CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 29633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11487/2017r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), con sede in 6-8 Allée de l’Arche, Faubourg de l’Arche, 92973, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale conferita con atto per [OSCURATO:PERSONA] di Parigi ed allegataal ricorso , dall’Avvocat o Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]Onghia, presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 11. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei curatori dott. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliain Roma, alla via A. Bertoloni n. 55, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso il decreto , n. cron. 1893 / 2017 , del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il30 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del 30 marzo 2017, n. 1893, con cui il Tribunale di Ravenna accolse parzialmente la sua opposizione avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricono scendole anche il credito di € 7.560.472,84 , di cui ordinò l’ammissione al passivo in aggiunta a quanto già disposto dal giudice delegato, ma negandolel’invocata prededuzione in relazione a quello di € 4.896.296,37 già ammesso da quest’ultimo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Successivamente, con atto datato 21 settembre 2022, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per le ragioni ivi esposte, con compensazione integrale delle spese; 2. Il descritto atto, ritualmente notificato alla controparte, reca il visto di quest’ultima exart. 390, comma 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese, avendonele parti concordato la loro integrale compensazione. 2. E’ inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr.Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] LaCorte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile de