CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27566/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Donfrancesco, che hachiesto l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 24 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Lecce harespinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena e di detenzionedomiciliare presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che ilcondannato era già stato posto in detenzione domiciliare per motivi di salute,minacciato di far esplodere bombole di gas che aveva in gasa; ha danneggiato ilbraccialetto elettronico; ha usato linguaggio triviale nelle interlocuzioni con leautorità dello Stato) che hanno indotto il magistrato di sorveglianza, conseparato provvedimento, a revocare la detenzione presso il domicilio; il Tribunaleha, quindi, ritenuto che un ritorno in detenzione domiciliare avrebbe riproposto imedesimi problemi, e che la sospensione dell’esecuzione della pena tout courtavrebbe comportato l’elevato pericolo di perpetrazione di ulteriori reati dimolestie, atti persecutori, violenza privata per cui lo stesso è in espiazione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il Tribunale ha negatola detenzione domiciliare privilegiando una prognosi di pericolosità derivante dacondotte riconducibili alla patologia diagnosticata.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inquanto i comportamenti tenuti dal condannato sono la diretta manifestazione deidisturbi di personalità che gli sono stati certificati, il Tribunale ha errato nelnegare il beneficio basandosi su una prognosi di pericolosità che nasce propriodalla patologia mentale.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione perché il Tribunale haritenuto che la misura alternativa non sarebbe adatta al percorso rieducativo delcondannato, però non ha spiegato perché l'ambiente carcerario potrebbegarantire l'incolumità del detenuto meglio di una struttura esterna o deldomicilio.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inquanto il Tribunale ha fondato la convinzione circa la compatibilità carceraria deldetenuto sulla base di relazioni dell'area psichiatrica del carcere che non sipronunciano, però, sull'impatto della detenzione intramuraria sulla salute delcondannato; il Tribunale avrebbe dovuto disporre una perizia medico legale inquanto il condannato ha diritto a un trattamento terapeutico individualizzato chedeve essere accertato da un perito terzo.Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in quanto il Tribunale haomesso di valutare le specifiche allegazioni difensive sulla incompatibilitàlogistica della situazione di salute del detenuto con il carcere perché egli èallocato in celle non progettate per disabili dove è costretto a dipendere perl'igiene personale da altro detenuto, sul travisamento delle condotte in cui si èestrinsecata la pericolosità, che, in realtà, erano segno di un maldestro edisperato tentativo di sfogo, sull'omessa valutazione della disponibilità dellacompagna del condannato a dimettersi dal lavoro per aumentare le ore diassistenza domiciliare a favore del condannato.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Donfrancesco, hadepositato l’ordinanza del 3 luglio 2026 con cui il Tribunale di Sorveglianza diLecce ha disposto l'immediata scarcerazione del condannato, ammettendolo alregime della detenzione domiciliare per motivi di salute, ed insistito perl’accoglimento del ricorso nella parte in cui si chiede il differimento della pena.Considerato in dirittoIl ricorso è in parte inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, inparte infondato.1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse nellaparte in cui deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato perché non erastata accolta l’istanza subordinata di differimento della pena nelle forme delladetenzione domiciliare per motivi di salute.Infatti, con memoria depositata in corso di procedimento il difensore delcondannato ha portato a conoscenza della Corte la circostanza che con ordinanzadel 3 luglio 2026 il Tribunale di sorveglianza ha ammesso nuovamente ilcondannato al beneficio della detenzione domiciliare.Ne consegue che lo stesso ha già ottenuto nelle more del giudizio, mediantesuccessivo provvedimento, le utilità che si proponeva di ottenere attraverso laproposizione del ricorso.Su tale punto il ricorrente non ha, pertanto, più interesse all’accoglimentodel r icorso proposto, interesse che è condizione di ammissibi l i tàdell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perché l'eliminazionedel provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante unasituazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte,Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).Con riferimento a tale puno il ricorso deve essere, pertanto, dichiaratoinammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.2. Il ricorso deve essere esaminato nel merito, pertanto, soltanto nella partein cui coltiva nel giudizio di legittimità l’istanza principale del detenuto didifferimento della pena.Con riferimento a tale punto, esso è infondato.L’ordinanza impugnata ha motivato l’elevato giudizio di pericolosità delcondannato che impedisce l’ammissione al differimento della pena per motivi disalute evidenziando le condotte tenute dal condannato da libero, e poi nel corsodell’espiazione in detenzione domiciliare.Il ricorso non nega l’esistenza di queste condotte, ma evidenzia che essesono conseguenza delle patologie di cui soffre il ricorrente, il che, però, noninfirma la logicità del giudizio di pericolosità formulato dal Tribunale che puòessere desunto anche da comportamenti non colpevoli.Peraltro, l’ordinanza impugnata ha anche ricostruito la situazione di salutedel condannato ed ha evidenziato che il punto di frizione tra essa e lo stato didetenzione consiste non in un pericolo di vita o di conseguenze dannose sullasalute come conseguenza delle limitazioni alla libertà personale connesseall’espiazione della pena, ma soltanto nella difficoltà di assicurare in carcere iltipo di assistenza di cui ha bisogno una persona dalle multiple patologie, fisiche epsichiche, di cui soffre il ricorrente, facendo prevalere in ogni caso il giudizio dipericolosità.Nei cinque motivi il ricorso concentra la critica al percorso motivazionaledell’ordinanza alla parte in cui, nell’effettuare il giudizio di bilanciamento, essa hadato prevalenza alla pericolosità del ricorrente, anziché alla incompatibilità tra ladetenzione intramuraria e le condizioni di salute del condannato, ma non spendeargomenti sull’esistenza di uno stato di salute del condannato tale da giustificarenon la mera detenzione domiciliare, ma il differimento della pena.La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, infatti, che, perottenere il differimento facoltativo della pena detentiva è necessario che lamalattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè sia tale da porre in pericolola vita dello stesso o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e sia,comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuarenello stato di detenzione; la discrezionalità della decisione sul differimentocomporta un bilanciamento che il giudice del merito deve operare tra l'interessedel condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza dellacollettività a che una persona giudicata responsabile di reati sconti la propriapena (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, PG in proc. Furnari, Rv.280352; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez.1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674). La giurisprudenzaaggiunge che nel bilanciamento deve essere presa in considerazione anchel'eventuale ricorrenza di profili di pericolosità ostativi al beneficio (Sez. 1, n.21969 del 17/07/2020, Strano).In questo contesto il primo motivo è centrato sul rigetto dell’istanza didetenzione domiciliare e non contiene argomenti sul differimento della pena; ilsecondo motivo giustifica i comportamenti del condannato quali espressione dellasua situazione di salute, ma non argomenta sull’esistenza di una situazione disalute tale da imporre il differimento della pena; il terzo motivo è centrato sullaincompatibilità della situazione di salute del condannato con l'ambientecarcerario; il quarto motivo chiede la nomina di un perito per valutare l'impattodella detenzione intramuraria sulla salute del condannato, e quindi riguardaancora una volta il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare; il quinto motivodeduce l’omessa valutazione di allegazioni difensive, che, però, riguardanoancora una volta l’incompatibilità logistica con il carcere, la giustificazione dellecondotte che hanno permesso di formulare la prognosi di pericolosità, e l'omessavalutazione della disponibilità della compagna del condannato a dimettersi dallavoro per aumentare le ore di assistenza domiciliare a favore del condannato, e,quindi, non contengono argomenti sulla sussistenza di uno stato di salute “taleda porre in pericolo la vita dello stesso o da provocargli rilevanti conseguenzedannose” (sentenza Furnari citata) che avrebbe potuto giustificare il differimentodella pena.In definitiva, in questa parte il ricorso è infondato.3. In ragione della sopravvenuta carenza parziale di interesse allatrattazione del ricorso, alla decisione non consegue la condanna del ricorrentealle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favoredella cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi disoccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997,Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018,Rezmuves, Rv. 272308).4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso relativamente al differimento della pena nelleforme della detenzione domiciliare per sopravvenuta carenza di interesse.Rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.