CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15958/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11749/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. MA. [OSCURATO:PERSONA]. COOP. INLIQUIDAZIONE, in persona del li- quidatorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indi- rizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –controricorrente – Oggetto:accertamento induttivo puro –dedu- zione costi - detrazione IVA -sanzioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 3950 / 8 /20 21 , depositata il 2 . 11 .20 21 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dian. 3950/8/2021, depositata il 2.11.2021 veniva accolto l’appello propostodalla società GE. MA. [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA]- ZIONEavverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Milano n. 4074 / 15 /20 19 di rigetto del ricorso introduttivo dell’acontribuente. L’avvisodi accertamento veniva emesso per IRES, IRAP, IVA e san- zioni afferenti al periodo d’imposta 2014, agli esiti di una verifica fiscalee sulla base di p.v.c. nel quadro di un accertamento induttivo puro ex art.39, comma 2, d.P.R. n.600 del 1973 sul presupposto dell'omessapresentazione della dichiarazione da parte della contri- buente. Ilgiudice di prime cure aveva disatteso le difese d e lla società e con- fermato l’avviso di accertamento , decisione riformata dal giudice d’appello. Veniva così confermato il riconoscimento ai fini IRES dell’accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto per il periododi imposta , poiché il giudice riteneva che il costo fosse stato effettivamentesostenuto. Egualmente , veniva confermata la dedu- cibilitàdegli oneri bancari corrisposti ad istituti di credito , in quanto l’Agenziasecondo il giudice aveva contestato l’attendibilità della con- tabilitàdella società, ma non specificamente le giustificazioni fornite dalla contribuente. Il giudice inoltre confermava la detraibilità dell’IVAin relazione a prestazioni fatturate da fornitori e risultante dalle dichiarazioni periodiche , limitatamente al l’importo di euro 87.192,con conseguente ricalcolo delle sanzioni. Lasentenza d’appello riformava integralmente la decisione di primo grado,sia quanto alla ripresa relativa al TFR, sia circa la deducibilità deglioneri bancari. La ripresa IVA veniva rideterminata come pure lesanzioni. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadeducendo quattro motivi, cui replica la contribuente con controricorso che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione da parte della sentenza degli artt.39, comma 2 del d.P.R. 600/1973, nonché 115 cod. proc. civ.e 2697 cod. civ.e dell’art. 109 TUIR, con riferimento alla decisione del giudice d’appellodi deducibilità dei co- sti relativi al TFR e agli oneri bancari. 2. In via preliminare, si dà atto che la controricorrente deduce l’inammissibilità del motivo perché la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello coinciderebbe con il riparto dell’onere della prova affermatodalla giurisprudenza della Corte di cassazione , eccezione scrutinabileunitamente alla disamina della censura . 3.Il motivo è fondato . 3.1.Nel caso in esame è stato adottato un p.v.c. nel quadro di un accertamento ex art.39, comma 2, lett. d), d.P.R. n.600/1973. L’art. 39, comma 2 , del d.P.R. n. 600/73 stabilisce che « l’ufficio delle im- poste determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescin- dere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni». In presenza di accertamento induttivo puro, operano le presunzioni cd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, al ricorrere di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, cit..Proprio questo è il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro,differenza che risiede, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 33604 del 18/12/2019). 3.2. Alla ricorrenza dei presupposti per l’induttivo puro, costituendo questa tipologia di accertamento comunque una facoltà per l'Ammi- nistrazione, essa può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o co- munque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contribu- tiva. 3.3. Nell’ambito di tale quadro normativo e della connessa ricostru- zione del riparto dell’onere della prova tra le parti, è innanzitutto erronal’affermazione del giudice a pag.3 della sentenza impugnata secondo cui vi sarebbe nel caso una «non completa attendibilità della contabilità»in presenza – non smentita dal giudice - di legittimo ac- certamento induttivo puro, poiché l’inattendibilità è complessiva. Inoltre, a differenza di quanto eccepito in via preliminare dalla so- cietà, non è conforme bensì eccentrica rispetto alla giurisprudenza della Corte l’affermazione del giudice secondo cui «l’Agenzia riporta all’inattendibilità della contabilità ma non contesta in dettaglio le af- fermazioni dell’appellante»(ibidem), perché attesta la falsa applica- zionedell’art.115 cod. proc. civ. da parte del giudice. Infatti, in pre- senza di presunzioni supersemplici, èla contribuente a dover fornire una prova analiticadei presupposti, in termini di certezza, inerenza, competenza, per la deducibilitàdei prospettati costi relativi al TFR e agli oneri bancari, senza poterfare utile riferimento alla contabilità, perchéritenuta totalmente inattendibile . Perciò, è erroneo il riferi- mento della sentenzaalla «scheda di mastro» ai fini degli accanto- namenti TFR e al «libro giornale»quanto agli interessi passivi. 4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se- condo che introduce, con riferimento alla medesima ripresa e in via subordinata, anche una censura motivazionale. 5. Il terzo motivo dell’Agenzia prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione del giudice circa la ripresa per detrazione IVA, la v iolazione e falsa ap- plicazione degli artt. 55 e 54, comma 4, del d.P.R. 633/1972, 52 d.P.R. 633/1972, in materia di IVA e degli artt. 52 del d.P.R. 633/1972, 2697 cod. civ. e 32 del d.P.R. 600/1973. 6. Il quartomotivo denuncia anche la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per la motivazione apparente adottata dal giudice. 7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per con- nessione e va accolto il terzo,rigettato il quarto . 7.1.Si deve ribadire che la sentenza è nulla perchè affetta da error inprocedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragiona- mento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016) La riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere inter- pretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legit- timitàsulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costi- tuzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti- vazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impu- gnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'a- spettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contra- stoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione per- plessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rile- vanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 7.2. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 mag- gio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della succes- siva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa ladetrazione dell'imposta pagata a monte per l'ac- quisto o l'importazione di beni o servizi per il solo fatto che tali ope- razioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate (Cass.n.25741 del 2021). La giurisprudenza unionaleha anche chiarito che l a detrazione delle imposte a monte è a sua volta collegata alla riscossione delle impo- ste a valle: occorre che le spese compiute per acquistare beni o ser- vizi a monte facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle checonferiscono il diritto a detrazione (ex multis, Corte giustizia UE 14 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-132/16, punto 28). 7.3. Orbene, la sentenza impugnata,con riferimento alla detrazione dell’IVA per operazioni poste in essere con fornitori, dopoaver ripor- tato pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione, a pag.3 af- ferma: «dal prospetto rassuntivo contenuto nel PVC redatto dai ve- rificatori –in atti –sono rilevabili tutti i requisiti di detraibilità dell’IVA versata dalla società per l’importo di euro 87.192». La suddetta motivazione non è apparente, in quanto esprime una ratio decidendicomprensibile e riferita alla fattispecie concreta e ciò comporta la reiezione della quarta censura. Nondimeno, il giudiceha falsamente applicato le disposizioni di legge oggetto del terzo mo- tivo, in quantol’Agenzia ha dimostrato in controricorso di aver con- testato la prova dell’effettivo versamento all’erario dell’IVA sugli ac- quisti di cui si chiede il riconoscimento della detrazionee la sentenza non individuai presupposti de l diritto alla detrazione, necessari per godere della detrazione, anche in assenza di dichiarazione annuale IVA per il periodo di imposta che non preclude in astratto il diritto alla detrazione. 8.La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in re- lazione alprofilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte, inaccoglimento de i motivi primo e terzo del ricorso , riget- tato il quarto eassorbito il secondo, c