CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quale è rappresentato e difeso,giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale DonMinzoni n. 9, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2912/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,pubblicata il 22/6/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2568/2024Numero sezionale 2868/2025Numero di raccolta generale 17564/2026Data pubblicazione 03/06/2026lette le memorie delle parti.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale diNapoli, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, per quelche qui ancora rileva, la risoluzione per inadempimento del contrattopreliminare di compravendita del 25/6/2007, avente ad oggettol’immobile in comproprietà dei convenuti, sito in Giugliano inCampania; nella scrittura privata, i promittenti venditori avevanodichiarato che il fabbricato, già adibito da anni a casa di riposo, erastato realizzato in assenza di autorizzazioni urbanistiche, ma era statapresentata domanda di concessione edilizia in sanatoria; avevano,quindi, fissato un termine di stipula del definitivo, regolando l’ipotesidella mancata concessione.Costituendosi, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] di aver instaurato un precedente giudizio chiedendo larisoluzione dello stesso preliminare per inadempimento dell’attore;precisarono che il [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato, ottenendo uno sconto sulprezzo del bene, a chiedere la concessione in sanatoria, con l’aiuto deitecnici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che tuttavia avevasuccessivamente rifiutato di pagare gli oneri accessori al Comune,impedendo la stipula del definitivo. Nel prosieguo del giudizio, chiesero,quindi, anche la riunione con altro giudizio, iscritto al n. RG91448/2013 del Tribunale di Napoli, instaurato nei confronti dei duetecnici suindicati.Con sentenza n. 7947\2018, il Tribunale di Napoli, rigettatal’istanza di riunione a questo secondo giudizio, dichiarò la risoluzionedel contratto preliminare per inadempimento dei convenuti,condannandoli in solido alla restituzione all’attore della caparra di euro80.000,00. Ritenne, infatti, che i promittenti venditori non si fosseroadoperati per ottenere la concessione in sanatoria.Ric. 2024 n. 2568 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -2-Numero registro generale 2568/2024Numero sezionale 2868/2025Numero di raccolta generale 17564/2026Data pubblicazione 03/06/2026In particolare il Giudice, preso atto che il fascicolo dei convenutiera stato ritirato prima della decisione e non ridepositato entro i terminiconcessi, rilevò che la richiesta di condono era stata avanzata per unfabbricato con uso «attività sanitaria» e non per uso di abitazione e cheil Comune di Giugliano in Campania non consentiva la trasformazionedell’immobile in civile abitazione trattandosi di una zona qualificata dalP.R.G. come agricola; in conseguenza, imputò la mancata stipula deldefinitivo ai convenuti promittenti venditori perché a conoscenza dellostato di fatto e giuridico del bene e dello stato della richiesta di condonopresentata.Con sentenza n. 2912\2023, la Corte d’Appello di Napoli harigettato l’appello proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha ritenuto l’impugnazione in parte infondatae in parte inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.: in particolare, hareputato infondata la censura di nullità della sentenza per essere stataassunta in mancanza del fascicolo di parte e la censura concernentel’omessa riunione del procedimento con l’altro giudizio instaurato neiconfronti dei due tecnici; ha ritenuto, invece, inammissibili i motivi diappello con cui era stato lamentato, da un canto, l’omesso esame dialcune domande da lui formulate e, d’altro canto, la mancatadichiarazione di tardività di una domanda di parte attrice, nonchél’omessa valutazione delle circostanze in cui era avvenuta la stipula delpreliminare: ha evidenziato, infatti, la formulazione generica delle duecensure che «non dialoga[va]no con la sentenza», nel senso che noncontenevano alcuna critica puntuale alla decisione né indicavano qualiprove non fossero state esaminate e, prima ancora, quali circostanzenon considerate fossero rilevanti per una diversa decisione.Avverso questa sentenza, lo Spina ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a tre motivi (riportati poi, nelle conclusioni, inquattro censure), a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ric. 2024 n. 2568 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -3-Numero registro generale 2568/2024Numero sezionale 2868/2025Numero di raccolta generale 17564/2026Data pubblicazione 03/06/2026In data 7/10/2024, il Consigliere delegato ha proposto ladefinizione accelerata del ricorso.Con istanza del successivo 13/11, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ladecisione.La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente deve rilevarsi che la cons. [OSCURATO:PERSONA],autrice della proposta ex art. 380 bis cpc non si trova in condizioni diincompatibilità quale componente del Collegio. Come precisato dalleS.U. di questa Corte nella sentenza n.9611/2024, nel procedimento perla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezione o ilConsigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione puòfar parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegioinvestito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod.proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la proposta non rivela,infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valoredi pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintache si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione con carattere diautonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo dellaproposta stessa.Ciò chiarito, osserva la Corte che, come già riportato inpremessa, le questioni poste con il ricorso in realtà sono stateraggruppate nella parte argomentativa dell’atto in tre censure, per poiessere sintetizzate nelle conclusioni in quattro motivi. Di seguitoRic. 2024 n. 2568 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -4-Numero registro generale 2568/2024Numero sezionale 2868/2025Numero di raccolta generale 17564/2026Data pubblicazione 03/06/2026saranno analizzate secondo la divisione operata nei motivi dell’atto e,perciò, in tre motivi.Con il primo motivo, articolato in riferimento al n.4 del comma Idell’art.360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la nullità dellasentenza e del procedimento per non avere la Corte rilevato il difettodi contraddittorio nei confronti dell’altro promittente venditore,[OSCURATO:SOCIETA]., tenuto conto che la vendita è stata effettuata da duesoggetti, ognuno dei quali ha venduto la sua quota pari al 50%.Il motivo è inammissibile per sua formulazione: il ricorrente nonha specificato, invero, perché le domande proposte in causa e devoluteal giudizio di appello imponessero l’integrazione del contraddittorio inappello ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., sebbene proprio lui,proponendo l’impugnazione, non avesse provveduto a citare in appellola società [OSCURATO:SOCIETA], evidentemente sul presupposto che le causefossero scindibili.In ogni caso, seppure fosse vera la sussistenza di unlitisconsorzio necessario, questa Corte ha già stabilito che la partesoccombente – qual è stato il ricorrente nel doppio grado di giudizio dimerito - è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, lamancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsortinecessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loropartecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio,essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenzaimpugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che taleintegrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso efavorevole allo stesso soccombente (Sez. 3, n. 17893 del 28/06/2024).Nella specie, per le ragioni di seguito esposte sulla inammissibilità el’infondatezza degli ulteriori due motivi, difetta in ogni caso l’interessea far valere il vizio prospettato.Ric. 2024 n. 2568 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -5-Numero registro generale 2568/2024Numero sezionale 2868/2025Numero di raccolta generale 17564/2026Data pubblicazione 03/06/20262. Con il secondo motivo, articolato in riferimento all’art. 360 n.4 e 5 cpc, il ricorrente ha prospettato, la nullità della sentenza e delprocedimento per avere la Corte rigettato la richiesta di riunione algiudizio RG. 91448\2013, instaurato nei confronti dei due tecnici, le cuiacquisizioni istruttorie consentirebbero di escludere il ravvisatoinadempimento; sul punto, quindi, ha riportato, nelle pag. da 6 a 10,le dichiarazioni rese in interrogatorio e dai testi, lamentandonel’omesso esame.Questo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile:quanto al profilo ex n. 4, la valutazione sull’opportunità della riunionein ipotesi di cause connesse (come prospettato nella fattispecie) èrimessa alla valutazione discrezionale del giudicante (Cass. Sez. 3 2-2-2004 n. 1873 Rv. 570101-01): la mancata riunione, perciò stesso,non integra mai un vizio di nullità della decisione.Per il resto, la denuncia di omesso esame ex n. 5 è preclusa exart. 348 ter IV comma cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie perchél’appello è stato proposto nel 2019: l’appello è stato, infatti, rigettatosulla base dello stesso iter logico del primo Giudice e, per principioconsolidato, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., non soltanto quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quandole due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativoin relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2,n. 7724 del 09/03/2022).3. Con il terzo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4dell’art. 360 cpc, lo Spina ha nuovamente sostenuto la nullità dellaRic. 2024 n. 2568 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -6-Numero registro generale 2568/2024Numero sezionale 2868/2025Numero di raccolta generale 17564/2026Data pubblicazione 03/06/2026sentenza e del procedimento per omesso esame di atti esibiti nelfascicolo e prodotti a [OSCURATO:PERSONA] al momento della scrittura privata; inquesta documentazione sarebbe stata esposta la descrizione deivenditori sullo stato dei luoghi al momento della vendita, e, con ilrichiamo alla vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava ilfabbricato, emergerebbe allora come egli non avesse assunto, qualevenditore, alcuna responsabilità per trasformazioni della struttura dacasa di riposo in civile abitazione; infine, la Corte d’appello avrebbe«omesso di esaminare le richieste istruttorie» ed è, perciò statochiesto, quindi, che siano «disposti» (così in ricorso) interrogatorioformale di [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito, giuramento decisorio, su piùcircostanze articolate in ricorso.Queste ultime doglianze sono state evidenziate, nelle conclusioni,quale ulteriore quarto motivo.La censura è inammissibile.La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile, per violazionedell’art. 342 cod. proc. civ., il motivo di appello di identico contenuto:ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi digravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombenteche ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirneil passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiaratainammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa lasentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto nonspecifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 cod. proc. civ.(tra le molteplici, Sez. 3 n. 18776 del 04/07/2023).A ciò si aggiunga che in nessun caso l’omessa valutazione diprove implicherebbe nullità, come rilevato al precedente punto 2.1. eche la censura di omesso esame è preclusa ex art. 348 ter cod. proc.civ. dalla sussistenza di una pronuncia d’appello conforme alladecisione di primo grado.Ric. 2024 n. 2568 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -7-Numero registro generale 2568/2024Numero sezionale 2868/2025Numero di raccolta generale 17564/2026Data pubblicazione 03/06/2026In conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente condannadel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali infavore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo inrelazione al valore, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve esserecondannato al pagamento a favore della controricorrente di una sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonchéal pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve altresì dare attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 perRic. 2024 n. 2568 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -8-Numero registro generale 2568/2024Numero sezionale 2868/2025Numero di raccolta generale 17564/2026Data pubblicazione 03/06/2026compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];condanna il ricorrente, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., alpagamento di euro 6.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, ex art. 96comma IV cod. proc. civ., di ulteriori euro 2.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2024 n. 2568 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -9-