CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13209/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con sentenza del 16 giugno 2025, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché deteneva grammi 24,53 lordi di sostanza stupefacente di tipo hashish; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizio di travisamento della prova e vizio di motivazione, nonché erronea applicazione dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., ritenendo che, nel rigettare la richiesta di riqualificazione delle condotte in illecito amministrativo: 1) la motivazione del provvedimento impugnato si porrebbe in contraddizione rispetto agli atti di indagine (annotazione di polizia giudiziaria e verbale di perquisizione), dai quali si desumerebbero l'iniziale atteggiamento collaborativo dell'imputato ed il divergente dato quantitativo di sostanza stupefacente, nonché il diverso frangente temporale nel quale il ricorrente avrebbe tentato di disfarsi della stessa; 2) la finalità di spaccio sarebbe stata, erroneamente, dedotta dal tentativo infruttuoso dell'imputato di liberarsi della sostanza stupefacente, cedendola ad un passante, senza considerare la difformità sul punto tra l'annotazione di polizia giudiziaria ed il verbale di perquisizione personale; 3) la ricostruzione operata dal giudice di merito, risulterebbe smentita dalla comunicazione di notizia di reato e dal verbale di sequestro dai quali risulterebbe che l'hashish era stato trovato in un unico involucro contenuto nel marsupio dell'imputato. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione fattuale preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa rilettura del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni, oltre che manifestamente infondato, a fronte di un quadro probatorio non contrastato da contrarie ed attendibili allegazioni volte ad inficiarne la concludenza; che la motivazione della sentenza, in continuità con quella di primo grado, risulta pienamente sufficiente, laddove - diversamente da quanto afferma la difesa secondo cui la finalità di cessione sarebbe stata ricavata, in modo travisato, unicamente dal tentativo da parte del ricorrente di disfarsi della sostanza - evidenzia che la responsabilità penale è stata, invece, affermata sulla base di elementi fattuali, quali: gli esiti degli appostamenti della polizia giudiziaria, dai quali è risultato specificamente che l'imputato si aggirava con fare sospetto in una nota zona di spaccio, per un tempo troppo lungo per l'effettuazione di un semplice acquisto; il quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish, da cui risultavano ricavabili 252 dosi medie singole; la mancata indicazione sul certificato 2comprovante la condizione di tossicodipendenza di una data certa di attestazione di detto stato rispetto a quella del reato; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M