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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09938/2024

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28557- 20 21 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dell’ISTRUZIONE e della [OSCURATO:PERSONA] (della Regione Siciliana) –c.f. 8 0 012000826 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RICORRENTE contro A.L.

DISTRIBUZIONEs.r.l. in liquidazione – c.f. 0 3604370829 - in persona del liquidatore, legale rappresentantepro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 1227/2021della Corte d’Appello di Palermo; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese siccome la “A.L.

Distribuzione”s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata e non ha svolto difese ; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma,il 9 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28557- 20 21 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dell’ISTRUZIONE e della [OSCURATO:PERSONA] (della Regione Siciliana) –c.f. 8 0 012000826 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro A.L. DISTRIBUZIONEs.r.l. in liquidazione – c.f. 0 3604370829 - in persona del liquidatore, legale rappresentantepro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 1227/2021della Corte d’Appello di Palermo; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese siccome la “A.L. Distribuzione”s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata e non ha svolto difese ; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 9 april
Decreto Cassazione n. 09938/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris