CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 20351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30642/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n.516/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCEdepositata il18/04/2018, R.G.N.1508/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza n. 516 del 2018, pubblicata il 18 aprile 2018, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’INPS, anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non prescritti e quindi dovuti i contributi pretesi dall’Istituto, pari ad euro 73.409,99, a titolo di contributo d’ingressoex art. 5, comma 4, l. n. 223 del 1991; in particolare, il termine prescrizionale è stato ritenuto, come già aveva fatto il primo giudice, essere quinquennale e lo stesso era stato validamente interrotto dall’INPS mediante un atto di diffida pervenuto il 20 ottobre 2009 ed un atto successivo del 4 febbraio 2010, a fronte della scadenza dell’ultima rata dell’intero iniziale contributo dovuto, fissata per il 16 marzo 2006, ed in considerazione dell’unicità del credito dell’INPS; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un motivo; resiste l’INPS, anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e degli artt. 5, comma 4, l. n. 223 del 1991, 4 d.m. n. 142 del 1993 e 4 d.l. n. 536/1987, conv. in l. n. 48/1988, in ragione del fatto che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione era stato individuato considerando l’obbligazione come unico, posto che la prevista rateizzazione nonne modificava il carattere indivisi bil e, con la conseguenza che il dies a quo dello stesso termine non poteva che decorrere dalla scadenza dell’ultima rata; la parte critica tale interpretazione rilevando che la rateizzazione costituisce una mera facoltà del debitore e che, nel caso di specie, la società non aveva fruito di tale possibilità di rateizzazione, risultando anzi dalla sentenza impugnata che la società aveva omesso qualunque comunicazione e deposito previsti dalla procedura di cui all’art. 5, commi 4 e 6, l. n. 223 del 1991, con consequenziale necessaria decadenza da tale eventuale beneficio; il motivo deve ritenersi inammissibile in quanto, pur ipotizzando la violazione di legge, risulta fondato su circostanze in fatto (avvenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione per non essere mai stata chiesta) che non hanno formato oggetto di accertamento da parte della sentenza impugnata; la parte ricorrente ha formulato il motivo relativo alla affermata violazione di leggesulla base di un fatto, decisivo per la ricostruzione della fattispecie propugnata, ma non accertato dalla sentenza impugnata per cui avrebbe dovuto in primo luogo indicare (facendo valere il vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 5) c.p.c.) in quale momento dell’iter processuale ed attraverso quale atto, ritualmente acquisito al processo, la decadenza dal beneficio della rateizzazione fu fatta valere; il dato normativo evocato prevede che p er ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore; ai sensi dell’art. 2953 c.c., iltermine di prescrizione non può che decorrere da quando l’INPS avrebbe potuto fare valere il proprio diritto e cioè dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto; la scadenza va individuata con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, lette in combinato disposto con quelle del decreto ministeriale n. 142/1993 , che prevedono c he il versamento del contributo possa avvenire in un'unica soluzione o in trenta rate mensili( art. 4, citato d.m. - Modalità per la riscossione delle somme dovute dalle imprese); nella ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata (vd. pag. 3 della sentenza impugnata), era operante la rateizzazione e l’ultima rata doveva essere corrisposta il 16 marzo 2006, per cui è stata ritenuta valido atto interruttivo la diffida ad adempiere pervenuta il 20 ottobre 2009 e poi, successivamente,l’atto pervenuto il 4 febbraio 2010, per l’importo ridotto in ragione dell’intervenuto accordo sindacaleed infine la cartella opposta notificata il 29 luglio 2010; alla diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente, che nega di aver richiesto la rateizzazione con consequenziale decorso della prescrizione per anticipazione del dies a quo del termine, non può giungersi in questa sede di legittimità, essendo inibita la rivalutazione dell’interpretazione dei fatti riservata al giudice del merito; si è infatti, affermato (vd. ex plurimis Cass. SS.UU. n. 34476 del 27/12/2019) che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in Euro 5000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del quindici per cento e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il