CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 21412/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17465/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimati - avverso l’ordinanza Tribunale di Verbania pronunciata il 22 giugno 2023, comunicata in data 24 luglio 2023, nel procedimento di reclamo 1-4/2016 R.G.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicata il 24/7/2023, con cui il Tribunale di Verbania, nell’ambito del procedimento di reclamo ex artt. 624 e 669 - terdecies c.p.c., aveva confermato il provvedimento del giudice dell’esecuzione, di rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall’esecutato; resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di doValue S.p.A.; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli altri intimati; in data 21/2/2024 veniva formulata proposta di definizione accelerata exart. 380-bis c.p.c., rilevando l ’ inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Collegio di reclamo; con istanza del 25/3/2024 il ricorrente chiedeva la decisione del ricorso; successivamente, in data 12/6/2025, il ricorrente notificava alle altre parti e depositava rinuncia al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese di lite; all’esito della camera di consiglio del 26/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità in ragione della rinuncia ritualmente formulata dal ricorrente, nonostante essa sia intervenuta dopo l’istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (in termini, Cass. Sez. 3, 08/07/2025, n. 18671); non può essere accolta, invece, la richiesta di compensazione delle spese, sia perché le controparti non hanno aderito a tale istanza, sia perché il ricorso era ab origine manifestamente inammissibile ( ex multis, da ultimo, Cass. Sez. 3, 21/03/2025, n. 7626);ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; poiché la decisione non è sovrapponibile a quella della proposta, non può farsi applicazione dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui sancisce che «quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96» c.p.c. , disposizione quest’ultima che –in base a quanto statuito da Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 32584 del 17/12/2018, Rv. 652288-01, sia pure in regime processuale anteriore all’introduzione del diverso istituto deflativo della proposta di definizione accelerata di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo attualmente vigente– non trova applicazione in caso di estinzione del giudizio di legittimità pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente; va dato atto, infine, della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficiodi merito, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13: infatti, la declaratoria di estinzione non rientra fra quei presupposti processuali (Cass. Sez. T, Ordinanza 12/10/2018, n. 25485; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza 30/09/2015, n. 19560); p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del