CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 36716/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nei reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui agli artt. 110, 81 cpv e 455 cod. pen. (capo A), di truffa di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. (capo B) e di tentata truffa di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen. (capo C); Letta la memoria difensiva contenente motivi aggiunti, pervenuta in data 11 settembre 2025, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto pienamente provata la comunanza di intenti tra i due complici e la conseguente mala fede del ricorrente, non rinvenendo dubbi in merito alla sussistenza in capo a quest'ultimo dell'elemento soggettivo per tutti i tre reati contestatigli; Ritenuto che il secondo motivo, che denunzia vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha escluso la configurabilità di un possibile errore di fatto dal momento che il ricorrente aveva piena consapevolezza di tutte le circostanze della vicenda; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per avere la Corte di Appello disposto d'ufficio la revoca della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, infatti, in applicazione dell'alt 168, comma 1, n. 1, cod. pen., ha correttamente revocato di diritto la sospensione condizionale della pena, avendo l'imputato commesso il fatto di reato per cui si procede nel termine di cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza con cui la sospensione era stata precedentemente disposta; Considerato che il quarto ed ultimo motivo, che denunzia violazione di legge in punto di determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero il fatto che l'imputato è pregiudicato e recidivo (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto che tutti i summenzionati motivi di ricorso non sono, inoltre, deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto che i motivi aggiunti come proposti appaiono manifestamente infondati per le ragioni in precedenza espresse. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle a en .e Così deciso in data 8 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]