CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 51447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede che l'impugnata sentenza sia annullata limitatamente dalla quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio sul punto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 25 gennaio 2023, in accoglimento del ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione, sez. 4, ha annullato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 29 aprile 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'omessa motivazione sulla quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile. Ha rilevato la Corte di cassazione che la determinazione delle somme da riconoscersi per le spese sostenute dalle parti civili in caso di sentenza di patteggiamento deve «... essere adeguatamente motivata dal giudice quanto alle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate (cfr. Sez. U, Tizzi, n. 40288 del 2011, Rv. 250680; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, Franco, Rv. 278286 - 01)». 1.1. Nel giudizio di rinvio, con la sentenza del 16 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, ha proceduto ad una nuova quantificazione delle spese di lite in favore della costituita parte civile, rideterminate nella somma complessiva di €4.446,00, per le spese di costituzione e giudizio, oltre accessori di legge, indicando le seguenti voci: fase di studio, C 450; fase introduttiva C 540, fase decisoria C 1350. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha poi aumentato l'importo di C 2.106 ex art. 12, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 (C 702 per ciascuna parte civile). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con l'unico motivo si deduce l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al d.m. n. 55 del 2014 perché il Giudice per le indagini preliminari sarebbe incorso nello stesso errore già evidenziato dalla Corte di cassazione: nel determinare la somma da liquidarsi in favore delle costituite parti civili, si sarebbe limitato alla indicazione delle singole voci di spesa senza motivare e verificare se potessero essere riconosciute in ragione delle attività concretamente svolte. 2.2. In particolare, si deduce che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe dovuto liquidare la fase decisionale ex art. 444 cod. proc. pen., che non coinvolgerebbe la parte civile e si contesta la legalità della somma liquidata in relazione alla motivazione sul punto. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe erroneamente applicato l'art. 12 del d.m. n.55 del 2014 in quanto avrebbe considerato che vi sia la costituzione di quattro diversi soggetti invece che di due, essendo irrilevante che la costituzione sia avvenuta da parte dei genitori. Inoltre, avrebbe determinato un 2 Cy) aumento di C 702,00, cioè del 30%, anziché del 20% previsto dalla norma per le ipotesi in cui uno stesso difensore assista più parti processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Il principio di diritto espresso nella sentenza di annullamento con rinvio dalla Sez. 4 - sull'obbligo di motivazione della liquidazione degli onorari del difensore - richiama la sentenza di Sez. U, Tizzi, n. 40288 del 2011, Rv. 250680 che si fondava su un diverso regime normativo. Quando è stata pronunciata la sentenza Tizzi era, infatti, in vigore il Decreto 8 aprile 2004, n. 127, «Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali» che, in relazione alla tariffa penale, all'art. 1, prevedeva che: «1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente. 2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti. 3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, la durata della fase dibattimentale, l'entità economica o la importanza degli interessi coinvolti, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e la entità della assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali .. ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi possono essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine. 4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili. 5. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista».1.2. Tale decreto fu sostituito dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) che introdusse la liquidazione in fasi e con l'art. 12, comma 2, fissò i seguenti criteri di liquidazione per il giudice: «2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata». 1.3. Il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) ha confermato la liquidazione per fasi ma ha apportato una rilevante modifica al precedente sistema di liquidazione perché nell'art. 12, in rubrica «Parametri generali per la determinazione dei compensi», comma 1, ultimo periodo, ha stabilito che: «Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento». I parametri generali sono quelli indicati nei precedenti periodi del comma 1 dell'art. 12: «1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime». 1.4. Il DM n. 37 del 2018 ha apportato alcune modifiche all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 12 modificando le percentuali di oscillazione dal valore medio («Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento») e quelle per l'aumento, ove il difensore difenda più parti nel processo; per quanto qui interessa, la percentuale è stata aumentata al 30% («2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti ...»). 1.5. Infine, il decreto del 13 agosto 2022 n. 147, ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole «di regola», e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense (così testualmente, in motivazione, Sez. 2 Civ., n. 10438 del 19/04/2023, Rv. 667640 - 01). Ha, altresì, ridotto la forbice per l'oscillazione della liquidazione. 1.6. L'art. 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, in rubrica «Parametri generali per la determinazione dei compensi», in vigore dal 23 ottobre 2022, nell'ultimo periodo del comma 1, dispone che «Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». 1.7. I parametri generali per la liquidazione sono indicati nei periodi del comma 1 precedenti a quello ora riportato: «Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, 5 L pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime». 1.8. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.m. n. 55 del 2014, il compenso del difensore si liquida per fasi, così divise, con indicazione esemplificativa delle attività che possono essere svolte: «3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile; c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato; d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica». 1.9. Il motivo è inammissibile per genericità laddove contesta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che il giudice si sarebbe limitato alla indicazione delle singole voci di spesa senza motivare e verificare se potessero essere riconosciute in ragione delle attività concretamente svolte. 1.9.1. Correttamente sono state liquidate le fasi «esame e studio» ed «introduttiva» perché la fase introduttiva è avvenuta mediante il deposito, da parte della parte civile dell'istanza di liquidazione e ciò ha implicato la concretizzazione della fase di studio, perché la redazione dell'istanza presuppone l'esame e lo studio degli atti su cui essa si fonda e, in genere, la consultazione con il cliente. Il ricorso si limita a contestare la liquidazione senza indicare specifici elementi contrari per negare l'esistenza del diritto. 1.9.2. Come affermato da Sez. 2 Civ., ordinanza n. 8414 del 23/03/2023, Rv. 667311 - 01, ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze. 2. Il ricorso è infondato nella parte in cui sostiene che la fase decisionale non debba essere liquidata alla parte civile. Analoga tesi ha espresso il Procuratore Generale. 2.1. Va rilevato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680, richiamata in quella di annullamento con rinvio, hanno affermato, in motivazione, che «... la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è estranea all'accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l'imputato e che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di "condanna", soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo ...». Una volta che la parte civile ha avanzato domanda di rifusione delle spese processuali si apre la fase decisoria su tale domanda, tanto che, affermano le Sezioni Unite, «... su questo capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione...». 2.2. La presentazione dell'istanza di liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile apre, dunque, la fase decisionale su tale richiesta; la decisione su tale istanza dà anche luogo ad un capo della sentenza autonomamente impugnabile, per quanto estraneo alla decisione sull'istanza ex art. 444 cod. proc. pen. bensì ad essa collegato. Ne consegue che spetta alla parte civile il computo della fase decisoria sulla sua domanda di liquidazione delle spese. 2.3. A tale conclusione è giunta anche Sez. 2, n. 10555 del 11/11/2022, dep. 2023, Manzato, Rv. 284423 - 01, che in tema di patteggiamento ha affermato che è legittimo il provvedimento del giudice che, nell'applicare la pena richiesta e nel condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica (in motivazione, la Corte ha precisato che unico requisito legittimante la piena liquidazione è la costituzione in giudizio prima dell'accordo per l'applicazione della pena). 3. Il motivo è infondato allorché deduce che il Giudice per le indagini preliminari non abbia adempiuto all'obbligo di motivazione sul quantum.3.1. Rispetto alla quantificazione, il vizio di violazione di legge può sussistere solo nel caso di determinazione di un compenso al di sotto dei limiti tabellari. Sul punto, la giurisprudenza civile ha affermato il principio per cui ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Sez. 2, n. 10438 del 19/04/2023, Rv. 667640 - 01; cfr. anche Sez. 2 Civ, n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534 - 01, per cui in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile). 3.2. Come indicato, il principio della sentenza Tizzi delle Sezioni Unite sull'obbligo di motivazione è stato espresso in un quadro normativo diverso, tenuto conto delle modifiche apportate ai criteri di liquidazione dai regolamenti emanati nel corso degli anni. Difatti, la giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894 - 01) ha successivamente affermato che il giudice, nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile, non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l'art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto dei valori medi. 3.3. In sostanza, se il giudice nel decidere l'istanza, liquida il valore medio, applica il criterio legale base di determinazione dell'importo. In tal caso, non può mai prospettarsi il vizio di mancanza della motivazione, avendo il giudice applicato il parametro base previsto dalla norma di legge. 3.4. Nel caso in esame, dovendo essere prese in esame le tabelle relative alla fase Gip-Gup, il Giudice per le indagini preliminari ha liquidato per la fase di studio, C 450, rispetto al valore medio di C 810 e la possibilità di riduzione fino ad C 405; per la fase introduttiva C 540, rispetto al valore medio di C 710 e la possibilità di riduzione fino ad C 355; per la fase decisoria C 1350, pari al valore medio. 3.5. In sostanza, per due fasi il Giudice per le indagini preliminari ha tenuto implicitamente conto dell'impegno concreto ed ha liquidato somme prossime al minimo o di valore intermedio tra il minimo ed il medio; nell'altro caso, è stato liquidato il valore medio secondo il parametro ex lege.Si tratta, quindi, di questioni relative al quantum non valutabili in sede di legittimità. 3.6. La giurisprudenza ha, altresì, affermato che il sindacato della Corte di legittimità in ordine al quantum della liquidazione dei compensi spettanti al difensore, stante il margine di discrezionalità che informa la materia, può essere utilmente esperito solo ove vi sia un errore di calcolo o una violazione dei limiti (minimi e massimi) tariffari che devono essere oggetto di specifica deduzione da parte del ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894 - 01, in motivazione). Inoltre, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione - proposto dall'imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale, n. 247 del 2012 - che non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico, e ciò tanto più se la liquidazione del giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 (Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, dep. 2016, Cilia, Rv. 266053 - 01). 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1. La sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 29 aprile 2022. Dalla sentenza risulta che effettivamente le parti civili costituite sono 4, i due genitori, costituiti anche in proprio, ed i due minori persone offese, rappresentate dai genitori. 4.2. Il testo originario dell'art. 12, comma 2, del D.M. 55/2014 - che prevedeva che «Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti» - è stato modificato dal Decreto Ministeriale del 8 marzo 2018, n. 37, Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in vigore dal 27 aprile 2018, nel senso che «le parole "20 per cento" e "5 per cento" sono sostituite rispettivamente da: "30 per cento" e "10 per cento". La sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., a cui occorre fare riferimento per la liquidazione delle attività processuali, è del 29 aprile 2022 ed è quindi successiva all'entrata in vigore Decreto Ministeriale del 8 marzo 2018, n. 37. 4.3. Pertanto, correttamente è stato applicato l'aumento del 30% per ciascuna delle altre 3 parti proces