CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 03969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04V4UL3 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che, con dichiarazione del 5 settembre 2023 trasmessa dalla Direzione die carcere presso il quale è detenuto, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso in cassazione presentato dal suo difensore contro la sentenza n. 3950 della Corte di appello di Firenze; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere stensore Il sidente