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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36735/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato aggravato di furto di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato con quattro motivi deducendo, con i primi tre, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'insussistenza tanto dell'elemento oggettivo del reato quanto di quello soggettivo e, con il quarto, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del reato contestato in epoca antecedente la pronuncia della sentenza impugnata.

3. In difetto di elementi che possano comportare in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato, alla luce di quanto esposto nella sentenza impugnata, va rilevato che in data 24 maggio 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, spirato dunque prima della pronunzia della medesima sentenza.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.Il Presidente /R-O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato aggravato di furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato con quattro motivi deducendo, con i primi tre, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'insussistenza tanto dell'elemento oggettivo del reato quanto di quello soggettivo e, con il quarto, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del reato contestato in epoca antecedente la pronuncia della sentenza impugnata. 3. In difetto di elementi che possano comportare in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato, alla luce di quanto esposto nella sentenza impugnata, va rilevato che in data 24 maggio 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, spirato dunque prima della pronunzia della medesima sentenza. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.Il Presidente /R-O