Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27616/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] the ha concluso chiedends_ìì udiío il difensorg7 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena del 10 aprile 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e alla sospensione della patente di guida per mesi sei, con pera sospesa e non menzione, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, dopo aver condotto un'autovettura in uno stato che faceva ritenere sussistente un'alterazione conseguente all'assunzione di bevande alcoliche, verificato dalla P.G. mediante osservazione della sintomatologia evidenziata (alito vinoso e disorientamento), si era rifiul:ato di sottoporsi all'accertamento mediante idonea apparecchiatura alcoltest.

2. Avverso l'indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di doglianza.

Con il primo è stata lamentata violazione degli artt. 354, 356, 180, 182, comma 2, cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., oltre ad omissione, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, affermazione di fatti inesistenti, travisamento della prova e mancanza di disamina dei motivi di appello.

Il ricorrente ha eccepito la nullità delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria per omessa effettuazione dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore, a suo dire necessario nel momento in cui viene dato inizio all'accertamento strumentale mediante alcoltest, e ciò anche a fronte del rifiuto espresso da parte dell'interessato di sottoporsi a tale accertamento.

Benché, infatti, risulti contrassegnata con una "X" la casella sul verbale prestampato riguardante l'avvenuta informazione al prevenuto della facoltà di farsi assistere da un difensore, il ricorrente hai eccepito, sotto vari profili, plurime ragioni per cui tale avviso non sarebbe stato nella realtà effettivamente dato, non essendo stato fatto alcun riferimento ad esso in nessun atto di P.G. e non essendo stato riferito in ordine a ciò da parte dei vari testi escussi.

La sentenza impugnata sarebbe, in particolare, viziata per non essersi confrontata adeguatamente con le indicate doglianze, ritenendo le stesse erroneamente irrilevanti, per riferirsi invece, in maniera acritica, alle non corrette considerazioni espresse da parte del primo giudice.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 171 e 178 lett. c) cod. proc. pen., mancanza di prova circa l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nonché omessa, contraddittoria e/o manifestamente illogica motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, nella ritenuta mancanza - sotto vari profili - di prova certa in ordine all'intervenuta effettiva sua conoscenza di tale atto.

Sarebbe, in particolare, viziata la motivazione di rigetto espressa dal giudice di secondo grado sul punto, in quanto riferentesi ad una presunta necessità dell'impugnazione, in questi casi, della relata di notifica mediante lo strumento della querela di falso, invece del tutto infondata, essendo tale ultimo un istituto non estensibile al processo penale, secondo l'interpretazione resa da questa Corte di legittimità.

Anche in questo caso l'impugnato provvedimento risulterebbe viziato per non essersi adeguatamente confrontato con le puntuali censure dedotte da parte dell'appellante.

Con l'ultima doglianza il Maffoni ha lamentato, infine, omesso esame dell'imputato, in violazione dell'art. 208 cod. proc. pen., oltre ad omessa, contraddittoria e/o manifestamente illogica motivazione.

A dire del ricorrente, il mancato espletamento del suo esame, da lui legittimamente richiesto e ammesso dal giudice di primo grado, avrebbe comportato la lesione del proprio diritto di difesa e determinato una nullità di ordine generale ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. prpc. pen., da lui tempestivamente eccepita.

Avrebbe, in particolare, errato il decidente di primo grado nell'aver revocato l'esame dell'imputato, stante la sua assenza, senza che l'udienza fosse stata espressamente fissata per svolgere attività istruttoria e senza consentire un differimento della trattazione per espletare il suddetto esame.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva, in primo luogo, la manifesta infondatezza dell'introduttiva doglianza, in quanto - a prescindere dall'avvenuta informazione, o meno, all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore, come invero sembrerebbe dalla presenza di una "X" apposta sulla relativa casella del verbale - deve essere dato seguito, in maniera troncante, all'indirizzo ermeneutico, reiteratamente osservato in diverse pronunce di questa Sezione, per cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (così, tra le tante, Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745-01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072-01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028-01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920-01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278579-01).

Ciò in quanto l'avvertimento ex art.114 disp. att. cod. proc. pen. è previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza, e l'eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell'atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, venga condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall'art. 186, comma 7, cod. strada.

E' stato osservato, ancora, che l'art. 354 cod. proc. pen., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione «nel procedere al compimento degli atti», indica chiaramente il momento in cui ci si accinge a compiere l'atto, nella specie di rilevazione dell'alcolemia mediante etilometro, e perciò, se ci si sta apprestando a compiere l'atto, significa che l'interessato vi abbia acconsentito.

Il rifiuto eventuale - e con esso il reato istantaneo di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada - è da considerarsi che avvenga in un momento antecedente.

Ritiene il Collegio che militi a favore di siffatta interpretazione anche il testo dell'art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed at1:uazione del codice della strada, nel quale, disponendo sull'accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che «Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomal:iche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida».

La lettera della norma, che chiarisce le modalità di effettuazione del test (misurazione della concentrazione di alcool nell'area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce, altresì, ,attraverso l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva «ovvero», l'alternativa fra l'ipotesi dell'accertamento e quella del rifiuto, sicché se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche «Nel procedere agli accertamenti» ovvero in caso di «rifiuto opposto dall'interessato», significa che il rifiuto precede l'inizio del compimento dell'atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanza difensiva prevista dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Operata questa ulteriore precisazione - esclusivamente utile ad illuminare l'intenzione legislativa in ordine all'inizio del compimento dell'atto assistito, come atto successivo alla constatazione dei sintomi ed al consenso di sottoporsi al test, essendo il rifiuto, che implica la sola constatazione dei sintomi, alternativo al compimento della procedura di accertamento tecnico, in quanto rifiutata - deve ritenersi, condividendo quanto affermato dall'orientamento sopra indicato, che l'obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilonnetrico, essendo il reato perfezionato nel momento stesso dell'espressione della volontà di sottrarsi all'atto assistito dalla garanzia dell'avviso di farsi assistere da un difensore.

3. Priva di fondamento è, poi, la seconda censura dedotta dal ricorrente, con cui è stata eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, nella ritenuta mancanza di prova circa l'intervenuta effettiva conoscenza di tale atto da parte dell'imputato.

In proposito, infatti, appaiono logiche e congrue, nonc:hé esenti da vizio alcuno, le argomentazioni espresse dai giudici di merito, con cui è stato chiarito, in termini di fatto, come nella relata di notifica del decreto di citazione a giudizio il Maffoni fosse stato indicato dagli operanti come soggetto da loro «conosciuto», e quindi perfettamente identificato nella sua identità al momento della ricezione dell'atto.

A fronte di tale stato di cose, appare conseguentemente logica l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello dedotto dalla difesa, osservando che «la deduzione sulla nullità della notifica del decreto di citazione di primo grado doveva articolarsi in una impugnazione della relata per falsità, e nella contestuale deduzione difensiva di avere perduto il contatto soggettivo/personale con il proprio assistito (che lo aveva peraltro nominato quale difensore di fiducia a seguito della rituale notifica del decreto penale, e quindi in circostanze di certezza circa la conoscenza del processo a suo carico)».

Con tale argomentazione la Corte di appello non ha evocato il necessario ricorso allo strumento della querela di falso, come invece lamentato dal Maffoni in seno al proprio ricorso, effettivamente non essendo azionabile tale istituto nel processo penale (cfr. tuttavia, in termini contrari: Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Bianchi, Rv. 278512-01; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279-01) - stante l'assenza di atti di fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in conseguenza dell'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e, in generale, per la non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica -, ma ha invece, più semplicemente, evidenziato come per contestare il contenuto della relata di notifica fosse indispensabile dimostrare che quanto ivi riportato fosse falso.

Ed infatti, se è vero, in termini generali, che i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanl:o, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Zanzurino, Rv. 274839-01), è anche vero, tuttavia - con specifico riferimento al caso in esame - che, nonostante la mancata previsione che la relazione di notifica faccia fede sino a querela di falso, il giudice non può liberamente valutare tale atto, il quale conserva la qualità di atto pubblico con carattere fidefaciente, sia pur solo in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020, Lovato, Rv. 278949-01; Sez. 6, n. 9759 del 15/06/1999, Piccione, Rv. 214321-01).

Ne consegue che la parte che vuole addurre la falsità delle modalità di notificazione attestate dall'ufficiale notificatore non può provarla se non dimostrando rigorosamente che il pubblico ufficiale è incorso nel reato di cui all'art. 479 cod. pen. (così, espressamente, Sez. 3, n. 44687 del 07/10/2004, Delle Coste, Rv. 230315-01).

La nullità della notificazione di un atto non può essere dichiarata, cioè, sul solo presupposto che una parte adduca la falsità delle modalità attestate nella relazione di notificazione senza fornire la prova che il pubblico ufficiale notificatore abbia commesso un delitto di falso (Sez. 2, n. 13748 del 10/03/2009, Scintu, Rv. 244056-01).

Ciò, all'evidenza, non è stato effettuato nel caso di specie dall'imputato, con conseguente impossibilità di accogliere la doglianza da lui dedotta.

4. Manifestamente infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, con cui sono stati eccepiti violazione dell'art. 208 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omesso esame dell'imputato in dibattimento.

In proposito, infatti, è sufficiente osservare come, per esegesi costante di questa Corte di legittimità, l'esame dell'imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (così, tra le altre: Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Scorsolini, Rv. 275909-01; Sez. 2, n. 44945 del 11/10/2013, Mazzaferro, Rv. 257311-01).

D'altro canto, è stato pure affermato che il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Annurri, Rv. 253459-01).

5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] the ha concluso chiedends_ìì udiío il difensorg7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena del 10 aprile 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e alla sospensione della patente di guida per mesi sei, con pera sospesa e non menzione, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, dopo aver condotto un'autovettura in uno stato che faceva ritenere sussistente un'alterazione conseguente all'assunzione di bevande alcoliche, verificato dalla P.G. mediante osservazione della sintomatologia evidenziata (alito vinoso e disorientamento), si era rifiul:ato di sottoporsi all'accertamento mediante idonea apparecchiatura alcoltest. 2. Avverso l'indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo è stata lamentata violazione degli artt. 354, 356, 180, 182, comma 2, cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., oltre ad omissione, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, affermazione di fatti inesistenti, travisamento della prova e mancanza di disamina dei motivi di appello. Il ricorrente ha eccepito la nullità delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria per omessa effettuazione dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore, a suo dire necessario nel momento in cui viene dato inizio all'accertamento strumentale mediante alcoltest, e ciò anche a fronte del rifiuto espresso da parte dell'interessato di sottoporsi a tale accertamento. Benché, infatti, risulti contrassegnata con una "X" la casella sul verbale prestampato riguardante l'avvenuta informazione al prevenuto della facoltà di farsi assistere da un difensore, il ricorrente hai eccepito, sotto vari profili, plurime ragioni per cui tale avviso non sarebbe stato nella realtà effettivamente dato, non essendo stato fatto alcun riferimento ad esso in nessun atto di P.G. e non essendo stato riferito in ordine a ciò da parte dei vari testi escussi. La sentenza impugnata sarebbe, in particolare, viziata per non essersi confrontata adeguatamente con le indicate doglianze, ritenendo le stesse erroneamente irrilevanti, per riferirsi invece, in maniera acritica, alle non corrette considerazioni espresse da parte del primo giudice.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 171 e 178 lett. c) cod. proc. pen., mancanza di prova circa l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nonché omessa, contraddittoria e/o manifestamente illogica motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, nella ritenuta mancanza - sotto vari profili - di prova certa in ordine all'intervenuta effettiva sua conoscenza di tale atto. Sarebbe, in particolare, viziata la motivazione di rigetto espressa dal giudice di secondo grado sul punto, in quanto riferentesi ad una presunta necessità dell'impugnazione, in questi casi, della relata di notifica mediante lo strumento della querela di falso, invece del tutto infondata, essendo tale ultimo un istituto non estensibile al processo penale, secondo l'interpretazione resa da questa Corte di legittimità. Anche in questo caso l'impugnato provvedimento risulterebbe viziato per non essersi adeguatamente confrontato con le puntuali censure dedotte da parte dell'appellante. Con l'ultima doglianza il Maffoni ha lamentato, infine, omesso esame dell'imputato, in violazione dell'art. 208 cod. proc. pen., oltre ad omessa, contraddittoria e/o manifestamente illogica motivazione. A dire del ricorrente, il mancato espletamento del suo esame, da lui legittimamente richiesto e ammesso dal giudice di primo grado, avrebbe comportato la lesione del proprio diritto di difesa e determinato una nullità di ordine generale ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. prpc. pen., da lui tempestivamente eccepita. Avrebbe, in particolare, errato il decidente di primo grado nell'aver revocato l'esame dell'imputato, stante la sua assenza, senza che l'udienza fosse stata espressamente fissata per svolgere attività istruttoria e senza consentire un differimento della trattazione per espletare il suddetto esame. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva, in primo luogo, la manifesta infondatezza dell'introduttiva doglianza, in quanto - a prescindere dall'avvenuta informazione, o meno, all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore, come invero sembrerebbe dalla presenza di una "X" apposta sulla relativa casella del verbale - deve essere dato seguito, in maniera troncante, all'indirizzo ermeneutico, reiteratamente osservato in diverse pronunce di questa Sezione, per cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (così, tra le tante, Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745-01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072-01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028-01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920-01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278579-01). Ciò in quanto l'avvertimento ex art.114 disp. att. cod. proc. pen. è previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza, e l'eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell'atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, venga condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall'art. 186, comma 7, cod. strada. E' stato osservato, ancora, che l'art. 354 cod. proc. pen., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione «nel procedere al compimento degli atti», indica chiaramente il momento in cui ci si accinge a compiere l'atto, nella specie di rilevazione dell'alcolemia mediante etilometro, e perciò, se ci si sta apprestando a compiere l'atto, significa che l'interessato vi abbia acconsentito. Il rifiuto eventuale - e con esso il reato istantaneo di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada - è da considerarsi che avvenga in un momento antecedente. Ritiene il Collegio che militi a favore di siffatta interpretazione anche il testo dell'art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed at1:uazione del codice della strada, nel quale, disponendo sull'accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che «Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomal:iche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida». La lettera della norma, che chiarisce le modalità di effettuazione del test (misurazione della concentrazione di alcool nell'area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce, altresì, ,attraverso l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva «ovvero», l'alternativa fra l'ipotesi dell'accertamento e quella del rifiuto, sicché se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche «Nel procedere agli accertamenti» ovvero in caso di «rifiuto opposto dall'interessato», significa che il rifiuto precede l'inizio del compimento dell'atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanza difensiva prevista dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Operata questa ulteriore precisazione - esclusivamente utile ad illuminare l'intenzione legislativa in ordine all'inizio del compimento dell'atto assistito, come atto successivo alla constatazione dei sintomi ed al consenso di sottoporsi al test, essendo il rifiuto, che implica la sola constatazione dei sintomi, alternativo al compimento della procedura di accertamento tecnico, in quanto rifiutata - deve ritenersi, condividendo quanto affermato dall'orientamento sopra indicato, che l'obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilonnetrico, essendo il reato perfezionato nel momento stesso dell'espressione della volontà di sottrarsi all'atto assistito dalla garanzia dell'avviso di farsi assistere da un difensore. 3. Priva di fondamento è, poi, la seconda censura dedotta dal ricorrente, con cui è stata eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, nella ritenuta mancanza di prova circa l'intervenuta effettiva conoscenza di tale atto da parte dell'imputato. In proposito, infatti, appaiono logiche e congrue, nonc:hé esenti da vizio alcuno, le argomentazioni espresse dai giudici di merito, con cui è stato chiarito, in termini di fatto, come nella relata di notifica del decreto di citazione a giudizio il Maffoni fosse stato indicato dagli operanti come soggetto da loro «conosciuto», e quindi perfettamente identificato nella sua identità al momento della ricezione dell'atto. A fronte di tale stato di cose, appare conseguentemente logica l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello dedotto dalla difesa, osservando che «la deduzione sulla nullità della notifica del decreto di citazione di primo grado doveva articolarsi in una impugnazione della relata per falsità, e nella contestuale deduzione difensiva di avere perduto il contatto soggettivo/personale con il proprio assistito (che lo aveva peraltro nominato quale difensore di fiducia a seguito della rituale notifica del decreto penale, e quindi in circostanze di certezza circa la conoscenza del processo a suo carico)». Con tale argomentazione la Corte di appello non ha evocato il necessario ricorso allo strumento della querela di falso, come invece lamentato dal Maffoni in seno al proprio ricorso, effettivamente non essendo azionabile tale istituto nel processo penale (cfr. tuttavia, in termini contrari: Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Bianchi, Rv. 278512-01; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279-01) - stante l'assenza di atti di fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in conseguenza dell'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e, in generale, per la non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica -, ma ha invece, più semplicemente, evidenziato come per contestare il contenuto della relata di notifica fosse indispensabile dimostrare che quanto ivi riportato fosse falso. Ed infatti, se è vero, in termini generali, che i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanl:o, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Zanzurino, Rv. 274839-01), è anche vero, tuttavia - con specifico riferimento al caso in esame - che, nonostante la mancata previsione che la relazione di notifica faccia fede sino a querela di falso, il giudice non può liberamente valutare tale atto, il quale conserva la qualità di atto pubblico con carattere fidefaciente, sia pur solo in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020, Lovato, Rv. 278949-01; Sez. 6, n. 9759 del 15/06/1999, Piccione, Rv. 214321-01). Ne consegue che la parte che vuole addurre la falsità delle modalità di notificazione attestate dall'ufficiale notificatore non può provarla se non dimostrando rigorosamente che il pubblico ufficiale è incorso nel reato di cui all'art. 479 cod. pen. (così, espressamente, Sez. 3, n. 44687 del 07/10/2004, Delle Coste, Rv. 230315-01). La nullità della notificazione di un atto non può essere dichiarata, cioè, sul solo presupposto che una parte adduca la falsità delle modalità attestate nella relazione di notificazione senza fornire la prova che il pubblico ufficiale notificatore abbia commesso un delitto di falso (Sez. 2, n. 13748 del 10/03/2009, Scintu, Rv. 244056-01). Ciò, all'evidenza, non è stato effettuato nel caso di specie dall'imputato, con conseguente impossibilità di accogliere la doglianza da lui dedotta. 4. Manifestamente infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, con cui sono stati eccepiti violazione dell'art. 208 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omesso esame dell'imputato in dibattimento. In proposito, infatti, è sufficiente osservare come, per esegesi costante di questa Corte di legittimità, l'esame dell'imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (così, tra le altre: Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Scorsolini, Rv. 275909-01; Sez. 2, n. 44945 del 11/10/2013, Mazzaferro, Rv. 257311-01). D'altro canto, è stato pure affermato che il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Annurri, Rv. 253459-01). 5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al paga
Sentenza Cassazione n. 27616/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris