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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 11979/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:avverso la ordinanza del 12/06/2025 del tribunale di Catanzaro;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito con atto di appello avversol'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 6 marzo 2025, di rigetto dellarichiesta [OSCURATO:PERSONA], di sostituzione della misura della custodia in carcere inrelazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90, rigettava l’appello.2.

Avverso l'ordinanza sopra indicata, propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione.3.

Rappresenta il vizio di violazione di legge per la mancata valutazione dellal’elemento nuovo del notevole lasso di tempo trascorso dalla applicazione dellamisura, del settembre del 2023 e applicata rispetto a fatti del 2020, chesmentirebbe la tesi della perdurante condotta e del pericolo di recidivanza.

Nonsi sarebbe considerato poi, il dato per cui i reati, fine esauritisi in pochesettimane, dimostrerebbero un contributo partecipativo non perdurante perl’intera durata del sodalizio.

Neppure si sarebbe spiegata la insussistenza diragioni giustificative della applicazione degli arresti domiciliari.

La motivazionesarebbe illogica e non conforme al principio di proporzionalità.4.

A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte ritualedichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod.proc. pen., nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della rappresentata sopravvenutarevoca della misura cautelare suindicata.Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertantoinammissibile.

Ricorre in tal caso l’applicabilità del principio per cui, in tema diimpugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenutacarenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comportache quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle speseprocessuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per leammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisionenon configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosasequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento disequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 – 01).

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso, Roma il 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:avverso la ordinanza del 12/06/2025 del tribunale di Catanzaro;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito con atto di appello avversol'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 6 marzo 2025, di rigetto dellarichiesta [OSCURATO:PERSONA], di sostituzione della misura della custodia in carcere inrelazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90, rigettava l’appello.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione.3. Rappresenta il vizio di violazione di legge per la mancata valutazione dellal’elemento nuovo del notevole lasso di tempo trascorso dalla applicazione dellamisura, del settembre del 2023 e applicata rispetto a fatti del 2020, chesmentirebbe la tesi della perdurante condotta e del pericolo di recidivanza. Nonsi sarebbe considerato poi, il dato per cui i reati, fine esauritisi in pochesettimane, dimostrerebbero un contributo partecipativo non perdurante perl’intera durata del sodalizio. Neppure si sarebbe spiegata la insussistenza diragioni giustificative della applicazione degli arresti domiciliari. La motivazionesarebbe illogica e non conforme al principio di proporzionalità.4. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte ritualedichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod.proc. pen., nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della rappresentata sopravvenutarevoca della misura cautelare suindicata.Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertantoinammissibile. Ricorre in tal caso l’applicabilità del principio per cui, in tema diimpugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenutacarenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comportache quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle speseprocessuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per leammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisionenon configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosasequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento disequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 – 01). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso, Roma il 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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