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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 45171/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 23 marzo 2016 del Tribunale di Asti che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale da lui commessi in qualità di amministratore della Sipa s.r.I., dichiarata fallita il 16 aprile 2010, unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1,

I. fall., e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216

I. fall., la cui durata era stata fissata in anni dieci, nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

In particolare, la Corte di appello, riqualificata la condotta di bancarotta documentale quale bancarotta semplice, dichiarava non doversi procedere per tale reato perché estinto per prescrizione e conseguentemente escludeva l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e, applicate le attenuanti generiche, riduceva la pena, escludeva la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e riduceva ad anni due la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione della legge penale e la insufficienza della motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe mal interpretato il significato delle prove assunte.

L'acquirente dell'autovettura di cui era stata contestata all'imputato la distrazione aveva affermato di avere risposto ad un annuncio pubblicitario nella seconda metà del 2009 e non aveva dichiarato di aver incontrato il Balducci che aveva assunto la qualifica di amministratore della società poi fallita solo nel settembre del 2009.

La procura a vendere la autovettura risultava sottoscritta dal Balducci solo perché egli era rimasto vittima di un raggiro; neppure vi era certezza che la firma fosse autentica.

Né vi era prova che il procuratore avesse poi consegnato al Balducci l'assegno consegnato a titolo di prezzo della vendita e che il Balducci avesse poi chiesto di sostituirlo con denaro contante.

Era ben possibile che parte della somma, versata in contanti dall'acquirente, fosse stata trattenuta dal procuratore all'insaputa del Balducci.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 23 marzo 2016 del Tribunale di Asti che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale da lui commessi in qualità di amministratore della Sipa s.r.I., dichiarata fallita il 16 aprile 2010, unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., la cui durata era stata fissata in anni dieci, nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. In particolare, la Corte di appello, riqualificata la condotta di bancarotta documentale quale bancarotta semplice, dichiarava non doversi procedere per tale reato perché estinto per prescrizione e conseguentemente escludeva l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e, applicate le attenuanti generiche, riduceva la pena, escludeva la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e riduceva ad anni due la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione della legge penale e la insufficienza della motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe mal interpretato il significato delle prove assunte. L'acquirente dell'autovettura di cui era stata contestata all'imputato la distrazione aveva affermato di avere risposto ad un annuncio pubblicitario nella seconda metà del 2009 e non aveva dichiarato di aver incontrato il Balducci che aveva assunto la qualifica di amministratore della società poi fallita solo nel settembre del 2009. La procura a vendere la autovettura risultava sottoscritta dal Balducci solo perché egli era rimasto vittima di un raggiro; neppure vi era certezza che la firma fosse autentica. Né vi era prova che il procuratore avesse poi consegnato al Balducci l'assegno consegnato a titolo di prezzo della vendita e che il Balducci avesse poi chiesto di sostituirlo con denaro contante. Era ben possibile che parte della somma, versata in contanti dall'acquirente, fosse stata trattenuta dal procuratore all'insaputa del Balducci. 3. Il motivo di ricorso è inammissibile. In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i