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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 04603/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini,stero, in persona del So uto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il •ensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Trento, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 544-bis cod. pen., previa riqualificazione della condotta nell'illecito amministrativo di cui all'art. 672 cod. pen.; ha confermato la pronuncia di responsabilità emessa in primo grado a carico dell'imputato per il reato di lesioni colpose.

Era contestato al Dalvit di avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali consistite in una contusione al ginocchio giudicata guaribile in giorni sette e in una crisi d'ansia giudicata guaribile in giorni dieci.

La persona offesa assisteva all'aggressione del proprio cane da parte di tre pitt-bull, di proprietà dell'imputato, tentando invano di difenderlo.

Nel corso dell'aggressione veniva spinta a terra dai cani, riportando una lesione al ginocchio; la vicenda le cagionava lo stato d'ansia diagnosticato dai medici che l'ebbero in cura.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74.

La motivazione espressa dalla Corte d'appello, sostiene il difensore, non convincerebbe, avendo ritenuto pacifica la circostanza che la caduta sia stata provocata dall'omessa custodia dei cani.

E' altrettanto probabile che la caduta della persona offesa sia dovuta ad un suo sbilanciamento o alla confusione del momento.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Il motivo di ricorso è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con argomentazioni non censurabili in questa sede.

Con motivazione logica e adeguata, coerente con le risultanze richiamate in motivazione, la Corte distrettuale ha dato conto in modo puntuale degli elementi dai quali ha desunto la responsabilità dell'imputato per il fatto contestato.

In particolare ha riportato le dichiarazioni della persona offesa che ha precisato di essere caduta perché "buttata a terra" dai cani dell'imputato.

Ha poi sottolineato come il narrato della vittima, della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare, abbia trovato plurimi riscontri nella documentazione sanitaria e nelle ulteriori dichiarazioni testimonial$ assunte in sede di istruttoria dibattimentale.

La prospettazione difensiva tende a sollecitare una rinnovata valutazione delle emergenze probatorie.

Come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 17 gennaio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini,stero, in persona del So uto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il •ensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Trento, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 544-bis cod. pen., previa riqualificazione della condotta nell'illecito amministrativo di cui all'art. 672 cod. pen.; ha confermato la pronuncia di responsabilità emessa in primo grado a carico dell'imputato per il reato di lesioni colpose. Era contestato al Dalvit di avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali consistite in una contusione al ginocchio giudicata guaribile in giorni sette e in una crisi d'ansia giudicata guaribile in giorni dieci. La persona offesa assisteva all'aggressione del proprio cane da parte di tre pitt-bull, di proprietà dell'imputato, tentando invano di difenderlo. Nel corso dell'aggressione veniva spinta a terra dai cani, riportando una lesione al ginocchio; la vicenda le cagionava lo stato d'ansia diagnosticato dai medici che l'ebbero in cura. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74. La motivazione espressa dalla Corte d'appello, sostiene il difensore, non convincerebbe, avendo ritenuto pacifica la circostanza che la caduta sia stata provocata dall'omessa custodia dei cani. E' altrettanto probabile che la caduta della persona offesa sia dovuta ad un suo sbilanciamento o alla confusione del momento. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Il motivo di ricorso è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con argomentazioni non censurabili in questa sede. Con motivazione logica e adeguata, coerente con le risultanze richiamate in motivazione, la Corte distrettuale ha dato conto in modo puntuale degli elementi dai quali ha desunto la responsabilità dell'imputato per il fatto contestato. In particolare ha riportato le dichiarazioni della persona offesa che ha precisato di essere caduta perché "buttata a terra" dai cani dell'imputato. Ha poi sottolineato come il narrato della vittima, della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare, abbia trovato plurimi riscontri nella documentazione sanitaria e nelle ulteriori dichiarazioni testimonial$ assunte in sede di istruttoria dibattimentale. La prospettazione difensiva tende a sollecitare una rinnovata valutazione delle emergenze probatorie. Come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 17 gennaio 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 04603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris