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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03650/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2666/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio Oggetto: C orte dei conti - G iudizi di responsabilità - Proscioglimento definitivo del dipendente pubblico - Obbligo di rimborso delle spese di giudizio -Art. 3, comma 2 bis, D.L. 639 del 1996 R.G.N. 2666/2018 Ud. 19/12/2022CC R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 2 di 13 dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 121/2017 depositata il 24/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] citò, innanzi il Tribunale di Palmi, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento dei compensi per l’attività di patrocinio svolta dall’attore in un giudizio di responsabilità contabile promosso contro il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con l’assoluzione di quest’ultimo.

Quest’ultimo, costituitosi, chiede ed ottenne l’autorizzazione a chiamare in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna del medesimo -quale amministrazione di appartenenza-alla corresponsione del compenso chiesto dall’attore ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996 Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 1° ottobre 2008, accolse sia la domanda dell’attore sia la domanda di garanzia di [OSCURATO:PERSONA], condannando conseguentemente il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 7.961,09.

2. Proposto appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] -e costituitisi regolarmente entrambi gli appellati- la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di prime cure, respinse la domanda di garanzia di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 3 di 13 alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio nei confronti delle altre due parti.

La Corte territoriale, nel valutare la domanda di garanzia, escluse in primo luogo che alla stessa potesse trovare applicazione la previsione di cui all’art. 28, C.C.N.L. 14 settembre 2000, in quanto previsione riferita ai soli giudizi di responsabilità civile o penale, e quindi non operante per i giudizi di responsabilità contabile, anche in virtù del diverso rapporto che si configura tra Amministrazione e pubblico dipendente nei primi (nel quali vi è comune contrapposizione alla pretesa dei terzi) e nei secondi (ove invece ricorre una contrapposizione tra Amministrazione edipendente).

La Corte d’appello, quindi, affermò l’esclusiva applicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996 (conv. c on modificazioni con L. 639/1996), dalla cui formulazione letterale –“In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Cortedei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”- la Corte dedusse che presupposti per l’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati sia il definitivo proscioglimento nel merito del medesimo BORRUTO, sia la già intervenuta anticipazione delle spese da parte di quest’ultimo al proprio legale.

In relazione a tale ultimo profilo, quindi, la Corte territoriale affermò che il meccanismo contemplato dal citato art. 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996 contemplava una rifusione da effettuarsi necessariamente ex post, e cioè relativamente a spese già sostenute “e non già mediante il coinvolgimento ex ante della amministrazione (…)” come invece previsto dall’art. 28, C.C.N.L. 14 settembre 2000.

R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 4 di 13 Operate tali premesse, la Corte rilevò sia l’assenza di prova in atti della definitività della sentenza di proscioglimento n. 851/2005 della Corte dei Conti, sia l’evidenza -costituita dalla stessa domanda di pagamento formulata da [OSCURATO:PERSONA]- della mancata anticipazione degli esborsi da parte di [OSCURATO:PERSONA], escludendo, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di garanzia.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorre [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo invece l’accoglimento del ricorso.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380bis.1, c.p.c.

5. Hanno depositato memorie sia il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]sia il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi la cui formulazione, peraltro, presenta alcune difformità tra laversione offerta come sintesi a pag. 1 -recte 2- e la versione che precede la trattazione dei singoli motivi, risultando opportuno fare riferimento a quest’ultima.

1.1. Il primo motivo di ricorso è - testualmente - intitolato: “ERRONEITA’ –NULLITA’ della SENTENZA IMPUGNATA per PALESE e/o [OSCURATO:PERSONA] di NORME di LEGGE, per [OSCURATO:PERSONA] e/o IUDICANDO, per [OSCURATO:PERSONA] un [OSCURATO:PERSONA] per il GIUDIZIO che è STATO OGGETTO di DISCUSSIONE tra le PARTI – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il GIUDIZIO che [OSCURATO:PERSONA] R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 5 di 13 di DISCUSSIONE tra le PARTI in RELAZIONE all’ARTICOLO 360 n. 3, 4 e 5 C.P.C. – VIOLAZIONE e/o [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1720 C.C.

ART. 3 COMMA 2 [OSCURATO:PERSONA] D.L. 543/1996 NONCHE’ ART. 18 COMMA 1 DECRETO LEGGE 25 MARZO 1997 N. 67 COV.

IN LEGGE 23 MAGGIO 1997 N. 137 – [OSCURATO:PERSONA]. 106 – 269 – 91 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 n. 3 e 4 C.P.C.”.

In particolare, il ricorso deduce che: − la domanda di manleva dell’odierno ricorrente si basa comunque su un “principio generale di tutela soggettiva riconosciuta dal nostro ordinamento che non richiede la necessità di una norma specifica per procedere al rimborso degli oneri legali” già sancito dagli artt. 19 d.P.R. 509/1979, 22, d.P.R. 347/1983 e67 d.P.R. 268/1987; − la domanda era stata formulata anche allo scopo di ottenere l’accertamento della congruità dei compensi chiesti da [OSCURATO:PERSONA], avendo il [OSCURATO:PERSONA] omesso di formulare il parere dovuto per legge -in tal modo rendendosi inadempiente rispetto ad uno specifico obbligo- peraltro contestando la congruità dei compensi solo nel giudizio di appello; − il mancato riconoscimento del diritto al rimborso viene a violare il disposto di cui agli artt. 1720 e 2031 c.c., 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996 e 18 D.L. 67/1997; − la Corte territoriale avrebbe statuito ultra petita non avendo il [OSCURATO:PERSONA] mai dedotto il mancato pagamento da parte del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]; − in ogni caso la Corte d’ap pello non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme sul rimborso delle spese legali, R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 6 di 13 discendendo quest’obbligo unicamente dalla pronuncia di assoluzione nel giudizio contabile; − risulterebbe violato anche il disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., dal momento che, a seguito del proscioglimento del ricorrente, le spese legali del giudizio di contabilità dovevano comunque essere poste a carico dell’amministrazione di appartenenza.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è - testualmente - intitolato: “ERRONEITA’ della SENTENZA IMPUGNATA per PALESE e/o [OSCURATO:PERSONA] di NORME di LEGGE, per [OSCURATO:PERSONA] e/o IUDICANDO, per [OSCURATO:PERSONA] PARTI – [OSCURATO:PERSONA] ed ESAME di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] di DISCUSSIONE tra le PARTI – VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. in RELAZIONE all’ARTICOLO. 360 n. 5 C.P.C.”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale: − avrebbe omesso sia di pro nunciarsi sulla domanda di accertamento dell’entità del compenso spettante a [OSCURATO:PERSONA]; − avrebbe violato gli artt. 106 e 269 c.p.c. omesso di esaminare il profilo di ammissibilità della domanda di garanzia del ricorrente, revocandone l’accoglimento.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale effettuata in ricorso e concernente la certificazione di passaggio in giudicato della decisione della Corte dei Conti che ha prosciolto l’odierno ricorrente.

Il document o, infatti, non concern e né la nullità della sentenza impugnata né l’ammissibilità del ricorso e risulta conseguentemente R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 7 di 13 del tutto estraneoall’ambito di ammissibilità fissato dall’art. 372 c.p.c., dovendosi rilevare, ulteriormente, che, qualora la Corte d’appello avesse erroneamente affermato l’inesistenza del documento -come lamenta il ricorrente a pag. 14 del ricorso, senza peraltro indicare la specifica sede in cui tale produzione sarebbe avvenuta, in tal modo violando il canone di completezza del ricorso- era a disposizione del ricorrente lo specifico rimedio della revocazione.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, si deve osservare che il ricorso viene a dedurre, cumulativamente, i motivi di cui ai nn. 3), 4; e 5) dell’art. 360 c.p.c.

Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Ciò in quanto l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento dellerisultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 8 di 13 di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018 - Rv. 651324 –01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013 - Rv. 627659 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011 - Rv. 619790 - 01).

Nel caso in esame il ricorso, dopo l’enunciazione di una sorta di “motivo omnibus”, procede in molti casi ad una serie di disorganiche considerazioni in diritto ed in fatto, con un contenuto quanto mai eterogeneo che si pone in contrasto con il principio di chiarezza e sinteticità espositiva enunciato da Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 - Rv. 662971 – 01, dovendosi osservare che nel caso in esame detta violazione comporta una radicale compromissione dell'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c.

In secondo luogo, si osservare, il motivo viene a dedurre doglianze -”erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio” e “erronea motivazione ed erroneo esame di circostanze decisive per ilgiudizio” - che fuoriescono ampiamente dall’ambito consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c.

Quanto all’«erroneo esame circa un fatto decisivo», infatti, la deduzione si traduce in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 9 di 13 sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente-insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01).

Va ribadito, infatti, il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni , implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002 - Rv. 558495 -01).

Quanto alla «erronea motivazione ed erroneo esame di circostanze decisive per il giudizio», occorre rammentare, in primo luogo che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 10 di 13 individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza-di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 – 01; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01).

Il disposto di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,quindi, non può essere invocato allo scopo di formulare doglianze relative a mere questioni o argomentazioni, risultando conseguentemente inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 -Rv. 655413 – 01; C ass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 -Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 -Rv. 644485 - 01).

Quanto, poi, alle ulteriori deduzioni circa l’omessa valutazione di circostanze decisive, le stesse vengono a violare ilcanone, stabilito da Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629831 - 01 , a mente del quale -dovendosi riferire l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti edabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)-consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 11 di 13 degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.,il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2)il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il " quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività".

Indicazioni, queste, ampiamente carenti nel motivo di ricorso, il quale, in sostanza, viene a dolersi non dell’omesso esame di fatti, ma dell’omessa valutazione da parte del giudice d’appello di mere argomentazioni e tesi difensive, dovendosi ribadire l’inammissibilità dei motivi di ricorso che vengano di fatto a sollecitare a questa Corte un riesame del merito della questione, in quanto la Corte di cassazione, nella sua veste di giudice di legittimità non può essere chiamata a costituire surrettiziamente un terzo grado di merito.

Ultimo profilo di inammissibilità è costituito dal fatto che la decisione della Corte d’appello viene a basarsi su una doppia ratio decidendi - avendo la Corte territoriale escluso la fondatezza della domanda in virtù dell’assenza di prova sia del passaggio in giudicato della sentenza del proscioglimento sia dell’intervenuto precedente pagamento del legale-laddove il ricorso risulta indirizzato unicamente nei confronti della seconda ratio, limitandosi a dedurre in ordine al primo profilo l’erroneità dell’affermazione della Corte d’appello sulla scorta di deduzioni che risultano inammissibili e fondate, parimenti, su produzioni documentali parimenti inammissibili.

Ne consegue l’applicazione del principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 12 di 13 oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 -Rv. 621882 – 01 ; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 - Rv. 648023 – 0 1 ; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 - Rv. 619427 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 -Rv. 590852 - 01) .

4. Il principio testè enunciato vale ad evidenziare l’inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso.

Anche in questo caso, infatti, l’ipotetico accoglimento delle argomentazioni formulate dal ricorrente non varrebbe ad elidere la seconda ratio decidendi su cui la decisione della Corte territoriale risulta comunque autonomamente fondata.

5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

In virtù del carattere adesivo assunto dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA], le spese di quest’ultimo debbono, invece, essere dichiarate integralmente compensate.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 13 di 13 P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge.

Dichiara integralmente compensate le spese del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2666/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio Oggetto: C orte dei conti - G iudizi di responsabilità - Proscioglimento definitivo del dipendente pubblico - Obbligo di rimborso delle spese di giudizio -Art. 3, comma 2 bis, D.L. 639 del 1996 R.G.N. 2666/2018 Ud. 19/12/2022CC R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 2 di 13 dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 121/2017 depositata il 24/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citò, innanzi il Tribunale di Palmi, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento dei compensi per l’attività di patrocinio svolta dall’attore in un giudizio di responsabilità contabile promosso contro il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con l’assoluzione di quest’ultimo. Quest’ultimo, costituitosi, chiede ed ottenne l’autorizzazione a chiamare in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna del medesimo -quale amministrazione di appartenenza-alla corresponsione del compenso chiesto dall’attore ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996 Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 1° ottobre 2008, accolse sia la domanda dell’attore sia la domanda di garanzia di [OSCURATO:PERSONA], condannando conseguentemente il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 7.961,09. 2. Proposto appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] -e costituitisi regolarmente entrambi gli appellati- la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di prime cure, respinse la domanda di garanzia di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 3 di 13 alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio nei confronti delle altre due parti. La Corte territoriale, nel valutare la domanda di garanzia, escluse in primo luogo che alla stessa potesse trovare applicazione la previsione di cui all’art. 28, C.C.N.L. 14 settembre 2000, in quanto previsione riferita ai soli giudizi di responsabilità civile o penale, e quindi non operante per i giudizi di responsabilità contabile, anche in virtù del diverso rapporto che si configura tra Amministrazione e pubblico dipendente nei primi (nel quali vi è comune contrapposizione alla pretesa dei terzi) e nei secondi (ove invece ricorre una contrapposizione tra Amministrazione edipendente). La Corte d’appello, quindi, affermò l’esclusiva applicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996 (conv. c on modificazioni con L. 639/1996), dalla cui formulazione letterale –“In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Cortedei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”- la Corte dedusse che presupposti per l’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati sia il definitivo proscioglimento nel merito del medesimo BORRUTO, sia la già intervenuta anticipazione delle spese da parte di quest’ultimo al proprio legale. In relazione a tale ultimo profilo, quindi, la Corte territoriale affermò che il meccanismo contemplato dal citato art. 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996 contemplava una rifusione da effettuarsi necessariamente ex post, e cioè relativamente a spese già sostenute “e non già mediante il coinvolgimento ex ante della amministrazione (…)” come invece previsto dall’art. 28, C.C.N.L. 14 settembre 2000. R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 4 di 13 Operate tali premesse, la Corte rilevò sia l’assenza di prova in atti della definitività della sentenza di proscioglimento n. 851/2005 della Corte dei Conti, sia l’evidenza -costituita dalla stessa domanda di pagamento formulata da [OSCURATO:PERSONA]- della mancata anticipazione degli esborsi da parte di [OSCURATO:PERSONA], escludendo, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di garanzia. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo invece l’accoglimento del ricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380bis.1, c.p.c. 5. Hanno depositato memorie sia il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]sia il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi la cui formulazione, peraltro, presenta alcune difformità tra laversione offerta come sintesi a pag. 1 -recte 2- e la versione che precede la trattazione dei singoli motivi, risultando opportuno fare riferimento a quest’ultima. 1.1. Il primo motivo di ricorso è - testualmente - intitolato: “ERRONEITA’ –NULLITA’ della SENTENZA IMPUGNATA per PALESE e/o [OSCURATO:PERSONA] di NORME di LEGGE, per [OSCURATO:PERSONA] e/o IUDICANDO, per [OSCURATO:PERSONA] un [OSCURATO:PERSONA] per il GIUDIZIO che è STATO OGGETTO di DISCUSSIONE tra le PARTI – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il GIUDIZIO che [OSCURATO:PERSONA] R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 5 di 13 di DISCUSSIONE tra le PARTI in RELAZIONE all’ARTICOLO 360 n. 3, 4 e 5 C.P.C. – VIOLAZIONE e/o [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1720 C.C. ART. 3 COMMA 2 [OSCURATO:PERSONA] D.L. 543/1996 NONCHE’ ART. 18 COMMA 1 DECRETO LEGGE 25 MARZO 1997 N. 67 COV. IN LEGGE 23 MAGGIO 1997 N. 137 – [OSCURATO:PERSONA]. 106 – 269 – 91 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 n. 3 e 4 C.P.C.”. In particolare, il ricorso deduce che: − la domanda di manleva dell’odierno ricorrente si basa comunque su un “principio generale di tutela soggettiva riconosciuta dal nostro ordinamento che non richiede la necessità di una norma specifica per procedere al rimborso degli oneri legali” già sancito dagli artt. 19 d.P.R. 509/1979, 22, d.P.R. 347/1983 e67 d.P.R. 268/1987; − la domanda era stata formulata anche allo scopo di ottenere l’accertamento della congruità dei compensi chiesti da [OSCURATO:PERSONA], avendo il [OSCURATO:PERSONA] omesso di formulare il parere dovuto per legge -in tal modo rendendosi inadempiente rispetto ad uno specifico obbligo- peraltro contestando la congruità dei compensi solo nel giudizio di appello; − il mancato riconoscimento del diritto al rimborso viene a violare il disposto di cui agli artt. 1720 e 2031 c.c., 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996 e 18 D.L. 67/1997; − la Corte territoriale avrebbe statuito ultra petita non avendo il [OSCURATO:PERSONA] mai dedotto il mancato pagamento da parte del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]; − in ogni caso la Corte d’ap pello non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme sul rimborso delle spese legali, R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 6 di 13 discendendo quest’obbligo unicamente dalla pronuncia di assoluzione nel giudizio contabile; − risulterebbe violato anche il disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., dal momento che, a seguito del proscioglimento del ricorrente, le spese legali del giudizio di contabilità dovevano comunque essere poste a carico dell’amministrazione di appartenenza. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è - testualmente - intitolato: “ERRONEITA’ della SENTENZA IMPUGNATA per PALESE e/o [OSCURATO:PERSONA] di NORME di LEGGE, per [OSCURATO:PERSONA] e/o IUDICANDO, per [OSCURATO:PERSONA] PARTI – [OSCURATO:PERSONA] ed ESAME di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] di DISCUSSIONE tra le PARTI – VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. in RELAZIONE all’ARTICOLO. 360 n. 5 C.P.C.”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale: − avrebbe omesso sia di pro nunciarsi sulla domanda di accertamento dell’entità del compenso spettante a [OSCURATO:PERSONA]; − avrebbe violato gli artt. 106 e 269 c.p.c. omesso di esaminare il profilo di ammissibilità della domanda di garanzia del ricorrente, revocandone l’accoglimento. 2. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale effettuata in ricorso e concernente la certificazione di passaggio in giudicato della decisione della Corte dei Conti che ha prosciolto l’odierno ricorrente. Il document o, infatti, non concern e né la nullità della sentenza impugnata né l’ammissibilità del ricorso e risulta conseguentemente R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 7 di 13 del tutto estraneoall’ambito di ammissibilità fissato dall’art. 372 c.p.c., dovendosi rilevare, ulteriormente, che, qualora la Corte d’appello avesse erroneamente affermato l’inesistenza del documento -come lamenta il ricorrente a pag. 14 del ricorso, senza peraltro indicare la specifica sede in cui tale produzione sarebbe avvenuta, in tal modo violando il canone di completezza del ricorso- era a disposizione del ricorrente lo specifico rimedio della revocazione. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, si deve osservare che il ricorso viene a dedurre, cumulativamente, i motivi di cui ai nn. 3), 4; e 5) dell’art. 360 c.p.c. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Ciò in quanto l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento dellerisultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 8 di 13 di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018 - Rv. 651324 –01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013 - Rv. 627659 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011 - Rv. 619790 - 01). Nel caso in esame il ricorso, dopo l’enunciazione di una sorta di “motivo omnibus”, procede in molti casi ad una serie di disorganiche considerazioni in diritto ed in fatto, con un contenuto quanto mai eterogeneo che si pone in contrasto con il principio di chiarezza e sinteticità espositiva enunciato da Cass. Sez. U - Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 - Rv. 662971 – 01, dovendosi osservare che nel caso in esame detta violazione comporta una radicale compromissione dell'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c. In secondo luogo, si osservare, il motivo viene a dedurre doglianze -”erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio” e “erronea motivazione ed erroneo esame di circostanze decisive per ilgiudizio” - che fuoriescono ampiamente dall’ambito consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c. Quanto all’«erroneo esame circa un fatto decisivo», infatti, la deduzione si traduce in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 9 di 13 sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente-insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01). Va ribadito, infatti, il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni , implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002 - Rv. 558495 -01). Quanto alla «erronea motivazione ed erroneo esame di circostanze decisive per il giudizio», occorre rammentare, in primo luogo che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 10 di 13 individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza-di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 – 01; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01). Il disposto di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,quindi, non può essere invocato allo scopo di formulare doglianze relative a mere questioni o argomentazioni, risultando conseguentemente inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 -Rv. 655413 – 01; C ass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 -Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 -Rv. 644485 - 01). Quanto, poi, alle ulteriori deduzioni circa l’omessa valutazione di circostanze decisive, le stesse vengono a violare ilcanone, stabilito da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629831 - 01 , a mente del quale -dovendosi riferire l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti edabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)-consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 11 di 13 degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.,il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2)il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il " quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Indicazioni, queste, ampiamente carenti nel motivo di ricorso, il quale, in sostanza, viene a dolersi non dell’omesso esame di fatti, ma dell’omessa valutazione da parte del giudice d’appello di mere argomentazioni e tesi difensive, dovendosi ribadire l’inammissibilità dei motivi di ricorso che vengano di fatto a sollecitare a questa Corte un riesame del merito della questione, in quanto la Corte di cassazione, nella sua veste di giudice di legittimità non può essere chiamata a costituire surrettiziamente un terzo grado di merito. Ultimo profilo di inammissibilità è costituito dal fatto che la decisione della Corte d’appello viene a basarsi su una doppia ratio decidendi - avendo la Corte territoriale escluso la fondatezza della domanda in virtù dell’assenza di prova sia del passaggio in giudicato della sentenza del proscioglimento sia dell’intervenuto precedente pagamento del legale-laddove il ricorso risulta indirizzato unicamente nei confronti della seconda ratio, limitandosi a dedurre in ordine al primo profilo l’erroneità dell’affermazione della Corte d’appello sulla scorta di deduzioni che risultano inammissibili e fondate, parimenti, su produzioni documentali parimenti inammissibili. Ne consegue l’applicazione del principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 12 di 13 oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 -Rv. 621882 – 01 ; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 - Rv. 648023 – 0 1 ; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 - Rv. 619427 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 -Rv. 590852 - 01) . 4. Il principio testè enunciato vale ad evidenziare l’inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso, infatti, l’ipotetico accoglimento delle argomentazioni formulate dal ricorrente non varrebbe ad elidere la seconda ratio decidendi su cui la decisione della Corte territoriale risulta comunque autonomamente fondata. 5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. In virtù del carattere adesivo assunto dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA], le spese di quest’ultimo debbono, invece, essere dichiarate integralmente compensate. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). R.G. 2666/2018 - Pagina nr. 13 di 13 P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Dichiara integralmente compensate le spese del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 03650/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris