CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17979/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 20/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 20 ottobre 2022, la Corte d'appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Torino in data 14 giugno 2022, su accordo delle parti, riduceva la pena inflitta all'imputato per i delitti a lui ascritti, determinandola nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la nullità della sentenza per carenza ed illogicità della motivazione e solleva dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. in relazione all'art. 111 co. 1 e 117 co. 1 Cost, Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile ai caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto 24/10/2022, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio ( Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv. 271780). In ogni caso non paiono leciti i dubbi sulla costituzionalità della nuova disciplina alla luce dell'art. 111 Cost., che, quale concorrente garanzia del «giusto processo regolato dalla legge» enuncia il principio della ricorribilità in cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale, quale presidio costituzionale del controllo sulla legalità del giudizio. (Corte cost., sent. n.395 del 13 luglio 2000). Ciò non esclude la discrezionalità del legislatore ordinario nel conformare il concreto esercizio della garanzia, anche al fine di garantire un migliore funzionamento della Corte di Cassazione nell'esercizio delle funzioni di nornofilachia attribuitele. La stessa Corte Costituzionale in passato ha riconosciuto che le peculiarità del giudizio di legittimità fossero più che sufficienti a giustificare l'esigenza di una maggiore qualificazione culturale del difensore, attesa la delicatezza dei problemi giuridici da discutersi in quella sede (Corte Cost., sentenza n.588 del 12/5/1988). Analogamente la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost., sotto il profilo della mancata previsione che il ricorso per cassazione possa essere sottoscritto anche da difensore non iscritto all'albo speciale, quando io stesso abbia assistito la parte nel corso di tutto il procedimento svoltosi nei gradi di merito. L'istituzione dell'albo speciale, infatti, con riserva ai soli iscritti della facoltà di difendere davanti alle giurisdizioni superiori, trova oggettiva giustificazione nell'esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltà del giudizio di legittimità (Sez. 1, n, 1650 del 14/03/1996, Cappellazzo, rv.204598). La previsione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. non costituisce, pertanto, una irragionevole espressione della discrezionalità legislativa, proprio in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che esige l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di Cassazione. L'esclusione del diritto alla autodifesa del ricorrente, non incide e non vulnera in alcun modo la sua titolarità del diritto al controllo di legittimità della decisione di merito. Non vi è motivo infine di ritenere che l'esclusione generalizzata della legittimazione personale dell'imputato alla presentazione del ricorso in sede di legittimità, scaturente dall'interpretazione qui accolta degli artt.571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. ponga in contrasto con l'art.117 Cost. in relazione alle previsioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che all'art. 6, comma 3, lett. c), sancisce il diritto dell'accusato di «difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta». Infatti, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo non ritiene indefettibile il diritto alla autodifesa, né, tanto meno, la presentazione personale del ricorso innanzi alle giurisdizioni superiori, poiché tale garanzia può essere soddisfatta anche mediante la previsione della sola difesa tecnica. Nella sentenza del 27 aprile 2006 (Sannino/Italia) la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha, infatti, affermato che, pur riconoscendo l'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione ad ogni imputato «il diritto di difendersi personalmente», non ne ha volutamente precisato le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i requisiti di un equo processo. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha ritenuto in plurime pronunce che il principio della rappresentanza tecnica è compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sé, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, norma quest'ultima che implica, solo nel giudizio di merito e non anche nel giudizio di legittimità, l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche. In particolare, nella sentenza Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072, questa Corte ha ritenuto che anche a seguito dell'entrata in vigore della I. n. 247 del 2012 (recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), l'autodifesa nel processo penale (anche da parte di soggetto abilitato all'esercizio della professione forense innanzi alle magistrature superiori) non è consentita, in difetto di una espressa previsione di legge che la legittimi. In tale pronuncia è stato ribadito il principio che la normativa interna, che esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che ad esso accedono, non si pone in contrasto con l'art. 6, paragrafo terzo, lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, diritto questo non assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai propri tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia. ( cfr inoltre Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, Cappa, Rv. 255083; Sez.6, n.21360 del 12/5/2011, Stara; Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Stara, Rv. 239237; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Stara, Rv. 236734). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Co