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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03744/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/11/2019 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Siena emessa il 30 novembre 2016 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in ordine al reato di appropriazione indebita della somma di euro 2.456,27 della quale aveva il possesso quale agente di commercio della società parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità.

Il ricorrente sostiene di aver trattenuto la somma di danaro senza volontà di appropriarsene ed in attesa della definizione dei rapporti di agenzia intercorsi con la società parte civile, non avendo mai opposto alcun rifiuto alla restituzione; 2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, essendo stato commesso al massimo il 28 dicembre 2010. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1. Non è fondato il primo motivo.

Il ricorrente non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha sottolineato che egli aveva trattenuto per sé la somma di danaro della quale aveva il possesso e che avrebbe dovuto restituire alla parte civile presso la quale lavorava come agente di commercio.

Tanto era avvenuto, secondo la testimonianza del capo area della società persona offesa richiamata in sentenza, nonostante il teste avesse espressamente richiesto la restituzione del danaro e l'imputato si era rifiutato precisando che la somma serviva per suoi interessi personali e non per compensare presunti crediti con l'azienda peraltro ritenuti inesistenti dai giudici di merito.

La motivazione, basata su presupposti di fatto non rivedibili in questa sede è priva di vizi logico-giuridici e mette correttamente a fuoco l'elemento oggettivo della interversione del possesso attraverso l'espresso rifiuto dell'imputato a restituire le somme, nonché la sua consapevolezza della appropriazione con il richiamo a motivi personali che a ciò lo spingevano.

2. E' fondato il secondo motivo.

Il reato risulta contestato come commesso "in data successiva al 6 dicembre 2010".

In mancanza di migliore indicazioni, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dal 6 dicembre 2010 ed è maturato, in assenza di sospensioni, il 6 giugno 2018, dopo sette anni e sei mesi compreso il periodo di interruzione ex art. 161 cod.pen..

Tale data si colloca prima della sentenza impugnata ma dopo la statuizione di primo grado, sicché, tenuto conto della infondatezza dei motivi attinenti alla responsabilità, devono rimanere ferme le statuizioni civili di cui alla sentenza del Tribunale, ex art. 578 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/11/2019 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Siena emessa il 30 novembre 2016 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in ordine al reato di appropriazione indebita della somma di euro 2.456,27 della quale aveva il possesso quale agente di commercio della società parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente sostiene di aver trattenuto la somma di danaro senza volontà di appropriarsene ed in attesa della definizione dei rapporti di agenzia intercorsi con la società parte civile, non avendo mai opposto alcun rifiuto alla restituzione; 2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, essendo stato commesso al massimo il 28 dicembre 2010. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Non è fondato il primo motivo. Il ricorrente non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha sottolineato che egli aveva trattenuto per sé la somma di danaro della quale aveva il possesso e che avrebbe dovuto restituire alla parte civile presso la quale lavorava come agente di commercio. Tanto era avvenuto, secondo la testimonianza del capo area della società persona offesa richiamata in sentenza, nonostante il teste avesse espressamente richiesto la restituzione del danaro e l'imputato si era rifiutato precisando che la somma serviva per suoi interessi personali e non per compensare presunti crediti con l'azienda peraltro ritenuti inesistenti dai giudici di merito. La motivazione, basata su presupposti di fatto non rivedibili in questa sede è priva di vizi logico-giuridici e mette correttamente a fuoco l'elemento oggettivo della interversione del possesso attraverso l'espresso rifiuto dell'imputato a restituire le somme, nonché la sua consapevolezza della appropriazione con il richiamo a motivi personali che a ciò lo spingevano. 2. E' fondato il secondo motivo. Il reato risulta contestato come commesso "in data successiva al 6 dicembre 2010". In mancanza di migliore indicazioni, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dal 6 dicembre 2010 ed è maturato, in assenza di sospensioni, il 6 giugno 2018, dopo sette anni e sei mesi compreso il periodo di interruzione ex art. 161 cod.pen.. Tale data si colloca prima della sentenza impugnata ma dopo la statuizione di primo grado, sicché, tenuto conto della infondatezza dei motivi attinenti alla responsabilità, devono rimanere ferme le statuizioni civili di cui alla sentenza del Tribunale, ex art. 578 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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