CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 12803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello. Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', difensore dell'imputato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato atto che su istanza del difensore dell'imputato, è stata disposta la trattazione orale della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del reato e alla recidiva contestata, rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, che svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello ha omesso di dichiarare inammissibile il gravame di merito, in quanto tardivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1.Come premesso, il ricorso investe la pronuncia impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la tardività del gravame di merito, decidendo sul merito dell'impugnazione; la doglianza è deducibile esclusivamente come error in procedendo, il quale postula, per sua natura, l'esame dell'incartamento processuale, al fine di verificare la fondatezza del rilievo del ricorrente, essendo ben noto che, rispetto alle questioni di rito, il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale. La lettura degli atti induce a ritenere fondata la doglianza del ricorrente. 2.Come emerge dalla annotazione a margine della sentenza di primo grado, l'estratto contumaciale venne notificato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ( dichiarato contumace dal Tribunale) presso la Casa circondariale di Cassino in data 4 marzo 2013. Dalla attestazione della data di deposito dell'atto di appello presso il Tribunale di Cassino, e dalla comunicazione della cancelleria in data 19 aprile 2013, si evince che l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato, venne depositata presso il citato Tribunale solo il 19/04/2013 (venerdì), ovvero un giorno oltre la scadenza del termine per impugnare, fissato in 45 giorni dall'art. art. 585 co. 1 lett. c) e comma 2 lett. d), nella formulazione all'epoca vigente, come calcolato in relazione all'art. 544 co. 3 cod. proc. pen. ( il Tribunale aveva, infatti, fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione). 3. L'appello di [OSCURATO:PERSONA] era, dunque, tardivo, e, conseguentemente, esso deve essere dichiarato inammissibile. E' sempre valido, infatti, il principio che l'inammissibilità dell'impugnazione, pur non rilevata dal giudice di appello, deve essere dichiarata dalla Corte di Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale (Sez. 4, sentenza n. 16399 del 3 ottobre 1990, rv. 185996). Invero, le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento; ne consegue che, ove sia proposta impugnazione avverso la decisione del giudice di appello, la Corte di cassazione, se rileva che l'atto di appello contro la decisione del Tribunale era inammissibile, deve provvedere alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 1, sentenza n. 3462 del 24 settembre 1987, rv. 176912; conf. Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Rv. 260359, conf. Sez. 3 n. 20356 del 02/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281630 - fattispecie nelle quali - come nel caso odierno - la rilevata inammissibilità dell'appello era dovuta a tardiva presentazione dei motivi). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] i 4, 1.47 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I