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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42840/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15 giugno 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 29 aprile 2022, che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Mandato, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo un unico motivo.

Il difensore censura la violazione di legge e la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che le condotte di spaccio contestate nel titolo cautelare risalgono al 2018 e, dunque, a quattro anni di distanza dall'ordinanza impugnata.

Ad avviso del difensore, dunque, il Tribunale di Napoli avrebbe posto a fondamento della propria valutazione elementi privi di concretezza e attualità, quale l'asserita personalità "trasgressiva" dell'imputato, peraltro dedotto da condotte assai risalenti.

L'ordinanza impugnata, inoltre, erroneamente avrebbe ritenuto che il Mandato, ove posto agli arresti domiciliari, avrebbe potuto detenere sostanza stupefacente per conto di terzi, senza, tuttavia, considerare che il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (nel comune molisano di Castelpetroso, nella provincia di Isernia) sarebbe isolato e a notevole distanza dal territorio di Maddaloni, ove era stata commessa l'attività criminosa posta a fondamento del titolo cautelare.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 4 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.

2. Con unico motivo, il difensore deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, ma si limita a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito da parte del giudice di legittimità.

Il Tribunale di Napoli, nell'ordinanza impugnata ha congruamente rilevato che il ricorrente si era reso autore di una prolungata attività di spaccio di cocaina tra il febbraio e il marzo del 2018 e che lo stesso, posto agli arresti domiciliari in relazione a un distinto titolo cautelare per la commissione di un delitto di estorsione, era stato arrestato in data 21 luglio 2020, nella flagranza della detenzione di cocaina e hashish a fine di spaccio presso l'abitazione ove era stata applicata la misura cautelare.

Sulla base di questo rilievo il Tribunale di Napoli, non illogicamente, ha ritenuto di condividere la diagnosi di inaffidabilità del ricorrente espressa dal Giudice per le indagini preliminari, ritenendo che il Mandato, anche in costanza di arresti domiciliari, avrebbe potuto reiterare la propria attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stati presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alagamento delle i l spese processuali e della somma di euro tremila in favore de. la Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma I- te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15 giugno 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 29 aprile 2022, che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Mandato, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo un unico motivo. Il difensore censura la violazione di legge e la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che le condotte di spaccio contestate nel titolo cautelare risalgono al 2018 e, dunque, a quattro anni di distanza dall'ordinanza impugnata. Ad avviso del difensore, dunque, il Tribunale di Napoli avrebbe posto a fondamento della propria valutazione elementi privi di concretezza e attualità, quale l'asserita personalità "trasgressiva" dell'imputato, peraltro dedotto da condotte assai risalenti. L'ordinanza impugnata, inoltre, erroneamente avrebbe ritenuto che il Mandato, ove posto agli arresti domiciliari, avrebbe potuto detenere sostanza stupefacente per conto di terzi, senza, tuttavia, considerare che il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (nel comune molisano di Castelpetroso, nella provincia di Isernia) sarebbe isolato e a notevole distanza dal territorio di Maddaloni, ove era stata commessa l'attività criminosa posta a fondamento del titolo cautelare. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 4 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo, il difensore deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, ma si limita a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito da parte del giudice di legittimità. Il Tribunale di Napoli, nell'ordinanza impugnata ha congruamente rilevato che il ricorrente si era reso autore di una prolungata attività di spaccio di cocaina tra il febbraio e il marzo del 2018 e che lo stesso, posto agli arresti domiciliari in relazione a un distinto titolo cautelare per la commissione di un delitto di estorsione, era stato arrestato in data 21 luglio 2020, nella flagranza della detenzione di cocaina e hashish a fine di spaccio presso l'abitazione ove era stata applicata la misura cautelare. Sulla base di questo rilievo il Tribunale di Napoli, non illogicamente, ha ritenuto di condividere la diagnosi di inaffidabilità del ricorrente espressa dal Giudice per le indagini preliminari, ritenendo che il Mandato, anche in costanza di arresti domiciliari, avrebbe potuto reiterare la propria attività di spaccio di sostanze stupefacenti. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stati presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alagamento delle i l spese processuali e della somma di euro tremila in favore de. la Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma I- te
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