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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12184/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BRAZZATTI Roberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 15/11/2021 dalla Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni scritte trasmesse dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato, la conferma delle statuizioni civili, la liquidazione delle spese processuali, come da nota spese trasmesse in uno alle conclusioni scritte; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato i motivi di ricorso, depositato nuova documentazione ed ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi, essendo il reato prescritto ed insussistenti le ragioni di danno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con- la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in accoglimento delle impugnazioni proposte dal Procuratore generale (ricorso per Cassazione convertito in appello) e dalla parte civile, pur confermando la qualificazione giuridica del fatto in termini di appropriazione indebita (in luogo della contestata truffa), ribaltava il verdetto di improcedibilità (per mancanza di valida querela) e, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato per la condotta contestata (così come qualificata in primo grado), lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre le spese processuali, il risarcimento del danno provocato alla parte civile ed il ristoro delle spese processuali da questa sostenute.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come vigente al momento del fatto processuale rilevante), atteso che nel processo di appello svolto nelle forme di rito cartolare (camera di consiglio non partecipata) le conclusioni del Procuratore generale non furono mai partecipate al difensore dell'imputato, che quindi rassegnò le sue conclusioni senza conoscere quelle della parte pubblica (peraltro impugnante), con palese violazione del principio del contraddittorio (informato) e la conseguente nullità rilevata con il primo atto (impugnazione della sentenza) successivo alla conoscenza del vizio determinato dal deficit di comunicazione informatica.

Dall'esame del fascicolo, successivo al deposito della sentenza, è infatti emerso che le conclusioni trasmesse alla Corte dal Procuratore generale in data 2 novembre 2021 erano state partecipate dalla Cancelleria della Corte all'avv. dell'imputato in precedenza nominato e revocato già il 15 settembre 2021, on nomina del nuovo difensore.

Peraltro, l'ex difensore, partecipato delle conclusioni del P.g., ebbe cura di informare la Cancelleria dell'errore, che tuttavia non fu emendato.

2.2. Vizio della motivazione, per mancanza e/o contraddittorietà ed omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).

La motivazione del primo giudice in ordine alla sussistenza del fatto (come diversamente qualificato stante la carenza di artifizi idonei a raggirare il disponente) è quanto mai dubitativa ed ha assunto la fisionomia di una mera ipotesi di lavoro, funzionale alla pronuncia processuale per la ravvisata mancanza di condizione di procedibilità.

Il giudice della revisione nel merito, che ha ribaltato la decisione sulla procedibilità, non poteva pertanto limitarsi a richiamare gli argomenti spesi sulla valutazione del fatto dal primo giudice, ma avrebbe dovuto, anche attraverso lo strumento della rinnovazione, argomentare la decisione con attento approfondimento istruttorio idoneo a sostenere l'ipotesi ritenuta.

Ciò che non è stato, atteso il mero richiamo alle motivazioni del primo giudice.

2.3. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 431, comma 1, lett. a, 511, comma 4, 191 cod. proc. pen.), avendo la Corte tratto argomento di verifica sostanziale della imputazione (data del commesso reato ai fini del decorso del termine di prescrizione) dal contenuto descritto della querela, in palese violazione di quanto impone il comma 4 dell'art. 511 del codice di rito.

2.4. violazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in tema di argomentazione svolta ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato ritenuto in sentenza.

La Corte non ha infatti punto argomentato il proprio convincimento idoneo a qualificare l'inadempimento della obbligazione restitutoria (rateale) come appropriazione penalmente rilevante.

2.5. I medesimi vizi sono dedotti in riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen., non avendo la Corte indicato per quali cause e per quanto tempo il decorso del termine di prescrizione era rimasto sospeso.

Pur identificando infatti la data del commesso reato al gennaio 2011, la sentenza di appello intervenuta il 15 novembre 2021 doveva ritenersi certamente successiva al compimento del termine di prescrizione calcolato in dieci anni dal fatto (istantaneo), tenendo conto della recidiva qualificata.

2.6. mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte quantificato il danno risarcibile in euro 10.000,00 in misura apertamente spropositata, anche rispetto alla richiesta della parte civile, senza svolgere peraltro alcuna argomentazione sul capo di condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, di ricorso, relativo alle conseguenze processuali della omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni rassegnate in forma scritta del Pubblico ministero, è fondato.

L art. 23 -bis del d.l. 137/2020, nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato decreto legge del 9 novembre 2019, n.149, stabilendo al secondo comma che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.".

1.2. È stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio, che il Collegio condivide, secondo cui la violazione del contraddittorio c.d. cartolare regolato dalla normativa emergenziale sopra richiamata, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., perché la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare (Sez. 5, n.20885 del 28/04/2021, Rv. 281152).

Tale principio trova applicazione anche quando la violazione della predetta disposizione abbia riguardato uno solo dei due difensori di fiducia, dovendosi tutelare allo stesso modo i diritti che l'ordinamento riconosce a ciascuno dei due difensori cui l'imputato ha la facoltà di affidare la propria difesa tecnica, non essendo evidentemente sufficiente la salvaguardia delle prerogative difensive rispetto ad uno solo di essi, né potendosi ritenere che il presumibile rapporto di collaborazione tra i due difensori del medesimo imputato possa supplire alle omissioni degli avvisi e delle comunicazioni che la legge prevede come obbligatorie per entrambi i difensori nominati (Sez. 6, n. 7069 del 8/2/2022, Rv. 282905).

Trattandosi di nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio, deve ritenersi anche tempestivamente dedotta con l'impugnazione della sentenza, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., che prevede per tali evenienze la deducibilità con il primo atto successivo alla scoperta del vizio (nella fattispecie l'atto di impugnazione), non trovando applicazione i termini di deducibilità previsti dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., che si riferiscono alle sole nullità verificatesi in presenza della parte che vi assiste.

Neppure si ritengono integrate le sanatorie delle nullità previste dall'art. 183 cod. proc. pen., non potendosi ravvisare né una rinuncia espressa ad avvalersene, né una accettazione degli effetti dell'atto nullo, nella mancata deduzione di detta nullità nelle conclusioni scritte, che possono essere depositate dal difensore anche telematicamente entro il quinto giorno antecedente l'udienza, a norma dell'art. 23- bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176.

Al riguardo va rilevato che essendo le conclusioni solo facoltative, non si può desumere dalla loro mancata presentazione l'implicita accettazione argomenti spendibili in tema di accertamento della responsabilità, fuori dai casi di sopravvenuta irripetibilità -della dichiarazione a contenuto probatorio.

2.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., occorre tuttavia vagliare la fondatezza dei motivi di ricorso per quanto concerne le statuizioni civili, peraltro liquidate dal giudice penale.

3.1. Su detto capo appaiono fondati il secondo e sesto dei motivi di ricorso (la fondatezza del quarto potrà essere valutata solo una volta scrutinata quella del secondo).

La Corte non ha infatti tracciato alcun percorso argomentativo rafforzato, rispetto alla ipotesi dubitativa ipotizzata in primo grado, a sostegno della decisione, né ha ritenuto di accedere alla decisiva richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale richiesta.

Non è apparsa dunque "rafforzata" la motivazione che esclude l'inadempimento mero della prestazione restitutoria.

Né la Corte ha accompagnato la statuizione sul quantum del risarcimento (euro 10.000) con un ragionamento probatorio fondato sulla analisi puntuale delle emergenze istruttorie.

3.2. Ai sensi di quanto dispone l'art. 622 del codice di rito il rinvio deve essere disposto in favore del giudice civile, competente per valore in grado di appello, che deciderà anche sul regolamento delle spese processuali di questo grado del giudizio (Sez.

U., n. 22065 del 28/1/2021, Rv. 281228 — 01), trattandosi di questione di danno restitutorio e risarcitorio che trova nell'illecito civile la sua scaturigine ultima (Sez. 4, n. 37193 del 15/9/2022, Rv. 283739 — 01; Corte cost. sent. n. 182 del 2021).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BRAZZATTI Roberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 15/11/2021 dalla Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni scritte trasmesse dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato, la conferma delle statuizioni civili, la liquidazione delle spese processuali, come da nota spese trasmesse in uno alle conclusioni scritte; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato i motivi di ricorso, depositato nuova documentazione ed ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi, essendo il reato prescritto ed insussistenti le ragioni di danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con- la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in accoglimento delle impugnazioni proposte dal Procuratore generale (ricorso per Cassazione convertito in appello) e dalla parte civile, pur confermando la qualificazione giuridica del fatto in termini di appropriazione indebita (in luogo della contestata truffa), ribaltava il verdetto di improcedibilità (per mancanza di valida querela) e, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato per la condotta contestata (così come qualificata in primo grado), lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre le spese processuali, il risarcimento del danno provocato alla parte civile ed il ristoro delle spese processuali da questa sostenute. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come vigente al momento del fatto processuale rilevante), atteso che nel processo di appello svolto nelle forme di rito cartolare (camera di consiglio non partecipata) le conclusioni del Procuratore generale non furono mai partecipate al difensore dell'imputato, che quindi rassegnò le sue conclusioni senza conoscere quelle della parte pubblica (peraltro impugnante), con palese violazione del principio del contraddittorio (informato) e la conseguente nullità rilevata con il primo atto (impugnazione della sentenza) successivo alla conoscenza del vizio determinato dal deficit di comunicazione informatica. Dall'esame del fascicolo, successivo al deposito della sentenza, è infatti emerso che le conclusioni trasmesse alla Corte dal Procuratore generale in data 2 novembre 2021 erano state partecipate dalla Cancelleria della Corte all'avv. dell'imputato in precedenza nominato e revocato già il 15 settembre 2021, on nomina del nuovo difensore. Peraltro, l'ex difensore, partecipato delle conclusioni del P.g., ebbe cura di informare la Cancelleria dell'errore, che tuttavia non fu emendato. 2.2. Vizio della motivazione, per mancanza e/o contraddittorietà ed omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). La motivazione del primo giudice in ordine alla sussistenza del fatto (come diversamente qualificato stante la carenza di artifizi idonei a raggirare il disponente) è quanto mai dubitativa ed ha assunto la fisionomia di una mera ipotesi di lavoro, funzionale alla pronuncia processuale per la ravvisata mancanza di condizione di procedibilità. Il giudice della revisione nel merito, che ha ribaltato la decisione sulla procedibilità, non poteva pertanto limitarsi a richiamare gli argomenti spesi sulla valutazione del fatto dal primo giudice, ma avrebbe dovuto, anche attraverso lo strumento della rinnovazione, argomentare la decisione con attento approfondimento istruttorio idoneo a sostenere l'ipotesi ritenuta. Ciò che non è stato, atteso il mero richiamo alle motivazioni del primo giudice. 2.3. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 431, comma 1, lett. a, 511, comma 4, 191 cod. proc. pen.), avendo la Corte tratto argomento di verifica sostanziale della imputazione (data del commesso reato ai fini del decorso del termine di prescrizione) dal contenuto descritto della querela, in palese violazione di quanto impone il comma 4 dell'art. 511 del codice di rito. 2.4. violazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in tema di argomentazione svolta ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato ritenuto in sentenza. La Corte non ha infatti punto argomentato il proprio convincimento idoneo a qualificare l'inadempimento della obbligazione restitutoria (rateale) come appropriazione penalmente rilevante. 2.5. I medesimi vizi sono dedotti in riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen., non avendo la Corte indicato per quali cause e per quanto tempo il decorso del termine di prescrizione era rimasto sospeso. Pur identificando infatti la data del commesso reato al gennaio 2011, la sentenza di appello intervenuta il 15 novembre 2021 doveva ritenersi certamente successiva al compimento del termine di prescrizione calcolato in dieci anni dal fatto (istantaneo), tenendo conto della recidiva qualificata. 2.6. mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte quantificato il danno risarcibile in euro 10.000,00 in misura apertamente spropositata, anche rispetto alla richiesta della parte civile, senza svolgere peraltro alcuna argomentazione sul capo di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, di ricorso, relativo alle conseguenze processuali della omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni rassegnate in forma scritta del Pubblico ministero, è fondato. L art. 23 -bis del d.l. 137/2020, nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato decreto legge del 9 novembre 2019, n.149, stabilendo al secondo comma che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.". 1.2. È stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio, che il Collegio condivide, secondo cui la violazione del contraddittorio c.d. cartolare regolato dalla normativa emergenziale sopra richiamata, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., perché la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare (Sez. 5, n.20885 del 28/04/2021, Rv. 281152). Tale principio trova applicazione anche quando la violazione della predetta disposizione abbia riguardato uno solo dei due difensori di fiducia, dovendosi tutelare allo stesso modo i diritti che l'ordinamento riconosce a ciascuno dei due difensori cui l'imputato ha la facoltà di affidare la propria difesa tecnica, non essendo evidentemente sufficiente la salvaguardia delle prerogative difensive rispetto ad uno solo di essi, né potendosi ritenere che il presumibile rapporto di collaborazione tra i due difensori del medesimo imputato possa supplire alle omissioni degli avvisi e delle comunicazioni che la legge prevede come obbligatorie per entrambi i difensori nominati (Sez. 6, n. 7069 del 8/2/2022, Rv. 282905). Trattandosi di nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio, deve ritenersi anche tempestivamente dedotta con l'impugnazione della sentenza, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., che prevede per tali evenienze la deducibilità con il primo atto successivo alla scoperta del vizio (nella fattispecie l'atto di impugnazione), non trovando applicazione i termini di deducibilità previsti dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., che si riferiscono alle sole nullità verificatesi in presenza della parte che vi assiste. Neppure si ritengono integrate le sanatorie delle nullità previste dall'art. 183 cod. proc. pen., non potendosi ravvisare né una rinuncia espressa ad avvalersene, né una accettazione degli effetti dell'atto nullo, nella mancata deduzione di detta nullità nelle conclusioni scritte, che possono essere depositate dal difensore anche telematicamente entro il quinto giorno antecedente l'udienza, a norma dell'art. 23- bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176. Al riguardo va rilevato che essendo le conclusioni solo facoltative, non si può desumere dalla loro mancata presentazione l'implicita accettazione argomenti spendibili in tema di accertamento della responsabilità, fuori dai casi di sopravvenuta irripetibilità -della dichiarazione a contenuto probatorio. 2.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. 3. Ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., occorre tuttavia vagliare la fondatezza dei motivi di ricorso per quanto concerne le statuizioni civili, peraltro liquidate dal giudice penale. 3.1. Su detto capo appaiono fondati il secondo e sesto dei motivi di ricorso (la fondatezza del quarto potrà essere valutata solo una volta scrutinata quella del secondo). La Corte non ha infatti tracciato alcun percorso argomentativo rafforzato, rispetto alla ipotesi dubitativa ipotizzata in primo grado, a sostegno della decisione, né ha ritenuto di accedere alla decisiva richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale richiesta. Non è apparsa dunque "rafforzata" la motivazione che esclude l'inadempimento mero della prestazione restitutoria. Né la Corte ha accompagnato la statuizione sul quantum del risarcimento (euro 10.000) con un ragionamento probatorio fondato sulla analisi puntuale delle emergenze istruttorie. 3.2. Ai sensi di quanto dispone l'art. 622 del codice di rito il rinvio deve essere disposto in favore del giudice civile, competente per valore in grado di appello, che deciderà anche sul regolamento delle spese processuali di questo grado del giudizio (Sez. U., n. 22065 del 28/1/2021, Rv. 281228 — 01), trattandosi di questione di danno restitutorio e risarcitorio che trova nell'illecito civile la sua scaturigine ultima (Sez. 4, n. 37193 del 15/9/2022, Rv. 283739 — 01; Corte cost. sent. n. 182 del 2021). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra l
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