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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27262/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello de L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza con cui, in data 29.3.2019, il Tribunale di Pescara aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di furto aggravato, in tal senso riqualificando la originaria imputazione di ricettazione, e e li aveva perciò condannati alla pena stimata equa e di giustizia; in particolare, la Corte di Appello ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto e confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA];

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. poiché, secondo la territoriale, l'elemento che dimostra la responsabilità del ricorrente nel furto è la prossimità temporale del momento in cui fu trovato alla guida del veicolo rispetto a quello del furto; sottolinea che il veicolo era stato lasciato in sosta con le portiere aperte ed il motore avviato sicché chiunque avrebbe potuto impadronirsene non essendo emerso alcun elemento che consentisse di superare ogni dubbio sulla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella sua sottrazione.

Il motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte di Appello ha ricondotto la responsabilità del ricorrente al fatto che costui, dopo due ore dal furto, era stato trovato alla guida del veicolo non avendo mai il [OSCURATO:PERSONA] ha potuto o inteso chiarire in quale modo, alternativo rispetto all'essersene impossessato, egli aveva avuto la disponibilità della vettura.

In altri termini, la difesa denunzia un presunto vizio motivazionale rimproverando alla Corte di Appello di non aver scandagliato ipotesi alternative rispetto a quella infine accolta ma di cui non vi è traccia alcuna nemmeno sotto il profilo della mera allegazione difensiva.

E' allora appena il caso di ribadire che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc.

Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01). 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte di Appello ha disatteso il motivo di gravame articolato sulla sussistenza degli estremi della aggravante contestata laddove nel caso di specie il fatto che il veicolo fosse stato lasciato temporaneamente aperto e con il motore avviato esclude sia la esposizione per necessità che per consuetudine.

Anche tale motivo è manifestamente infondato essendo acquisito, nel diritto vivente, che in caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007, Alia, Rv. 237286 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22194 del 06/12/2016, B., Rv. 270122 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 10192 del 02/03/1977, Santini,Rv. 136633 - 01).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello de L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza con cui, in data 29.3.2019, il Tribunale di Pescara aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di furto aggravato, in tal senso riqualificando la originaria imputazione di ricettazione, e e li aveva perciò condannati alla pena stimata equa e di giustizia; in particolare, la Corte di Appello ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto e confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. poiché, secondo la territoriale, l'elemento che dimostra la responsabilità del ricorrente nel furto è la prossimità temporale del momento in cui fu trovato alla guida del veicolo rispetto a quello del furto; sottolinea che il veicolo era stato lasciato in sosta con le portiere aperte ed il motore avviato sicché chiunque avrebbe potuto impadronirsene non essendo emerso alcun elemento che consentisse di superare ogni dubbio sulla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella sua sottrazione. Il motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte di Appello ha ricondotto la responsabilità del ricorrente al fatto che costui, dopo due ore dal furto, era stato trovato alla guida del veicolo non avendo mai il [OSCURATO:PERSONA] ha potuto o inteso chiarire in quale modo, alternativo rispetto all'essersene impossessato, egli aveva avuto la disponibilità della vettura. In altri termini, la difesa denunzia un presunto vizio motivazionale rimproverando alla Corte di Appello di non aver scandagliato ipotesi alternative rispetto a quella infine accolta ma di cui non vi è traccia alcuna nemmeno sotto il profilo della mera allegazione difensiva. E' allora appena il caso di ribadire che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01). 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte di Appello ha disatteso il motivo di gravame articolato sulla sussistenza degli estremi della aggravante contestata laddove nel caso di specie il fatto che il veicolo fosse stato lasciato temporaneamente aperto e con il motore avviato esclude sia la esposizione per necessità che per consuetudine. Anche tale motivo è manifestamente infondato essendo acquisito, nel diritto vivente, che in caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007, Alia, Rv. 237286 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22194 del 06/12/2016, B., Rv. 270122 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 10192 del 02/03/1977, Santini,Rv. 136633 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 27262/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris