina del contratto di conto corrente in sé considerato, non risultava esser stata prospettata né in primo grado né in appello; sicché la censura era inammissibile, poiché presupponeva una completa rivisitazione della materia del contendere in funzione dell'accertamento dell'impiego delle somme confluite nei conti uni- camente per esigenze familiari; al riguardo, vanamente peraltro la ricor- rente aveva richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale du- rante il matrimonio ciascun coniuge era tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, cod. civ; in forza di tale regola laCorte aveva sì affermato che, in tema di separa zione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese soste- nute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimo- nio, ma, per l'appunto ciò valeva in un ben distinto contesto, qual è quello conseguente alla separazione, nel quale unicamente si discorredelle singole spese sostenute dall'uno o dall'altro dei coniugi; tale principio non intercet- tava la fattispecie che qui rileva, per la quale andava ribadito che la cointe- stazione di un conto corrente tra coniugi attribuisceagli stessi, ex art. 1854 cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inversione dell'o- nere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. Cass, Sez. L n. 8777-2015, Cass. Sez. 3 n.4496-20 10); d'altro canto, solo alla prova in questione risultavaesser stato consegnato - come detto - il gra- vame di merito della Bottari, nel rilievo che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente considerato -tale era la tesi - i "singoli passaggi di denaro avvenuti negli anni in detti conti"; cosa tanto vera da legittimare l'affermazione della Corte territoriale - non censurata - per cui l'accerta- mento (previa c.t,u.) della provenienza delle somme confluite in conto aveva determinato "l'assorbimento del motivo di appello principale" con cui la Bottari aveva lamentato "l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tri- bunale, con particolare riferimento alla somma di propria esclusiva spet- tanza prelevata dal conto n.4165 e versata nel conto n. 16961"; la censura fondata sull’art. 115 c.p.c. era chiaramente rivolta a sindacare l'esito della valutazione probatoria, in violazione del principio secondo cui il citato arti- colo consente di denunciare soltanto che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fonda- mento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua ini- ziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio; dalla sentenza si evinceva che l'attore, appellante incidentale, non aveva affatto contenuto la domanda nell'orbita della restituzione della sola somma di 395.000,00 EUR; la sentenza davaatto di una pretesa di ben diverso valore, mutuata dalla necessità di rideterminare l'ammontare complessivo del dovuto per essersi la convenuta appropriata di una parte rilevante delle giacenze "pari ad almeno € 395,000,00", così da condannarla alla restituzione "delle somme che risulteranno dovute, oltre interessi e rivalutazione"; l'impiego dell'avverbio “almeno" era chiaro indice di una pretesa indicata in termini solo minimali e orientativi, fermo restando il petitumfunzionale a ottenere la restituzione di tutto quanto accertabile (e concretamente accertato) all'e- sito dell'istruttoria. Avverso la citata ordinanza, FrancescaBottari propone ricorso per revoca- zione, di cui agli artt. 391-bise 295, n. 4, c.p.c. , affidato ad un unico mo- tivo, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illu- strato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia con- siderato la dimensione endofamiliare, in una vicenda tra «un marito e una moglie», in relazione a «conti correnti che, per espressa ammissione del [OSCURATO:PERSONA], sono stati alimentati con somme destinate a “provvedere alle necessarie spese domestiche e della famiglia” (pag. 2, atto di citazione I grado di parte [OSCURATO:PERSONA]»; così si precisava nel ricorso per cassazione, p. 8). Secondo la ricorrente, in tale rilievo s’annidal’errore di mero fatto in cui la Corte di Cassazione sarebbe incorsa, in quanto non è affatto vero che la dimensione familiare della lite non fosse mai «stataprospettata né in primo grado né in appello»,lamentando d i conseguenza che la censura non era inammissibile appunto in quanto non presupponeva «una completa rivisita- zione della materia del contendere in funzione dell’accertamento dell’im- piego delle sommeconfluite nei conti unicamente per esigenze familiari». Al riguardo, la ricorrente osserva che: la dimensione familiare dell’intera vicenda era stata dedotta proprio da [OSCURATO:PERSONA] nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dove si riferiva del matrimonio, della nascita dei due figli, del suo trasferimento in Ambasciata all’estero, dei conti correnti che dovevano costituire «la fonte per il mantenimento della famiglia» e per «l’accantonamento dei suoi risparmi» (doc. 4, pp. 1-2); [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, oltre a dedurre l’impegno profuso «nel mantenimento, educazione ed istruzione dei figli e nella gestione delle ri- sorse economiche e dei risparmi comuni dei coniugi», aveva precisatoche le sommedepositate sui conti erano «state per la gran parte utilizzate […] per sostenere spese familiari (scuole private dei figli, spese per viaggi da e per Mosca e quant’altro necessario ad un ménage familiare elevato)» (doc. 5, pp. 2-3); tanto è vero che il Tribunale – accogliendo le deduzioni d ella contropartein punto di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti in costanza dimatrimonio – aveva respinto l’azione di rendiconto formulata dal marito per tutto quantorelativo alla gestione dei conti in costanza di matrimonio, accogliendola solo perquanto relativo al saldo residuo, prele- vato dalla moglie senza prova di destinazione aibisogni della famiglia; dun- que, l’errore di fatto denunciato emergeva con immediatezza dalconfronto tra quanto si legge nella pronuncia impugnata (laddove si dice che la di- mensione endofamiliare della lite «non risulta esser stata prospettata né in primo grado né in appello») e nella decisione di primo grado (laddove si dice che «le somme versate ed utilizzate per i bisogni della famiglia non possonoessere certamente oggetto della domanda di proprietà esclusiva»); con l’appello principale si richiedeva infatti la riforma della sentenzaimpu- gnata sia con riguardo all’accertamento della provenienza del «saldo resi- duo» (appello principale, doc. 7, p. 5) sia con riguardo alla destinazione endofamiliare chequella somma, almeno in larga misura, aveva avuto (ap- pello principale, doc. 7, pp. 6-7);gli atti del giudizio smentiva no così, nuo- vamente, che la dimensione endofamiliaredella vicenda non era stata pr o- spettata «né in primo grado né in appello»; la Corte del merito – acco- gliendo l’appello incidentale formulato da controparte, anteposto per ragioni logico-giuridiche all’appello principale e senzaconsiderare ogni diversa di- fesa su questo punto – ha ritenuto che l’intervenuto utilizzo delle somme depositate sui conti correnti per i bisogni della famiglia fosse irrilevante e rilevante fosse invece unicamente la loro provenienza; ma il fatto che la Corte di Appelloabbia ritenuto di non occuparsi affatto dell’intervenuta de- stinazione delle sommedepositate sui conti correnti ai bisogni della fami- glia, nonostante le specifichededuzioni operate dall’una e da ll’altra parte su questo punto,di certo non implicava che la questione non fosse mai stata dedotta «né in primo grado né in appello»; pertanto,l’errore di fatto in cui la Corte era incorsa, affermando la mancata prospettazione della dimen- sione endofamiliare della vicenda «né in primo grado né in appello», non trovava alcun possibile fondamento negli atti del processo. Per quanto esposto, la ricorrente conclude che l’errore revocatorio risulta chiaramente dagli atti di primo e di secondo grado, posto che: i) la que- stione della dimensione endofamiliare della lite aveva formato oggetto di deduzione da entrambe le parti in primo grado ([OSCURATO:PERSONA] aveva agitoper ottenere la restituzione delle somme transitate sui conti in quanto a suo avviso eccedenti quelle necessarie al mantenimento della famiglia, nonché dei saldi residui, non utilizzati per i bisogni della famiglia) ed il Tri- bunale – proprio in ragione di essa – aveva respinto la domanda relativa alle somme comunque utilizzate per i bisognidella famiglia e l’aveva accolta per i soli saldi residui; ii) la questione della dimensione endofamiliare della lite era stata dedotta da entrambe le parti anche nel giudizio di secondo grado: nell’appello principale si era dedotto che, anche con riguardo al «saldo residuo», doveva considerarsi la destinazione endofamiliare che, al- meno in parte, anche quelle somme avevano trovato; nell’appello inciden- tale, si ammetteva che –almeno in parte – le somme avevano trovato de- stinazione endofamiliare, ma si chiedeva, nella sostanza, di prescindere da tale destinazione; iii) la rilettura degli atti del giudizio confermava entrambi i passaggi: in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto che le somme depositate sui conti erano destinate ai «bisogni della famiglia» e solo la parte eccedente ai suoi risparmi; la destinazione ai «bisogni della famiglia» veniva dedotta altresì da [OSCURATO:PERSONA],ed in appello, entrambe le parti tornavano a parlare della questione; iv) la sentenza di secondo grado erastata impugnata con il primo motivo di ricorso per cas- sazione proprio in quantodella destinazione delle somme ai «bisogni della famiglia» avevaomesso del tutto di occuparsi: ma il fatt o che la Corte di Appello avessetrascurato la questione non consentiva certo di affermare – come invece la cassazione ha fatto –che di essa non si fosse discusso «né in primo grado né in appello» ; trova pertanto conferma la sussistenza dell’errore revocatorio,certamente sussistente e facilmente rilevabile dagli atti e sicuramente rilevante; se il primo motivo di ricorso non fosse stato dichiarato inammissibile, sarebbe stato accolto appunto in quanto, come già ritenuto dal Tribunale, l’azione di rendiconto non poteva essere accolta senza considerare la destinazione di quei conti correnti «alle necessarie spesedomestiche e della famiglia» (così l’atto di ci tazione in primo grado, doc. 4, p. 2; così anche comp. cost. in primo grado, doc. 5, pp. 5-6; così sentenza di primo grado, doc. 6, p. 4); dunque, se la Cassazione non fosse stata fuorviata dall’errore di fatto denunciato,ed avesse ritenuto che il con- testo della lite era proprio quello relativo a «spese sostenute in modo indif- ferenziato per i bisogni della famiglia duranteil matrimonio», non avrebbe avuto dubbi sullasicura fondatezza del ricorso; inoltre, era ugualmente am- missibile e fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Il ricorsoè inammissibile sotto due profili. Anzitutto, il ricorso non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa; invero, la ricorrente, prima di esplicitare le ragioni a sostegno dell’unico motivo, si è limitata ad esporre la motivazione dell’ordinanza impugnata. Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte se- condo la quale la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cas- sazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della que- stione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordina- mento con il contenuto della sentenza impugnata(Cass., n. 30720/2022; n. 14126/2018;SU, n. 13863/2015) Inoltre, è stato evidenziato che il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve esporre a pena d'inam- missibilità i fatti rilevanti per la decisione revocatoria, non essendo invece necessaria l'esposizione dei fatti di cui all'originario ricorso per cassazione (Cass., n. 23528/2015). Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, ex art. 366, c.1, n.3, c.p.c., con- siderando che l’esposizione dei fatti non può dirsi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al ricorso per cassazione (v. Cass, cit. n. 14126/ 2018). Inoltre, l’unico motivo del ricorso è inammissibile. Giova premettere che, in tema direvocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consi- ste nell'erronea percezione deifatti di causa che abbia indotto la supposi- zione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontesta- bilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che ilfatto oggetto dell'asseritoerrore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa; c) deve posse- dere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giu- dizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (SU, n. 20013/2024: nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziareun errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso percassazione). In tema direvocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configu- rabilità dell'errorerevocatorio di cui all'art. 391 - bis c.p.c. presuppone un erroredi fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'afferma- zione di esistenza od inesistenza di unfatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle ri- sultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sin- dacabilità dierrori di giudizio formatis i sulla base di una valutazione (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'e- sistenza di un giudicato interno, non trattandosi di unerrore di fatto rile- vante ai fini dell'art. 395, comma 4, cpc:Cass., n. 10040/2022; n. 20635/ 2017). Nella specie, la ricorrente assume che l’errore di fatto consisterebbe nello aver la Cassazioneaffermato la mancata prospettazione della dimensione endofamiliaredella vicenda «né in primo grado né in appello», argomen- tando che:“… era risolutivo osservare che codesta serie di argomentazioni, tesa a sussumere la vicenda in esame in un ambito di gestione del patrimo- nio unicamente endofamiliare, senza rilevanza del nesso con la disciplina del contratto di conto corrente in sé considerato, non risulta esser stata prospettata né in primo grado né in appello; sicché la censura era inammis- sibile poiché presupponeva una completa rivisitazione della materia del con- tendere in funzione dell'accertamento dell'impiego delle somme confluite nei conti unicamente per esigenze familiari; al riguardo, vanamente peraltro la ricorrente richiamava il principio giurisprudenziale secondo il quale du- rante il matrimonio ciascun coniuge era tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, cod. civ; in forza di tale regola la corte ha sì affermato che, in tema di separazione, non sussisteva il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese soste- nute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimo- nio, ma, per l'appunto ciò valeva in un ben distinto contesto, qual è quello conseguente alla separazione, nel quale unicamente si discorra delle singole spese sostenute dall'uno o dall'altro dei coniugi; tale principio non intercet- tava la fattispecie che qui rileva, per la quale va di contro ribadito che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art.1854 cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la conti- tolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inver- sione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici -purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazionestessa (v. Cass.Sez. L n. 8777-15, Cass. Sez. 3 n. 4496 - 10); d'altro canto, solo alla prova in questione risulta esser stato consegnato -come detto - il gra- vame di merito della Bottari, nel rilievo che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente considerato -tale era la tesi - i "singoli passaggi di denaro avvenuti negli anni in detti conti"; cosa tanto vera da legittimare l'affermazione della corte territoriale - non censurata - per cui l'accerta- mento (previa c.t.u.) della provenienza delle somme confluite in conto aveva determinato "l'assorbimento del motivo di appello principale" con cui la Bottari aveva lamentato "l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del tri- bunale, con particolare riferimento alla somma di propria esclusiva spet- tanza prelevata dal conto n.4165 e versata nel conto n. 16961”. Il riferimento alla mancata prospettazione della dimensione familiare da parte della Cassazione non può dunque integrare l’errore di fatto invocato. Non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impu- gnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass., n. 10184/2018) In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configura- bile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sen- tenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso rite- nendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni conte- nute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata consi- derazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass., n. 3760/2018). Nel caso concreto, invero, la suddetta “mancata prospettazione della di- mensione endofamiliare”, come detto, configura una doglianza tendente a criticare la valutazione di un motivo del ricorso per cassazione fondata sull’omesso esame delle ragioni espresse dall’impugnazione, considerando che, secondo la ricorrente, la citata prospettazione sarebbe stata più volte esposta nel medesimo ricorso. Inoltre, la ricorrente si duole di quanto argomentato sul punto della cointe- stazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inversione dell'o- nere probatorio.Al riguardo, l’errore di fatto in questione concerne fatti che sono stati oggetto di discussione tra le parti, come peraltro ribadisce la stessa ricorrente nell’evidenziare che la predetta questione della dimen- sione familiare in cui si colloca il rapporto cointestato di conto corrente è stata oggetto dibattuto nei gradi di merito. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controri- corrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 12.200,00 di cui 200,00 per esborsi,oltre alla maggiorazione del 15% quale
Sentenza Cassazione n. 19600/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris