Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10398/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA in liquidazione , in persona del Commissario ad acta, elettivamente domiciliatoin Roma, via Albalonga n.7 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] n.19 , rappresenta to e difesoper procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la sentenza n. 1505 / 16 / 1 6 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia- Sezione staccata di Siracusa , depositata i l 18 aprile2016; Tributi-cartella-legge n.289 del 2002- decadenza udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte delConsorzio ASI di Siracusa di cartella, emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973,relativa a ILOR e IRES degli anni 1990 e 1991, con la quale si recuperava un credito di imposta, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa accolse, in parte , il ricorso dichiarando non dovuta l’Irpeg per l’anno 1990,mentre confermò, nel resto , la cartella impugnata.

Avverso tale decisione proponeva appello principale il Consorzio deducendo l’omessa pronuncia sulle eccepite carenza di motivazione della cartella e falsa applicazione delle norme in tema di iscrizione a ruolo.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello incidentale avverso il capo di sentenza con cui la C.T.P. aveva ritenuto incombere sull’Ufficio la determinazione del credito,fornendone la prova. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Siracusa, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, per carenza di interesse , l’appello proposto dal Consorzio e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la legittimità della cartella impugnata.

In particolare, il Giudice di appello rilevava che l’appellante principale non aveva interesse ad impugnare la decisione, a lui integralmente favorevole, invocandone una diversa motivazione.

Riteneva, invece, fondato l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate rilevando che la cartella era stata notificata ritualmente e tempestivamente nei termini previsti dall’art.138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata) e che il Consorzio, sul quale incombeva il relativo onere non aveva fornito prova delle ritenute subite.

Avverso la sentenza il Consorzio ASI di Siracusa, propone ricorso, affidato a quattromotivi, cui resiste, con controricorso , l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., l’erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello,per l’ asserito difetto di interesse ad agire dell’appellante , con conseguente falsa applicazione dell’art.100 cod.proc. civ.

Il ricorrente principale evidenzia il travisamento dell’atto di appello proposto con il quale si censuravano capi, ad esso sfavorevoli , della sentenza di primo grado,chiedendosene la riforma.

1.1. La censura è fondata.

Come emerge pacificamente dagli atti, per darne conto anche la sentenza impugnata nella parte della motivazione dedicata allo svolgimento del processo, la sentenza di primo grado non era integralmente favorevole al Consorzio ASI avendo annullato la cartella impugnata solo con riferimento all’IRPEG dell’annualità 1990, confermandola per il resto.

E, in ogni caso, a fronte dell’appello incidentale svolto dall’Agenzia delle entrate, la Commissione regionale avrebbe dovuto, comunque, esami nare le questioni dedotte in appello come riproposizione delle censure svolte in primo grado.

1.2. Ne consegue l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello formulata dalla C.T.R. sussistendo l’interesse all’impugnazione da parte dell’appellante Consorzio. 2 Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza nella parte in cui aveva accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate per violazione del principio di non contestazione ex art.115 cod.proc. civ. avendo i giudici di appello omesso di considerare la circostanza affermata dal ricorrente e non specificamente contestata dall’Ufficio dell’avvenuto rimborso nell’anno 1994 delle somme iscritte a ruolo per IRPEG 1990.

Il ricorrente principale evidenzia di avere espressamente rilevato detta circostanza nell’atto di appello e che la stessa non fosse mai stata contestata dall’Ufficio con la conseguenza che il Giudice di appello avrebbe dovuto astenersi dal valutare su quale parte ricadesse l’onere della produzione in giudizio dei documenti giustificativi. 2.1 La censura è inammissibile laddove, come evidenziato in controricorso dall’Agenziadelle entrate, era stato lo stesso Consorzio a introdurre nel giudizio di appello la questione, sulla quale ha, quindi, pronunciato la C.T.R. relativa all’accertamento delle ritenute subite di importo superiore all’imposta dovuta.

Il mezzo, peraltro, sarebbe anche infondato alla luce del principio sancito da questa Corte (Cass.n. 16984 del 14/06/2023) secondo cui Nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato . 3.Con il terzomotivo - rubricato: violazione dell’art.6 c.5 della legge 27 luglio 2000 n.212.Violazione dell’art.2220 c.c.: a mente dell’art.360 n.3 c.p.c.- il ricorrente censura la sentenza laddove la C .

T .

R . aveva accolto l’appello incidentale proposto d a ll’Agenzia delle entrate ritenendo che il Consorzio non avesse mai fornito la prova delle ritenute subite.

In particolare, si evidenziacome, nel caso in esame nel quale era stato omesso l’invio della comunicazione dell’irregolarità e la motivazione dellacartella faceva riferimento genericamente a somme dovute a soggetti interessati dal sisma del ’90, nessun onere probatorio poteva addossarsi al contribuente avendo l’Amministrazione finanziaria esposto le ragioni del mancato riconoscimento del credito IRPEG solo a seguito del ricorso proposto.

3.1. La censura, al limite dell’inammissibilità per la genericità delle prospettazioni, è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (v., ex multis di recente , Cass. n. 18405 del 30/06/2021) secondo cui : L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 .

4. In via gradata con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 138, commi 2 e 3 della legge n.388 del 2000 con correlata violazione dell’art.36 bis d.P.R. n.600 del 1973, stante il mancato accesso del contribuente al regime di rateizzazione agevolata previsto a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del ’90, dall’art.138.

4.1. La censura è fondata.

In materia questa Corte (v., ex pluris, Cass. 6 - 5, n. 16074 del 14/07/2014 ; Cass., Sez.5 n. 25218 del 24/08/2022) ha statuito che In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio .

4.1. La sentenza impugnata si è discostata da tali principi onde sul punto va cassata con rinvio al Giudice di merito per un nuovo esame.

5. In conclusione, in accoglimento del primo e del quarto motivo, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia- sezione di Siracusache regolerà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia-sezione di Siracusa, in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA in liquidazione , in persona del Commissario ad acta, elettivamente domiciliatoin Roma, via Albalonga n.7 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] n.19 , rappresenta to e difesoper procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la sentenza n. 1505 / 16 / 1 6 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia- Sezione staccata di Siracusa , depositata i l 18 aprile2016; Tributi-cartella-legge n.289 del 2002- decadenza udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte delConsorzio ASI di Siracusa di cartella, emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973,relativa a ILOR e IRES degli anni 1990 e 1991, con la quale si recuperava un credito di imposta, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa accolse, in parte , il ricorso dichiarando non dovuta l’Irpeg per l’anno 1990,mentre confermò, nel resto , la cartella impugnata. Avverso tale decisione proponeva appello principale il Consorzio deducendo l’omessa pronuncia sulle eccepite carenza di motivazione della cartella e falsa applicazione delle norme in tema di iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle entrate proponeva appello incidentale avverso il capo di sentenza con cui la C.T.P. aveva ritenuto incombere sull’Ufficio la determinazione del credito,fornendone la prova. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Siracusa, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, per carenza di interesse , l’appello proposto dal Consorzio e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la legittimità della cartella impugnata. In particolare, il Giudice di appello rilevava che l’appellante principale non aveva interesse ad impugnare la decisione, a lui integralmente favorevole, invocandone una diversa motivazione. Riteneva, invece, fondato l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate rilevando che la cartella era stata notificata ritualmente e tempestivamente nei termini previsti dall’art.138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata) e che il Consorzio, sul quale incombeva il relativo onere non aveva fornito prova delle ritenute subite. Avverso la sentenza il Consorzio ASI di Siracusa, propone ricorso, affidato a quattromotivi, cui resiste, con controricorso , l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., l’erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello,per l’ asserito difetto di interesse ad agire dell’appellante , con conseguente falsa applicazione dell’art.100 cod.proc. civ. Il ricorrente principale evidenzia il travisamento dell’atto di appello proposto con il quale si censuravano capi, ad esso sfavorevoli , della sentenza di primo grado,chiedendosene la riforma. 1.1. La censura è fondata. Come emerge pacificamente dagli atti, per darne conto anche la sentenza impugnata nella parte della motivazione dedicata allo svolgimento del processo, la sentenza di primo grado non era integralmente favorevole al Consorzio ASI avendo annullato la cartella impugnata solo con riferimento all’IRPEG dell’annualità 1990, confermandola per il resto. E, in ogni caso, a fronte dell’appello incidentale svolto dall’Agenzia delle entrate, la Commissione regionale avrebbe dovuto, comunque, esami nare le questioni dedotte in appello come riproposizione delle censure svolte in primo grado. 1.2. Ne consegue l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello formulata dalla C.T.R. sussistendo l’interesse all’impugnazione da parte dell’appellante Consorzio. 2 Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza nella parte in cui aveva accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate per violazione del principio di non contestazione ex art.115 cod.proc. civ. avendo i giudici di appello omesso di considerare la circostanza affermata dal ricorrente e non specificamente contestata dall’Ufficio dell’avvenuto rimborso nell’anno 1994 delle somme iscritte a ruolo per IRPEG 1990. Il ricorrente principale evidenzia di avere espressamente rilevato detta circostanza nell’atto di appello e che la stessa non fosse mai stata contestata dall’Ufficio con la conseguenza che il Giudice di appello avrebbe dovuto astenersi dal valutare su quale parte ricadesse l’onere della produzione in giudizio dei documenti giustificativi. 2.1 La censura è inammissibile laddove, come evidenziato in controricorso dall’Agenziadelle entrate, era stato lo stesso Consorzio a introdurre nel giudizio di appello la questione, sulla quale ha, quindi, pronunciato la C.T.R. relativa all’accertamento delle ritenute subite di importo superiore all’imposta dovuta. Il mezzo, peraltro, sarebbe anche infondato alla luce del principio sancito da questa Corte (Cass.n. 16984 del 14/06/2023) secondo cui Nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato . 3.Con il terzomotivo - rubricato: violazione dell’art.6 c.5 della legge 27 luglio 2000 n.212.Violazione dell’art.2220 c.c.: a mente dell’art.360 n.3 c.p.c.- il ricorrente censura la sentenza laddove la C . T . R . aveva accolto l’appello incidentale proposto d a ll’Agenzia delle entrate ritenendo che il Consorzio non avesse mai fornito la prova delle ritenute subite. In particolare, si evidenziacome, nel caso in esame nel quale era stato omesso l’invio della comunicazione dell’irregolarità e la motivazione dellacartella faceva riferimento genericamente a somme dovute a soggetti interessati dal sisma del ’90, nessun onere probatorio poteva addossarsi al contribuente avendo l’Amministrazione finanziaria esposto le ragioni del mancato riconoscimento del credito IRPEG solo a seguito del ricorso proposto. 3.1. La censura, al limite dell’inammissibilità per la genericità delle prospettazioni, è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (v., ex multis di recente , Cass. n. 18405 del 30/06/2021) secondo cui : L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 . 4. In via gradata con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 138, commi 2 e 3 della legge n.388 del 2000 con correlata violazione dell’art.36 bis d.P.R. n.600 del 1973, stante il mancato accesso del contribuente al regime di rateizzazione agevolata previsto a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del ’90, dall’art.138. 4.1. La censura è fondata. In materia questa Corte (v., ex pluris, Cass. 6 - 5, n. 16074 del 14/07/2014 ; Cass., Sez.5 n. 25218 del 24/08/2022) ha statuito che In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio . 4.1. La sentenza impugnata si è discostata da tali principi onde sul punto va cassata con rinvio al Giudice di merito per un nuovo esame. 5. In conclusione, in accoglimento del primo e del quarto motivo, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia- sezione di Siracusache regolerà anche le spese di questo giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia-sezione di Siracusa, in diversa compo
Sentenza Cassazione n. 10398/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris