CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso lamenta il «travisamento del fatto» e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche per avere la Corte d'appello di Torino affermato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che il Seminerìo lo aveva minacciato dicendogli «non vorrei chiamare gente dalla Calabria», laddove il Mattina non aveva mai dichiarato ciò. Il ricorrente sostiene che tale travisamento avrebbe inciso sia sull'affermazione di responsabilità - atteso che la Corte d'appello di L'Aquila aveva ritenuto la minacc:iosità della condotta dell'imputato proprio in quanto egli si sarebbe fatto forza del potere di intimidazione esercitato dalla 'ndrangheta - sia sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tale motivo è manifestamente infondato in quanto tale travisamento, ancorché sussistente, si deve tuttavia reputare: a) non decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità, attesa l'esistenza di altre frasi minacciose che furono rivolte dall'imputato alla persona offesa («altrimenti quello che ti viene ti prendi»; «ancora non hai capito a cosa stai andando incontro; se entro la fine del mese non hai tutti i soldi vai incontro a cose brutte»), idonee e dirette in modo non equivoco a costringere il Mattina alla restituzione non solo del capitale prestatogli ma anche degli interessi usurari e, quindi, a integrare l'attribuito delitto di tentata estorsione; b) ininfluente ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che tale diniego è stato motivato dalla d'appello di L'Aquila in ragione non del fatto che l'imputato si era fatto forza del potere intimidatorio della 'ndrangheta ma del fatto che egli non solo non si poteva ritenere avere fornito «collaborazione nel corso del processo» ma, soprattutto, aveva posto in essere le minacce estorsive mentre era sottoposto a misura cautelare, il che si doveva considerare dimostrativo della sua pervicacia criminale e della sua scarsa considerazione della misura applicatagli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data