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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17739/2023

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, avanza istanza di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 629, 353 e 341-bis cod. pen.

Secondo il ricorrente lo svolgimento del processo sarebbe turbato da gravi situazioni locali, in particolare la difesa segnala che una delle persone offese dei reati rubricati ([OSCURATO:PERSONA]) fa parte della segreteria di un [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che potrebbe influenzare la serenità ed imparzialità di giudizio dell'organo giudicante in considerazione delle limitate dimensioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

In data 28 febbraio 2023 il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza di rimessione.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii.

Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Ierbulla, Rv. 273116 - 01; Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv. 273560 - 01).

Nella specie, invece, il ricorrente altro non ha rappresentato se non le proprie perplessità, per il sereno svolgimento del processo, derivanti dal rivestire la persona offesa la qualifica di collaboratore di segreteria presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] mentre nessun elemento concreto è stato addotto, per potersi ritenere turbato lo svolgimento del processo a carico del Poli ovvero condizionato nel suo esito con conseguente manifesta infondatezza della doglianza (vedi Sez. 5, n. 14707 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275097 - 01: «In tema di rinnessione del processo, il fatto che le persone offese siano funzionari di cancelleria dell'ufficio giudiziario chiamato a celebrare il processo non integra di per sé il presupposto della grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, capace di determinare un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti del processo»).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, avanza istanza di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 629, 353 e 341-bis cod. pen. Secondo il ricorrente lo svolgimento del processo sarebbe turbato da gravi situazioni locali, in particolare la difesa segnala che una delle persone offese dei reati rubricati ([OSCURATO:PERSONA]) fa parte della segreteria di un [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che potrebbe influenzare la serenità ed imparzialità di giudizio dell'organo giudicante in considerazione delle limitate dimensioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In data 28 febbraio 2023 il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza di rimessione. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Ierbulla, Rv. 273116 - 01; Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv. 273560 - 01). Nella specie, invece, il ricorrente altro non ha rappresentato se non le proprie perplessità, per il sereno svolgimento del processo, derivanti dal rivestire la persona offesa la qualifica di collaboratore di segreteria presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] mentre nessun elemento concreto è stato addotto, per potersi ritenere turbato lo svolgimento del processo a carico del Poli ovvero condizionato nel suo esito con conseguente manifesta infondatezza della doglianza (vedi Sez. 5, n. 14707 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275097 - 01: «In tema di rinnessione del processo, il fatto che le persone offese siano funzionari di cancelleria dell'ufficio giudiziario chiamato a celebrare il processo non integra di per sé il presupposto della grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, capace di determinare un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti del processo»). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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