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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 20067/2024

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onsigliere ORDINANZA sul ricorso 21968/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di difensore del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio r.g. 18372/2016, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo [OSCURATO:PERSONA] -VITOLO, rappresentato e dife so da sé medesimo; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per correzione di errore materiale della sentenza n. 24965 /201 7 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/10/2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di difensore del Comune di Ischia, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 24965/2017, delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, pronunciata nel giudizio di legittimità, iscritto al n. 18372/2016 R.G., proposto contro il predetto Comune da [OSCURATO:PERSONA]; -il ricorso è stato regolarmente notificato; -[OSCURATO:PERSONA] resiste, con memoria, alla istanza di correzione mentre il Comune di Ischia è rimasto intimato; Considerato che -il ricorso è fondato. -risulta dal testo della sentenza n. 24965/2017 che la Corte, rigettando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l’allora ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Comune di Ischia, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiarato antistatario nel controricorso; -in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. Sez.

Un, n. 31033/2019; Cass. n. 2322/2024; n. 12437/2017; n. 3566/2016); - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal controricorso del Comune di Ischia nel giudizio definito dalla suindicata sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte, ha effettivamente chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, così da intendersi, chiaramente, le conclusioni ivi riportate: « ….con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, per dichiarato anticipo.»; - la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009); - la sentenza n. 24965/2017 è affetta da errore omissivo, frutto di mera disattenzione, la cui correzione può esser chiesta dalla parte interessata e rilevata anche d’ufficio “in qualsiasi tempo” (art. 391-biscod.proc.civ.) per cui il dispositivo va rettificato nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Comune di Ischia devono essere distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391- biscod. proc. civ., secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è ammessa pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 26556/2023; n. 12184/2020; n. 461072017; n. 21213/2013; Cass., Sez.

U., n. 9438/2002).

P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 24965/2017, venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione «al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge,» e prima del punto, di quanto segue: «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore antistatario» Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul ricorso 21968/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di difensore del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio r.g. 18372/2016, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo [OSCURATO:PERSONA] -VITOLO, rappresentato e dife so da sé medesimo; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per correzione di errore materiale della sentenza n. 24965 /201 7 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/10/2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di difensore del Comune di Ischia, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 24965/2017, delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, pronunciata nel giudizio di legittimità, iscritto al n. 18372/2016 R.G., proposto contro il predetto Comune da [OSCURATO:PERSONA]; -il ricorso è stato regolarmente notificato; -[OSCURATO:PERSONA] resiste, con memoria, alla istanza di correzione mentre il Comune di Ischia è rimasto intimato; Considerato che -il ricorso è fondato. -risulta dal testo della sentenza n. 24965/2017 che la Corte, rigettando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l’allora ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Comune di Ischia, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiarato antistatario nel controricorso; -in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. Sez. Un, n. 31033/2019; Cass. n. 2322/2024; n. 12437/2017; n. 3566/2016); - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal controricorso del Comune di Ischia nel giudizio definito dalla suindicata sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte, ha effettivamente chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, così da intendersi, chiaramente, le conclusioni ivi riportate: « ….con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, per dichiarato anticipo.»; - la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009); - la sentenza n. 24965/2017 è affetta da errore omissivo, frutto di mera disattenzione, la cui correzione può esser chiesta dalla parte interessata e rilevata anche d’ufficio “in qualsiasi tempo” (art. 391-biscod.proc.civ.) per cui il dispositivo va rettificato nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Comune di Ischia devono essere distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391- biscod. proc. civ., secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è ammessa pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 26556/2023; n. 12184/2020; n. 461072017; n. 21213/2013; Cass., Sez. U., n. 9438/2002). P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 24965/2017, venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione «al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge,» e prima del punto, di quanto segue: «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore antistatario» Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento. Così
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